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Vicende del contratto a favore di terzo: il rifiuto del terzo, revoca o modifica della stipulazione

Il rifiuto del terzo

Il potere di rifiuto garantito al terzo tutela l’esigenza di proteggere la sfera giuridica di tale soggetto da arbitrarie ingerenze, anche nel caso in cui le stesse siano favorevoli.
Il riflesso del terzo incide sulla efficacia dell’altrui stipulazione: più precisamente, esso non produce la totale inefficacia dell’altrui prestazione, determinando uno spostamento degli effetti dalla sfera del terzo beneficiario a quella dello stipulante, ovvero di altro soggetto cui lo stesso stipulante si sia riservato di devolvere il beneficio.

Revoca o modifica della stipulazione

Il terzo, a livello generale, acquista il diritto verso il promittente per effetto della stipulazione, senza bisogno di alcuna accettazione.
Finché il terzo non abbia dichiarato di voler profittare della disposizione in suo favore, la stipulazione può essere oggetto di revoca o di modifica da parte dello stipulante.
Per effetto della revoca, la prestazione originariamente attribuita al terzo rimane a beneficio dello stipulante.
La revoca e la modifica della stipulazione in favore del terzo costituiscono atti unilaterali recettizi che devono essere indirizzati al promittente.
La dottrina più attenta richiede che tali dichiarazioni siano recettizie anche nei confronti del terzo.

Applicabilità dello schema del contratto a favore di terzo ai contratti reali

È opinione comune e preferibile che la disciplina del contratto a favore di terzo, collocata nel Titolo dedicato al contratto in generale, trovi applicazione con riferimento a qualsiasi contratto, sia esso produttivo di effetti obbligatori o reali.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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