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Nuove norme sull'ordinamento penitenziario

26 luglio 1975

Viene approvata la legge n. 354: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà». Per capire quali sono le principali novità introdotte e qual è lospirito generale della legge ci riferiamo all'intervento del Ministro di Grazia e Giustizia dell'epoca, Zagari, il quale sostiene che le diverse mete che la legge intende raggiungere si possono sintetizzare in cinque obbiettivi principali:
1) l'"umanizzazione" del trattamento. Il rispetto della persona dispone favorevolmente il detenuto verso la società. Sulla base di questo, la riforma introduce una serie di norme che vincolano gli operatori penitenziari, intese al rispetto della personalità del detenuto. Condizioni necessarie appaiono il miglioramento delle strutture edilizie, la disponibilità di convenienti attrezzature ed equipaggiamenti, la preparazione del personale previsto allo scopo di realizzare la piena efficienza dell'assistenza sociale, psicologica e sanitaria e la piena legalità del regime disciplinare, escludendo ogni forma di autoritarismo o di paternalismo per giungere ad un vero rispetto della personalità e della dignità umana;
2) l'"efficacia" del trattamento. La nuova disciplina del lavoro, la giusta retribuzione, le numerose disposizioni dirette ad offrire al detenuto i benefici dell'istruzione, della religione, di attività culturali, ricreative, sportive, la sua partecipazione alla vita dell'istituto, solleciteranno la sua diretta partecipazione al trattamento facendone non più un soggetto passivo, ma attivo in vista del suo recupero e del suo reinserimento (o "inserimento", come poi si dirà);
3) favorire i contatti con il mondo esterno. Questo punto èstrettamente connesso con il precedente e consiste nel favorire lapartecipazione del pubblico ai contatti con il detenuto, e viceversa. E' un concetto innovativo che mette in crisi il concetto di carcere come istituzione chiusa, garantendo controllo democratico e ampliamento della fase operativa. A sostegno di questa tesi, anche da sondaggi delle Nazioni Unite risulta che là dove c'è contatto con il mondo esterno aumenta la percentuale di successi;
4) la giurisdizionalizzazione dell'ordinamento penitenziario, consistente nell'affidare la supervisione dell'esecuzione penitenziaria ad una autorità indipendente dall'amministrazione. Nel caso specifico si ricorre al giudice di sorveglianza, che è responsabile di tutte le fasi del "trattamento";
5) la riduzione della popolazione detenuta mediante l'introduzione di misure alternative alla pena detentiva, rivolta soprattutto ai piccoli violatori della legge penale che rimangono per periodi non lunghi negli istituti penitenziari. Per costoro, secondo il Ministro: «La ridotta durata della detenzione, mentre stigmatizza l'individuo, taglia i suoi legami con il mondo del lavoro e degli affetti, lo inasprisce e lo deteriora, non serve a rieducarlo e a difendere la società».

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