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Usufrutto (art. 981).

Usufrutto (art. 981)


L'usufrutto è il diritto reale temporaneo di utilizzare una cosa che appartiene ad un altro soggetto, di percepirne i frutti con il limite di rispettare la destinazione economica e di restituire la cosa alla sua scadenza. (art. 981).

Il titolare del diritto di usufrutto si chiama usufruttuario, mentre chi dà in “locazione” l'oggetto è detto nudo proprietario.
L'usufrutto è per sua natura temporaneo e, al massimo, può durare fino alla fine della vita dell'usufruttuario, se è una persona fisica; se si parla di una persona giuridica allora dura al massimo 30 anni. Questo tipo di contratto non viene trasferito all'erede.
Il diritto di usufrutto si può costituire:
1. per legge;
2. per contratto;
3. per testamento;
4. per usucapione;

Vi sono delle situazioni che portano subito all'estinzione del contratto di usufrutto:
1. la morte dell'usufruttuario;
2. la scadenza del termine;
3. il mancato uso;
4. la consolidazione, cioè quando nudo proprietario e usufruttuario diventano la stessa persona;
5. il perimento totale della cosa;
6. abuso dell'usufruttuario;
7. rinuncia dell'usufruttuario.

Avendo in capo un bene non di sua proprietà, l'usufruttuario incappa sia in diritto che in obblighi. I diritti previsti sono:
1. ottenere il possesso della cosa;
2. percepire i frutti naturali e civili per tutta la durata del contratto;
3. alienare per atto tra vivi il proprio diritto;
4. concedere in locazione il bene a terzi.

Gli obblighi sono:
1. mantenere intatta la destinazione economica (ad esempio, se un soggetto stipula un contratto di usufrutto con il nudo proprietario, che ha ad oggetto un terreno agricolo, l'usufruttuario non può modificare la destinazione economica del terreno, magari rendendolo edificabile);
2. usare la diligenza del buon padre di famiglia;
3. amministrare il bene, fare riparazione ecc;
4. pagare gli oneri annuali che gravano sul reddito della cosa.

L'uso e l'abitazione (art 1021 – 1022)

Sono diritti analoghi all'usufrutto:
1. uso: è il diritto reale di usare una cosa di altri e di raccoglierne i frutti limitatamente ai propri bisogni e della famiglia;
2. abitazione: diritto di abitare una casa altrui, che si limita alla famiglia e abitante.

I diritti reali di garanzia

Il pegno e l'ipoteca sono diritti reali di garanzia; sono cioè diritti reali su cosa altrui che hanno una funzione di garanzia e sono posti a tutela del diritto di credito.

La differenza tra pegno ed ipoteca è:
1. il pegno ha per oggetto beni mobili non iscritti nei pubblici registri;
2. l'ipoteca invece ha per oggetto beni mobili o immobili iscritti nei pubblici registri.

Caratteristiche comuni:
1. entrambi hanno per oggetto singoli beni determinati;
2. attribuiscono al creditore il diritto di soddisfarsi con preferenza su quel bene rispetto agli altri creditori;
3. entrambi hanno il diritto di seguito, cioè seguono l'oggetto anche se esso è stato venduto a terzi.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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