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Disposizioni in materia di federalismo fiscale

18 febbraio 2000

Il Decreto Legislativo n. 56 (intitolato «Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133») comprende sia una riforma della struttura del finanziamento delle regioni, sia l'introduzione di un nuovo sistema di trasferimenti perequativi a partire dall'anno 2000.
In particolare, sul lato del finanziamento si prevede:
1. l'abolizione di tutti i trasferimenti a favore delle regioni a statuto ordinario (RSO), comprese soprattutto le integrazioni dal Fondo sanitario nazionale (a eccezione, tuttavia, dei finanziamenti delle attività degli istituti di ricovero e cura);
2. la sostituzione di tali trasferimenti con:
a) un aumento dell'addizionale IRPEF;
b) un aumento della aliquota di compartecipazione all'accisa sulla benzina;
c) l'istituzione di una compartecipazione IVA in misura non superiore al 20% del gettito complessivo.
3. la rimozione di vincoli di destinazione delle risorse proprie regionali (IRAP e addizionale IRPEF) quale meccanismo di controllo sui comportamenti delle regioni nell'offerta dei servizi sanitari.
Con riferimento alla perequazione, il futuro sistema di trasferimenti interregionali dovrà ispirarsi ai principi illustrati di seguito.
I. I trasferimenti dovranno essere determinati in modo da:
a) perequare le differenze di capacità fiscale di ciascuna regione relativamente ai principali tributi e compartecipazioni ai tributi erariali;
b) garantire la copertura dei rispettivi fabbisogni sanitari;
c) tener conto dello sforzo dimostrato da ciascuna regione nel recupero dell'evasione fiscale;
d) garantire a tutte le RSO la possibilità di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali e uniformi su tutto il territorio nazionale tenendo conto delle differenze nelle capacità fiscali e nelle condizioni sociali, economiche e territoriali.
2. Per un periodo transitorio non superiore al triennio la perequazione dovrà essere realizzata anche in funzione della spesa storica.
3. Il fondo perequativo nazionale sarà finanziato attingendo alla compartecipazione IVA ed eventualmente a una quota della compartecipazione all'accisa sulla benzina.
Il cuore del provvedimento consiste nell'attribuzione alle Regioni della compartecipazione IVA. Da ciò deriva che il vantaggio per il sistema regionale nel suo complesso è legato al fatto che, nel futuro disegnato dal decreto delegato, le risorse complessive delle regioni, incluse di quelle destinabili al finanziamento della spesa sanitaria, avranno una dinamica legata allo sviluppo del reddito nazionale. L'insieme dei finanziamenti delle Regioni risulterà composto da imposte legate al reddito (l'IRAP e la compartecipazione-addizionale all'IRPEF), e da imposte legate ai consumi (la tassa di circolazione, l'accisa sulla benzina e la compartecipazione IVA). Si può quindi presumere che la finanza regionale potrà crescere in misura pari o leggermente inferiore alla crescita del reddito monetario. A parte il periodo iniziale ove le risorse cresceranno sostanzialmente in linea con le previsioni di crescita della spesa sanitaria, nel lungo periodo le Regioni, e le loro spese complessive, potranno trarre vantaggio dalla crescita economica e anche dovranno sottostare ai rischi del rallentamento della crescita.

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