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Le indicazioni nutrizionali e sulla salute: il regolamento 1924/2006

Alcune problematiche interpretative ed applicative relativamente alle indicazioni nutrizionali

Il regolamento 1924/2006 ha senza dubbio prodotto un cambiamento radicale in materia di indicazioni nutrizionali riferite ai prodotti alimentari, in quanto si è passati da una disciplina "in negativo", connotata da alcuni divieti, al di fuori dei quali vi era totale libertà di azione, ad una disciplina "positiva" fuori dalla quale ogni espressione non autorizzata risulta vietata.

Lo sforzo del Legislatore comunitario di garantire condizioni "omogenee" di utilizzo di determinati strumenti di comunicazione mostra tuttavia alcuni limiti nella formulazione positiva del regolamento, che, a causa di alcune ambiguità nelle definizioni, può generare dubbi interpretativi con rilevanti riflessi economici per gli operatori.

Analizziamo qui di seguito alcune indicazioni nutrizionali che hanno dato origine a dibattiti interpretativi:
- L'indicazione "senza zuccheri aggiunti" è paradigmatica delle difficoltà interpretative appena accennate.

Per "zuccheri" si intende il complesso dei mono-disaccaridi in linea con il DM 209/96 e con il d.lgs. 51/2004 attuativo della direttiva 2001/111/CE relativa agli zuccheri destinati all'alimentazione umana.
Secondo il dettato di legge tale indicazione è consentita quando "il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti". Rientrano nella categoria dei monosaccaridi ad esempio il glucosio e il fruttosio, e in quella dei disaccaridi il saccarosio. Dunque fin qui la previsione normativa risulta chiara.
Più difficoltosa potrebbe sembrare ad una prima lettura l'interpretazione del c.d. "prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti" . E' pacifico il divieto di utilizzare questo claim quando l'alimento contenga prodotti dotati di proprietà dolcificanti come il succo d'uva o di mela, e il miele, il cui apporto dolcificante è dovuto ai monosaccaridi (glucosio e fruttosio) contenuti naturalmente in questi alimenti. Ha posto invece dubbi interpretativi l'estensione di tale definizione anche agli edulcoranti, i quali vengono sì impiegati per le loro proprietà dolcificanti, ma non sono né zuccheri (essendo essi sostanze chimiche sintetiche, estranee alla normale composizione degli alimenti), né vengono contemplati nei profili nutrizionali.
L'analisi letterale del testo sembrerebbe confermare l'ipotesi di vietare l'utilizzo del claim "senza zuccheri aggiunti" anche in presenza nel prodotto di edulcoranti con funzioni dolcificanti: "prodotto alimentare" è infatti "qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani". Dunque, essendo gli edulcoranti sostanze destinate ad essere ingerite, ed assolvendo ad una funzione dolcificante, essi rientrerebbero nella definizione di "prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti" contenuta nell'Allegato.

Questa soluzione tuttavia non appare, in relazione all'intero quadro giuridico disegnato dal regolamento 1924/2006, ragionevole. Il regolamento in esame, così come risulta dai considerando introduttivi (in particolare i considerando 1,9 e 10), è teso infatti a salvaguardare la salute del consumatore garantendogli informazioni corrette e trasparenti in merito ai profili nutrizionali degli alimenti ed in merito alle sostanze aventi effetti fisiologici e nutrizionali tra le quali figurano, anche gli zuccheri. Considerando che gli edulcoranti non sono zuccheri e non sono nemmeno contemplati dai profili nutrizionali, si potrebbe ritenere che la loro presenza sia compatibile con un claim che evidenzi l'assenza di zuccheri aggiunti nella ricetta produttiva. Di tale avviso è anche Federalimentare, la quale ritiene che il suddetto claim possa essere utilizzato in presenza di tutti gli edulcoranti previsti dal DM 209/96 che recepisce anche la direttiva 94/35/CEE sugli edulcoranti.

Alla conclusione appena esposta si potrebbe convenire anche per evitare un paradosso all'interno della stessa normativa. L'Allegato consente infatti l'utilizzo del claim "senza zuccheri" per i prodotti che ne contengono meno dello 0,5 %. Interpretando l'inciso "ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti" come comprensivo anche degli edulcoranti, si dovrebbe concludere che un alimento che contenga ad esempio solo maltitolo (un edulcorante) e nessun zucchero, non possa essere reclamizzato come prodotto "senza zuccheri aggiunti" ma possa tranquillamente riportare l'indicazione "senza zuccheri", la cui portata appare, anche dal punto di vista comunicativo, molto più forte. Tale interpretazione viene inoltre supportata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea la quale ha ribadito in numerose occasioni, come le norme comunitarie debbano essere lette nel contesto in cui si collocano ed alla luce delle finalità espresse nei "considerando introduttivi", anche a costo di "piegare il dato puramente letterale all'armonia generale del provvedimento".
Sulla base di questa "lettura contestualizzata" può quindi ritenersi che il Legislatore comunitario abbia inteso escludere gli edulcoranti dall'elenco di quelle sostanze che ostano all'utilizzo dell'indicazione "senza zuccheri aggiunti", ritenendo quindi implicitamente che la presenza di edulcoranti non osti alla ricerca, da parte del consumatore, di una dieta sana ed equilibrata, come invece è la presenza di zuccheri. Affermare però che il Legislatore si sia espresso in tal modo a favore dell'impiego degli edulcoranti in luogo degli zuccheri, posto che i primi non hanno capacità di apportare energia (calorie) diversamente dai secondi, è forse troppo azzardato. La questione infatti dovrà essere chiarita dalla prassi giurisprudenziale, anche perché se è vero che gli edulcoranti con funzioni dolcificanti non danno apporto nutrizionale, è pur vero che generano comunque effetti fisiologici (ad esempio l'aumento della velocità del transito intestinale) che potrebbero rientrare in quegli effetti dannosi per la salute del consumatore che lo stesso regolamento 1924/2006 è teso a combattere attraverso la disciplina delle indicazioni nutrizionali e salutistiche.

Questo brano è tratto dalla tesi:

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute: il regolamento 1924/2006

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Informazioni tesi

  Autore: Marcella Marcolin
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Ferrara
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Paolo Borghi
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 155

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