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Definizione di Espropriazione per pubblico interesse

La disciplina dell’Espropriazione per pubblica utilità trova oggi la sua fonte esclusiva nell’ambito dell’ordinamento italiano all’interno del “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” (DPR n. 327/2001 come modificato dal D.Lgs. 302/2002).
In precedenza la materia era così disciplinata:

a) le e. disposte per la realizzazione di opere di interesse statale, o comunque ultraregionale, regolate dalla legge n. 2359 del 1865;

b) le e. disposte per realizzare opere pubbliche di interesse regionale, regolate dalla legge n. 2359 del 1865, integrata e modificata dal D.P.R. del 15 gennaio 1972, n. 8 e con le modifiche introdotte dalla l. 3 gennaio 1978, n. 1, che demandava agli enti territoriali la dichiarazione (implicita) di pubblica utilità ed ai Comuni le operazioni preordinate alla esecuzione di opere pubbliche;

c) le e. preordinate ai fini di edilizia residenziale. Popolare ed economica, regolate dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865;

Le suddette normative, in tema di procedimento espropriativo, andavano integrate con la disciplina generale dettata dalla l. 7-8-1990, n. 241, segnatamente in tema di partecipazione dei privati al procedimento.

Le incertezze che per oltre un secolo hanno accompagnato gli operatori del diritto in ordine all'individuazione della disciplina da applicare in concreto alla singola procedura di esproprio hanno indotto il legislatore, anche in omaggio all'esigenza di semplificazione normativa avvertita in tutti i settori del diritto pubblico, a delegare il Governo all'emanazione di un Corpus organico (art. 7 l. 50/1999).
La delega ha previsto la redazione di un Testo Unico innovativo per ciò che attiene al profilo organizzativo e procedimentale, compilativo e di coordinamento per quanto riguarda, invece, il profilo sostanziale.
In attuazione della delega di Governo ha adottato il D.P.R, 327/2001, recante il Testo Unico in materia espropriativa,

Il provvedimento in questione introduce un'unica procedura valevole per tutte le espropriazioni, anche in favore dei privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 1).

Sotto il profilo della partecipazione al procedimento, aumentano le garanzie per i soggetti espropriandi, e vengono, almeno nelle intenzioni del legislatore, effettivamente coinvolti nelle scelte sia urbanistiche che più squisitamente espropriative.

E’ anche il caso di mettere in evidenza che il T.U. intendeva eliminare dal mondo giuridico il tanto discusso istituto, di creazione pretoria, dell'occupazione appropriativa. L'art. 43 dispone che, valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza il bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può adottare un atto di acquisizione e che al proprietario vadano risarciti i danni.

di Alfredo Di Lorenzo