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I diritti regionali nei nuovi statuti delle regioni ordinarie e nella giurisprudenza costituzionale

Con il presente lavoro si intende affrontare il tema della presenza dei diritti regionali negli Statuti delle regioni ordinarie, approvati dopo il 2001 soffermando l’attenzione sulla posizione assunta dalla Corte Costituzionale. Si tratta di un argomento che è stato a lungo al centro di dibattiti della dottrina e soprattutto della giurisprudenza costituzionale con le note sentenze 372, 378 e 379 del 2004.
Gli Statuti approvati dalle regioni ordinarie dopo il 2001 si aprono con l’indicazione di principi, obiettivi e finalità che dovrebbero guidare l’azione di ogni regione, con qualche differenza di contenuto, ma anche di struttura: in particolare alcuni di essi contengono un Preambolo, come Marche, Emilia Romagna e Piemonte; mentre lo Statuto della Liguria si apre con una singolare premessa. Ciascuna di esse, indica, nei preamboli o nei primi capi, gli obiettivi e i valori principali cui ispirare la propria azione, come la pace ed il ripudio della guerra, la democrazia, il rispetto della dignità della persona umana e dei valori della comunità.
Partendo da una riflessione su tali principi, ad ogni modo, il punto centrale del presente lavoro, è rappresentato dalla questione relativa alla presenza nei nuovi Statuti della categoria dei diritti regionali. Gli Statuti, infatti, prevedono sia tipologie classiche di diritti fondamentali ( politici, sociali, civili), che “nuovi diritti”. All’interno di tale categoria troviamo espressi i diritti degli anziani, dei bambini, dei disabili; i diritti attinenti alla bioetica, alla pace, all’ambiente, alle generazioni future, al riconoscimento di altre forme di convivenza rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio ed, infine, quelli che prevedono il riconoscimento di una serie di diritti agli immigrati, fra cui, quello di voto e alcuni diritti sociali. La previsione di tali nuovi diritti ha catalizzato le tesi di coloro che erano a favore e di coloro che invece non lo erano in quanto non ritenevano le regioni legittimate a prevedere nei loro statuti diritti diversi da quelli previsti dalla Costituzione.
Su questo argomento, si è espressa anche la Corte Costituzionale con le sentenze nn. 372, 378 e 379 del 2004. Tali sentenze vennero emesse dalla Corte in riferimento ad alcune disposizioni dello Statuto della Toscana e dell’Umbria, in materia di riconoscimento di “forme di convivenza, altre, rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio”, ed in riferimento a quelle disposizioni degli Statuti dell’Emilia Romagna e della Toscana, che si preoccupavano di promuovere il diritto di voto degli immigrati. Le citate disposizioni vennero impugnate sulla base di argomenti diversi, ma la Corte in ogni sentenza ha dichiarato “manifestatamente inammissibili” le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal governo in relazione alle sopracitate disposizioni statutarie poiché “il ruolo di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività attribuito a ciascuna regione, giustifica la presenza, accanto ai contenuti necessari degli Statuti, anche quella di altri possibili contenuti che si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire”. La Corte ha tuttavia affermato che a queste enunciazioni, anche se inserite in un atto-fonte “non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente, sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell’approvazione dello Statuto ed esplicano, una funzione di natura culturale, politica ma certo non normativa”. La decisione della Corte costituzionale è stata però oggetto di molte critiche.
Per concludere è stata effettuata una riflessione comparata tra l’esperienza statutaria spagnola, precisamente quella catalana, e l’esperienza italiana. Tra i due processi statutari è stata rilevata una notevole differenza: la previsione di un dettagliato catalogo di diritti nello Statuto catalano non ha suscitato le stesse difficoltà ed avversioni da parte della dottrina spagnola come in Italia. La dottrina ha risolto la questione riconducendo le disposizioni che contenevano quei diritti, nell’ambito del contenuto eventuale, non necessario, dello Statuto.
Lo Statuto catalano è considerato dalla maggior parte delle regioni italiane come una grande conquista di autonomia cui esse potrebbero ispirarsi. Possibilità, questa, che però esiste solo per le regioni a Statuto speciale il cui iter statutario non sia ancora concluso e per le quali è ammissibile prevedere diritti e principi nei propri statuti.

