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Tutela individuale e collettiva del lavoratore nel trasferimento.

Tutela individuale e collettiva del lavoratore nel trasferimento

A tutela del lavoratore l'art.2112 comma 2 c.c. prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti retributivi e contributivi vantati dai lavoratori prima del trasferimento: il cedente, quindi, rimane obbligato insieme al cessionario, solidalmente appunto, per il pagamento degli stessi, salvo liberazione del cedente tramite procedure conciliative. Se tra cedente e cessionario, inoltre, è previsto un contratto d'appalto a seguito del trasferimento d'azienda, per i trattamenti retributivi e contributivi è prevista la responsabilità solidale dell'alienante e dell'acquirente per il periodo di un anno dalla cessazione dell'appalto. 
Per quanto riguarda la consultazione sindacale, che tutela collettivamente i lavoratori, l'art. 47 della L.428/1990 prevede che sia cedente che cessionario, se l'azienda di cui si vuole perfezionare il trasferimento ha più di 15 dipendenti, devono comunicare in forma scritta la volontà di addivenire ad una cessione alle r.s.u. o r.s.a. o comunque ai sindacati di categoria, almeno 25 giorni prima della conclusione dell'atto di trasferimento, inserendo tutte le informazioni inerenti i motivi del trasferimento e le conseguenze economiche, giuridiche e sociali per i lavoratori. Entro 7 giorni le rappresentanze sindacali possono far richiesta di un “esame congiunto della situazione” ed il cedente ed il cessionario dovranno provvedervi entro 7 giorni dalla richiesta. L'accordo dovrà essere raggiunto entro 10 giorni, altrimenti l'esame congiunto si riterrà esaurito. La violazione degli obblighi fin qui previsti viene considerata come condotta antisindacale. 
Qualora si tratti di azienda in crisi o sottoposta a procedura concorsuali, impossibilitata nella continuazione dell'esercizio di un'attività economica organizzata, la legge favorisce il trasferimento d'azienda, anche qualora questo porti ad una conservazione parziale dell'occupazione. I lavoratori licenziati avranno diritto di precedenza nelle assunzioni fatte entro un anno dall'acquirente dell'azienda, essendo inoperante per essi, come per i lavoratori non licenziati, l'art. 2112 c.c., ossia il diritto al mantenimento dei diritti precedenti al trasferimento d'azienda.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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