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Uso indiretto e fiducia: il trust

USO INDIRETTO E FIDUCIA: IL TRUST


Uso indiretto → le parti si propongono certi risultati che vengono raggiungi usando un contratto con uno schema causale diverso (es. donazione indiretta, cioè ad esempio con una vendita a prezzo simbolico)
Spesso un contratto di compravendita è accompagnato da un patto di fiducia:
- Fiducia cum creditore → ad esempio vendo un bene a tizio, che mi ha prestato i soldi, con il patto che lui mi restituirà il bene appena gli restituisco i soldi (questo accordo è quasi illecito perché si avvicina molto al patto commissorio)
- Fiducia cum amico → ad esempio vendo un bene a tizio, con il patto che lui lo amministrerà secondo le mie indicazioni e me lo restituirà quando glielo chiederò
Il fiduciario che dispone del bene violando la fiducia dovrà rispondere di “illecito contrattuale” nei confronti del fiduciante e dovrà risarcirlo, ma gli atti compiuti dal fiduciario sono comunque efficaci

Trust → un costituente pone i beni sotto il controllo di un fiduciario (trustee) che li amministra nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico
I beni sono intestati al fiduciario ma non fanno parte del suo patrimonio (viene trasferita l’intestazione, non la proprietà)
Sia la simulazione che la fiducia possono caratterizzare l’interposizione di persona, che può essere fittizia o reale; l’interposizione fittizia è quella che può avvenire solo con l’accordo dei 3 soggetti, ma se manca questo accordo, chi ha acquistato il bene per conto di terzi è solo obbligato a ritrasferire il bene (interposizione reale)
L’obbligo può derivare da un mandato senza rappresentanza o da un patto di fiducia

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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