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La legge di tutela delle cose d'interesse artistico e storico

1 giugno 1939

La legge n. 1089, «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico», rappresenta, pur con le successive modificazioni e integrazioni e pur promulgata in un particolare momento storico della Nazione, la legge fondamentale in materia di tutela dei beni culturali.
Relatore della Legge è Giuseppe Bottai, Ministro per l'Educazione Nazionale del Governo Mussolini.
La legge si costituisce di 73 articoli, di cui i primi 70 sono suddivisi tra 8 capi, mentre gli ultimi 3 vanno a costituire le disposizioni transitorie.
Il primo capo detta le disposizioni generali. Di esso vogliamo riprodurre per intero l'importante articolo 1:
«Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose d'interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.
Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.
Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni».
Si tratta di una prima descrizione delle cose sottoposte a tutela.
All'articolo 2 vengono aggiunte «le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazione nazionale». Interessante appare il collegamento con vari aspetti della storia.
L'articolo 5 completa l'elencazione delle cose soggette a tutela, stabilendo che «il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico».
Come si può facilmente rilevare, il combinato disposto degli articoli 1, 2 e 5, conferisce alla legge in esame un ampio raggio d'azione, consentendo di sottoporre a tutela, praticamente ogni sorta di bene. Oltre a ciò, deve aggiungersi che la notificazione di cui agli artt. 2 e 5, rappresenta un atto ampiamente discrezionale da parte del Ministero competente, in quanto si richiede per la sua legittimità di atto amministrativo, una motivazione adeguata sì, ma che per sua stessa natura di valutazione prevalentemente estetica, risulta di fatto inoppugnabile.
Sul fronte del controllo delle esportazioni, la legge detta norme particolarmente restrittive, comprensibili in riferimento alle circostanze storiche. L'articolo 36 prevede l'obbligo di ottenere un'apposita licenza per «chiunque intenda esportare [dal Regno] cose di cui all'art. 1». La licenza può essere ottenuta presentando denunzia delle cose che si intendono esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale. La licenza è negata e la relativa esportazione è vietata, quando quest'ultima «costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale», secondo un motivato giudizio dei competenti Uffici di esportazione delle soprintendenze interessate per materia (art. 35, comma 1°). L'esportazione, anche là dove autorizzata, è comunque assoggettata dalla legge, ad un'imposta progressiva sul valore della cosa esportata, con un'aliquota che può variare da un minimo dell'8% ad un massimo del 30%.
Di grande interesse l'articolo 53 relativo al Capo VI recante «Disciplina delle riproduzioni e del godimento pubblico»:
«Il Ministro per l'educazione nazionale può fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2 e 3, e di collezioni o serie notificate ai sensi dell'art. 5, di ammettere e visitare per scopi culturali le cose, le collezioni e le serie stesse, con le modalità da stabilirsi caso per caso, inteso il proprietario».
In definitiva, la legge n. 1089 attribuisce allo Stato due tipi diversi, ma sinergici, di potere: da un lato si ha il potere di vigilanza che si esplica nel regime autorizzatorio di cui si è argomentato; dall'altro lato si rileva un potere dispositivo, esercitabile per lo più attraverso gli organi periferici del Ministero competente, mediante il quale possono essere imposti o direttamente eseguiti gli interventi necessari per impedire il degrado o per garantire la sicurezza e la conservazione delle cose di interesse storico-artistico. In questo caso le spese relative sono a carico del proprietario, a meno che questi non dimostri di trovarsi nell'impossibilità di sostenerle.

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