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Vendita: garanzia

VENDITA: GARANZIA


Il venditore ha sempre l’obbligo di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa venduta
Evizione → un terzo fa valere un diritto reale sulla cosa venduta e sottrae la cosa al compratore o ne limita il godimento
Il terzo fa un azione di rivendicazione contro il compratore che ha il possesso della cosa o fa un azione confessoria
Il pericolo di rivendica consente al compratore di sospendere il pagamento, se al tempo della vendita ignorava il pericolo
Se il compratore subisce l’evizione, il venditore è tenuto a risarcire il danno; se la cosa è parzialmente evitta il contratto si risolve o il prezzo si riduce, oltre al risarcimento del danno
La garanzia per evizione è un effetto naturale del contratto di compravendita, cioè si applica anche se le parti non la prevedono; le parti possono però decidere di escluderla, e in tal caso il venditore dovrà solo restituire il prezzo e rimborsare le spese (le spese non sono rimborsate se il contratto è aleatorio)

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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