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5 CAPITOLO I I NUOVI STATUTI ORDINARI E I LORO CONTENUTI PROGRAMMATICI 1.1 Dall’identità alla storia, ai diritti: il nuovo volto degli Statuti regionali. La l.cost. n. 1/ 1999 e la l.cost. n. 3/ 2001 hanno contribuito ad attivare un processo di redazione e di approvazione di nuovi statuti1 da parte delle regioni ad autonomia ordinaria. Tutti gli Statuti finora approvati hanno scelto di inserire al loro interno nuove enunciazioni di principio riaprendo la problematica questione sulla presenza di simili disposizioni, che si sviluppò già al sorgere dei primi Statuti, nel biennio 1970- 1971. Anche in quel periodo, infatti, si era discusso sull’opportunità di inserire norme programmatiche, per esprimere”l’anima della regione”, “il volto della comunità regionale”. La nuova stagione statutaria ha riproposto il problema. Non ci troviamo, dunque, in presenza di una radicale novità, ma di un lascito della prima stagione statutaria, durante la quale i consigli regionali, non si erano limitati a disciplinare quanto era previsto dall’art.123, c. 1 Cost2, (organizzazione interna ed esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi, pubblicazione di leggi e provvedimenti regionali) ma inserirono negli Statuti una serie di obiettivi da perseguire e di principi cui ispirare la propria azione”3, definendo norme programmatiche tutte le disposizioni4 che li contenevano. Non solo gli Statuti di questa prima stagione non avevano rinunciato all’introduzione di simili norme, ma il tutto era stato avallato dall’approvazione parlamentare prima e dalla Corte Costituzionale dopo. Quest’ultima, infatti, pur non essendo mai stata chiamata a pronunciarsi direttamente sulla legittimità costituzionale delle norme statutarie programmatiche, non ha rinunciato a far conoscere la propria favorevole opinione, ricollegando la legittimità di simili previsioni “al ruolo di rappresentanza generale, ricoperto dalla regione, degli interessi delle collettività regionali e di prospettazione istituzionale delle esigenze e, persino, delle aspettative che promanano da tale sfera comunitaria”.5 1 Dalla riforma costituzionale che inizia con la l. cost. n° 1/ 1999 e prosegue con la l. cost. n° 3/ 2001, ci sono voluti all’incirca cinque anni perché venisse alla luce il primo statuto regionale. Allo statuto della Puglia approvato con l. r. 7/ 2004 sono seguiti in rapida successione quelli di altre otto regioni ( Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria) , per i quali grande era l’aspettativa. Per il procedimento d’adozione previsto e per i rinnovati contenuti, tali statuti ambivano ad assumere lo status di piccole costituzioni regionali. Il lungo intervallo, tra la riforma del 1999 e l’effettiva adozione dei nuovi statuti ha però provocato un raffreddamento dell’entusiasmo iniziale. 2 “Ogni regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all’organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l’esercizio del diritto d’iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali”. Art. 123 comma 1 Cost.( testo precedente alle modifiche apportate con la legge cost. 1/ 99) 3 M. Rosini, Le norme programmatiche dei nuovi statuti, in “I nuovi statuti delle regioni ordinarie”, Bologna 2006, pag.31. 4 Si trattò di una scelta in decisa controtendenza rispetto alla prevalente opinione dottrinale, la quale insisteva sul fatto che la potestà statutaria dovesse limitarsi all’organizzazione interna delle regioni, così come previsto dal comma 1 dell’art. 123 della Costituzione. 5 Sentenza n°829/1988.

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Informazioni tesi

  Autore: Antonella Bangoni
  Tipo: Laurea I ciclo (triennale)
  Anno: 2007-08
  Università: Università degli Studi di Cagliari
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Scienze giuridiche
  Relatore: Giuliana Paganetto
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 24

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Parole chiave

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nuovi statuti
preamboli
sentenze 372,378,379 2004
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