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Il Processo Tributario

Il processo è una sequenza di atti, in vista di una decisione finale, caratterizzata dal contraddittorio tra le parti.
Il contenzioso tributario, già regolato dal D.P.R. n. 536/1972, è stato oggetto di riforma culminata con l’emanazione dei decreti legislativi nn. 545 e 546 del 31 dicembre 1992.
Attualmente la giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni tributarie Provinciali e Regionali.
Il D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248 del 02/12/2005, c.d. Collegato alla Legge Finanziaria 2006, ed in particolare l’art. 3-bis, rubricato “Disposizioni in materia di giustizia tributaria”, ha introdotto alcune significative modifiche nel rito tributario, con decorrenza 03/12/2005.
Il Legislatore è intervenuto sia sul D. Lgs. n. 545/92, che disciplina l’organizzazione della giustizia tributaria, sia sul D. Lgs. n. 546/92, che regolamenta il processo vero e proprio.
Per quel che concerne il D. Lgs. n. 545/92, tra le novità da segnalare si evidenzia come la nuova norma precisi che la nomina alla funzione di giudici tributari non costituisce rapporto di pubblico impiego; è previsto, altresì, che i magistrati debbano lasciare l’incarico a 75 anni ed è inoltre stabilito un divieto di assegnazione per più di cinque anni consecutivi alla stessa Sezione della medesima Commissione.
Tale ultima disposizione, che modifica la precedente formulazione della norma, consente a tutti quei giudici tributari che l’01/04/2006 avrebbero dovuto cambiare Commissione per il compimento del decimo anno di mandato di continuare nella medesima Commissione, passando semplicemente ad altra Sezione.
Il nuovo art. 11, D. Lgs. n. 545/92 prevede, altresì, che la vacanza dei posti di Presidente, di Presidente di Sezione, di Vice Presidente e di Giudice è annunciata dal Consiglio di Presidenza e portata a conoscenza di tutti i Giudici in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale deve essere presentata domanda per l’incarico.
La scelta viene poi fatta dal Consiglio di Presidenza.
Per quel che concerne il rito tributario, le modifiche riguardano:
- la giurisdizione tributaria (art. 2);
- i poteri istruttori del giudice (art. 7);
- l’assistenza tecnica (art. 12);
- le modalità di costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22) e quelle di proposizione dell’appello (art. 53).

Oggetto della giurisdizione tributaria sono i tributi elencati all’art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992: innanzitutto l’IRPEF, l’IRPEG e l’ILOR, definite come imposte sui redditi, nonché altre imposte di minore importanza dette “imposte sostitutive”, poi le principali imposte indirette quali IVA e INVIM, imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, le imposte ipotecarie e catastali ed altre.
Già con la novella legislativa dettata dall’art. 12, L. n. 448 del 28/12/2001, il Legislatore ampliò – con decorrenza dall’01/01/2002 – l’oggetto della giurisdizione tributaria a tutte le controversie concernenti “tributi di ogni genere e specie”, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, confermando, quindi, il favor legislativo verso l’allargamento e l’autonomia della giurisdizione tributaria a scapito di quella ordinaria ed amministrativa.
Il Collegato alla Legge Finanziaria 2006 è nuovamente intervenuto sull’art. 2, D. Lgs. n. 546/92 ed ha rafforzato tale impostazione aggiungendo, al primo comma, dopo le parole “tributi di ogni genere e specie” la locuzione “comunque denominati”.
Ne consegue che tutto ciò che è possibile ricomprendere nella nozione di tributi è da ricondursi alla giurisdizione tributaria.
E’ stato, altresì, modificato il secondo comma, in cui è stato aggiunto un periodo, precisando che “appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni”.
Invero l’apparato normativo del processo tributario contiene un’ampia costruzione tecnica basata su disposizioni di rinvio. A tal proposito si fa riferimento all’art. 1, secondo comma, D. Lgs. n. 546/92, il quale dispone che i “giudici tributari applicano le norme del presente decreto e per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”.
Si tratta di un rinvio ampio, assoggettato alla doppia condizione della mancata regolamentazione e della compatibilità. In tal modo il legislatore sembra avere considerazione della esigenza di completezza e coerenza che devono caratterizzare una disciplina legislativa.

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5 INTRODUZIONE Il processo è una sequenza di atti, in vista di una decisione finale, caratterizzata dal contraddittorio tra le parti. Il contenzioso tributario, già regolato dal D.P.R. n. 536/1972, è stato oggetto di riforma culminata con l’emanazione dei decreti legislativi nn. 545 e 546 del 31 dicembre 1992. Attualmente la giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni tributarie Provinciali e Regionali. Il D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248 del 02/12/2005, c.d. Collegato alla Legge Finanziaria 2006, ed in particolare l’art. 3-bis, rubricato “Disposizioni in materia di giustizia tributaria”, ha introdotto alcune significative modifiche nel rito tributario, con decorrenza 03/12/2005. Il Legislatore è intervenuto sia sul D. Lgs. n. 545/92, che disciplina l’organizzazione della giustizia tributaria, sia sul D. Lgs. n. 546/92, che regolamenta il processo vero e proprio. Per quel che concerne il D. Lgs. n. 545/92, tra le novità da segnalare si evidenzia come la nuova norma precisi che la nomina alla funzione di giudici tributari non costituisce rapporto di pubblico impiego; è previsto, altresì, che i magistrati debbano lasciare l’incarico a 75 anni ed è inoltre stabilito un divieto di assegnazione per più di cinque anni consecutivi alla stessa Sezione della medesima Commissione. Tale ultima disposizione, che modifica la precedente formulazione della norma, consente a tutti quei giudici tributari che l’01/04/2006 avrebbero dovuto cambiare Commissione per il compimento del decimo anno di mandato di continuare nella medesima Commissione, passando semplicemente ad altra Sezione. Il nuovo art. 11, D. Lgs. n. 545/92 prevede, altresì, che la vacanza dei posti di Presidente, di Presidente di Sezione, di Vice Presidente e di Giudice è annunciata dal Consiglio di Presidenza e portata a conoscenza di tutti i Giudici in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale deve essere presentata domanda per l’incarico. La scelta viene poi fatta dal Consiglio di Presidenza. Per quel che concerne il rito tributario, le modifiche riguardano:

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Informazioni tesi

  Autore: Salvatore Piombo
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2005-06
  Università: Politecnico di Bari
  Facoltà: Economia
  Corso: Scienze economico-aziendali
  Relatore: Vito Schingaro
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 100

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Parole chiave

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impugnazioni
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