Skip to content

Cronologia

Cerca nel database degli eventi: Ricerca libera | Cerca per anno

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

La Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale

20 aprile 1959

La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, che si compone di trenta articoli suddivisi in otto capi, cerca di realizzare una più stretta coesione fra i membri del Consiglio d'Europa attraverso l'adozione di disposizioni comuni nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale.
L'articolo 1 della Convenzione prevede per gli Stati contraenti l'impegno di fornire reciproca assistenza e collaborazione giudiziaria in ogni procedimento riguardante reati la cui repressione è di competenza delle autorità giudiziarie del Paese richiedente.
Al comma 2 è preclusa l'applicazione delle norme della Convenzione all'esecuzione dei provvedimenti d'arresto e delle condanne, nonché ai procedimenti relativi a reati militari non previsti anche dal diritto comune. Non si presta assistenza giudiziaria per reati politici o fiscali, se l'esecuzione della domanda possa portare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali del Paese.
L'articolo 23 dispone la possibilità di riserve in merito a disposizioni della Convenzione, prevedendo che lo Stato che le Presenta abbia la possibilità di revocarle.
L'articolo 24 prevede la possibilità per ciascuna delle Parti contraenti di depositare una dichiarazione che specifichi quali autorità vadano considerate giudiziarie ai fini dell'applicazione delle norme della Convenzione.
Un'ultima norma di notevole importanza è quella contenuta nell'articolo 26 comma 1 in cui si stabilisce che la Convenzione abroghi le disposizioni di altri «trattati, Convenzioni o accordi bilaterali che regolino, tra due Parti contraenti l'assistenza giudiziaria in materia penale». Al comma 3, poi, si stabilisce che eventuali successivi accordi tra le Parti contraenti potranno solo avere funzione di integrazione, specificazione o facilitazione nell'applicazione della Convenzione.

Tra parentesi è indicato il numero di tesi correlate



Evento precedente

Strage a Oklahoma City
  Evento successivo

I fondi pensione