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Vizi del consenso: dolo

VIZI DEL CONSENSO: DOLO


Dolo = raggiri usati per estorcere il consenso
In realtà il codice non dà una definizione di dolo
- Bonus → esaltazione delle caratteristiche del prodotto
- Malus → condotta fraudolenta senza la quale la controparte non avrebbe stipulato il contratto

Raggiro = condotta attiva tale da ingannare la controparte (il silenzio non è è condotta attiva)

Dolo determinante → raggiri senza cui la controparte non avrebbe stipulato il contratto

Dolo incidente → raggiri senza cui la controparte avrebbe stipulato il contratto ma a condizioni diverse
In caso di dolo incidente, il contratto è valido ma la parte in malafede risponde dei danni
Se l’autore dei raggiri è un terzo, il contratto è annullabile solo se la controparte ne era a conoscenza

Conflitto di interessi → il rappresentante conclude un contratto pur essendo portatore di un interesse contrastante con quello del rappresentato
Non fa parte dei “vizi del consenso” ma riguarda comunque l’annullabilità
Basta una situazione di “potenziale conflitto” per chiedere l’annullamento del contratto (quindi è annullabile anche quando il rappresentante non ha danneggiato il rappresentato), purché il conflitto sia conosciuto o riconoscibile dal terzo che ha stipulato il contratto con il rappresentante
Se il rappresentante e il terzo sono la stessa persona, l’annullamento si può sempre chiedere a meno che il rappresentante non sia stato autorizzato a contrarre con se stesso o  che il contenuto del contratto fosse predeterminato

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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