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Definizione di Power of eminent domain

La differenza fondamentale, sul piano storico, fra i sistemi giuridici di common law e di civil law, risiede nelle diverse epoche in cui questi cominciarono a formarsi a livello embrionale.
Mentre il secondo fu figlio della Roma repubblicana e imperiale, il primo vide la luce nell’Inghilterra altomedievale dominata dai Normanni. E questo scarto generazionale non è rimasto privo di conseguenze sul piano teorico nel modo di intendere i singoli istituti giuridici, ivi inclusa la materia proprietaria. Questa denuncia ancora oggi la sua impronta feudale, non solo in Inghilterra, ma anche in tutti quei paesi che dell’Inghilterra hanno preso la lingua e le leggi, e non ultimi quindi, gli Stati Uniti.
All’epoca della conquista normanna, venne imposto in Inghilterra il principio secondo cui tutto il suolo fosse terra regis e cioè di proprietà, o ultimate ownership, della Corona. Tutte le terre si considerano tenute in rapporto diretto con essa, al punto che, “nessuno è, giuridicamente parlando, l’assoluto proprietario di una terra: può soltanto averne il possesso” . Si tratta in ogni caso di un possesso il cui contenuto coincide con il nostro diritto di proprietà, visto che l’ultimate ownership sopravvive sul piano pratico negli ordinamenti di common law solamente in via residuale. L’idea però che l’autorità statale disponga di un potere sopraordinato rispetto a quello dei singoli proprietari, su tutto il territorio ad essa sottoposto, si è conservata intatta nei secoli, ed il potere in questione ha assunto il nome di power of eminent domain. Esso altro non è che il diritto, in capo allo Stato, di riportare sotto il suo controllo diretto qualsiasi porzione di terreno che ricada sotto la sua sovranità, esso nasconde quindi un crittotipo che coincide in tutto e per tutto con ciò che noi chiamiamo “espropriazione”.

Il sopravvivere del power of eminent domain è del resto andato di pari passo con il consolidarsi, sotto mentite spoglie, anche nei paesi anglo-sassoni di forme proprietarie analoghe nel contenuto a quelle civilistiche, intese come proprie dei paesi di civil law, che hanno visto la loro definitiva affermazione in corrispondenza della prima rivoluzione industriale, e della quale sono state anzi una fondamentale premessa. La non trascurabile differenza che ancora oggi esiste fra la property e il dominium risiede invece nella connotazione eminentemente patrimonialistica della prima, che la porta ad essere vista e concepita come tutte ciò che costituisce la ricchezza di una persona, e cioè “il suo patrimonio, visto dal lato delle parti di esso contabilizzabili come attivo” . Questo aspetto diviene particolarmente importante alla luce del presente lavoro in quanto è la property in tutte le sue accezioni ad essere oggetto di espropriazione negli Stati Uniti, unitamente agli easements (servitù), e ai diritti di passaggio.

di Alfredo Di Lorenzo