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Una speciale classe di operazioni imponibili: le importazioni


La definizione di importazioni data dall’art. 67del d.p.r 633 fa riferimento ad operazioni doganali, aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, originari di Paesi non appartenenti alla comunità. L’autonomia di questo presupposto impedisce l’automatica estensione ad esso delle esclusioni o esenzioni previste per gli scambi interni, se non specificatamente richiamate. In effetti ai sensi dell’art. 68, non sono soggette ad imposta solo determinate importazioni. Infatti l’iva all’importazione sul piano procedimentale, a differenza di quella sugli scambi interni, non è auto liquidata per masse dal contribuente, ma applicata per ogni singola operazione, secondo le regole in materia doganale, con riferimento al valore dei beni importati determinato ai sensi di queste ultime.

SEGUE: LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Per ultima va considerata la disciplina delle operazioni intracomunitarie. Tale normativa nota come transitoria, è contenuta negli artt.37 ss. del d. l. 331/1993; essa sostituisce, in attuazione della direttiva 91/680 del 16 dicembre 1991, la precedente applicazione del regime delle importazioni e delle cessioni all’esportazione  anche agli scambi tra Paesi della CEE. Tali scambi danno ora luogo ad acquisti intracomunitari e cessioni intracomunitarie. Tale introduzione si è resa necessaria al fine di eliminare le " frontiere fiscali " tra gli Stati membri,e quindi favorire la libera circolazione di beni. In realtà il regime più idoneo alle esigenze del mercato unico sarebbe quello della tassazione nel Paese d’origine: in forza di ciò alle cessioni di beni inviati in altri Stati della Comunità verrebbe applicata l’iva dello Stato del cedente, e il cessionario , se ha compiuto l’acquisto nell’esercizio d’ impresa o lavoro autonomo, potrebbe detrarre tale imposta da quella sulle operazioni attive. L’ introduzione di tale regime è stata però finora bloccata dal rifiuto degli Stati membri di accettare la deducibilità di un’ imposta sugli acquisti riscossa ad un erario diverso, sia le modifiche delle aliquote necessarie a ridurre le differenze dei livelli di tassazione, in modo da evitare le distorsioni della concorrenza. Perciò la Comunità ha individuato una soluzione intermedia: da un lato, si è promossa una certa armonizzazione delle aliquote, determinando i livelli ai quali gli Stati si devono avvicinare, dall’altro si è riformato il regime degli scambi tra gli Stati della CEE. L’attuale disciplina si ispira al criterio della tassazione nel Paese d’ origine per le cessioni a consumatori finali. Per gli scambi tra soggetti iva, rimane un meccanismo di detassazione dei beni ceduti con trasporto o spedizione in un altro Stato membro e, specularmente, di applicazione dell’ iva in vigore in quest’ultimo, attuato però tramite adempimenti degli stessi acquirenti, e non più con l’intervento degli uffici doganali. A tal fine si considera operazione imponibile l’acquisto intracomunitario, ricollegando ad esso l’ applicazione dell’iva dello Stato in cui il bene è stato introdotto. Più specificatamente, l’art. 38, d.p.r. 633, prevede che l’ iva si applichi agli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell’ esercizio di imprese , arti o professioni, e in ogni caso a quelli effettuati dagli enti o organizzazioni di cui all’ art. 4, comma 4, d.p.r. 633 che siano soggetti passivi d’ iva. Sotto il profilo oggettivo, per acquisto intracomunitario l’art. 38 comma 2 intende l’acquisizione a titolo oneroso della proprietà o di un diritto reale di godimento su beni spediti o trasportati nel territorio italiano da altro Stato membro, da parte del cedente, in qualità di soggetto iva , o dall’acquirente,o da terzi per loro conto: dunque, alla vicenda giuridica del trasferimento o costituzione di un diritto reale si aggiunge il passaggio fisico del confine da parte di un bene. A questa previsione di carattere generale si affiancano le ipotesi assimilate  dall’ art. 38, comma 3, d.l. 331, cui si può qui solo accennare. E’ tassata pure , per evitare rischi di elusione, la semplice introduzione in Italia di beni provenienti da altro Stato membro, da parte o per conto di un soggetto iva, anche se non vi è alcun passaggio di proprietà o altro diritto reale: in particolare, la destinazione a finalità imprenditoriali nel territorio dello Stato di beni tratti dall’ organizzazione di un’ altra impresa, esercitata dallo stesso soggetto in un diverso Stato membro. L’acquisto a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati nello Stato da un altro stato membro, è tassabile anche se l’ operazione avviene tra privati, cioè se né il cedente, né l’acquirente agiscano nell’esercizio di impresa o lavoro autonomo onde assicurare l’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione per beni riguardo ai quali  il rischio di distorsioni della concorrenza e di fenomeni elusivi appare molto forte. Infine per gli enti non commerciali di cui all’art. 4, comma 4, d.p.r. 633 che non siano soggetti passivi iva, è previsto un regime peculiare, che collega la tassazione nel Paese di destinazione al superamento di una soglia di acquisti di 10000 euro nell’ anno precedente e in quello in corso, ovvero ad un’ opzione dell’ente stesso ( art. 38, comma 5, d.l. 331 ): in tali casi, sono considerati acquisti intracomunitari sia gli acquisti rientranti nella nozione generale di cui al comma 2dell’ art. 38, d.l. 331, sia la semplice introduzione nel territorio dello Stato di beni da essi previamente importati in altro Stato membro; altrimenti, opera la tassazione nel Paese d’ origine come per i consumatori finali. L’attuazione della tassazione nel Paese di destinazione, per gli scambi tra soggetti passivi, è completata, sul versante opposto, dalla qualificazione come operazioni non imponibili delle cessioni "in uscita " dall’ Italia, a fronte delle quali si ha un acquisto intracomunitario in un altro Stato membro. Sono pertanto non imponibili ( art. 41, d.l. 331/1993 ) le cessioni a titolo oneroso a soggetti identificati ai fini iva in altro Stato membro, di beni spediti o trasportati nel territorio di altro Stato membro dal cedente, in qualità di soggetto passivo, o dall’ acquirente , o da terzi per loro conto; le cessioni con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato in quello di un altro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto; le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati in altro Stato membro, indipendentemente dalla soggettività iva delle parti; l’invio di beni in altro Stato membro da parte o per conto di un soggetto iva. In ogni caso per queste operazioni sono previsti degli obblighi formali, intesi a sopperire al venire meno dei controlli alle frontiere. In particolare i soggetti che effettuano scambi intracomunitari sono individuati mediante un apposito numero di identificazione, ad comunicare alla controparte, la quale può controllare la correttezza dei dati attraverso il sito on line o l’ufficio delle entrate. Questi soggetti sono tenuti  presentare periodicamente elenchi dei dati relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate, denominati modelli INTRASTAT ( art. 6, d.l. 16 /1993), al fine di rendere possibili controlli incrociati da parte dei vari Stati membri.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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