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Il giudice unico di primo grado entra nel nostro sistema

19 dicembre 1912

La legge n. 1311 rappresenta il primo riferimento normativo relativo alla introduzione del giudice unico di primo grado nel nostro sistema di amministrazione della giustizia. Essa, all'articolo 18, prevede la figura del giudice monocratico, ma solo in materia civile.
Dal punto di vista storico si tratta di una rivoluzione copernicana dal momento che va a "scalfire" la millenaria tradizione del pretore come unico giudice monocratico, che il nostro sistema ha ereditato dall'antico diritto romano (praetor), adattandolo via via nei secoli alle mutate strutture giudiziarie.
Tuttavia la finalità della legge non è quella di abolire la figura del pretore, bensì quella di razionalizzare il funzionamento del servizio giudiziario mediante il conferimento, anche ad un singolo magistrato (di tribunale), del potere di decidere una controversia, in alternativa all'onnipresenza del collegio, consentendo in tal modo di dare risposte più rapide alle domande di giustizia dei cittadini.
Dal punto di vista pratico, però, la nuova legge non sarà in grado di apportare alcuna innovazione concreta sulla articolazione della giurisdizione di primo grado tra diversi giudici. A ciò si aggiunge una sostanziale impreparazione dell'amministrazione giudiziaria a recepire una riforma del sistema in senso monocratico, sia pure solo in sede civile.
Esito di tale stato di cose è che si arriverà ben presto, a soli 2 anni di vigenza, alla totale soppressione della disposizione.
Evidentemente mancano, nell'ordinamento giudiziario, le premesse necessarie alla introduzione del giudice unico di primo grado, visto che anche progetti legislativi successivi, redatti da insigni studiosi, non saranno approvati.




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