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La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello

Il problema della compatibilità tra rinnovazione istruttoria e procedimento camerale

Muovendo dalla premessa che il contenuto del giudizio di secondo grado non sempre si presenta omogeneo, il legislatore per alcune ipotesi di appello non ha ritenuto opportuno predisporre un rito complesso quale quello dibattimentale, optando, piuttosto, per la scelta di adattare le forme del rito all'oggetto della domanda: così, si è previsto che in determinati casi il giudizio di appello, anziché svolgersi in udienza pubblica, debba svolgersi in camera di consiglio secondo le forme previste dall'art. 127 c.p.p.

In particolare, il giudizio di secondo grado deve svolgersi con rito camerale ai sensi dell'art. 599, comma 1, c.p.p. quando l'appello “ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale”; ai sensi dell'art. 443, comma 4, c.p.p. quando l'appello viene proposto contro le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato; a seguito dell'appello proposto dalla parte civile, che ne faccia espressa richiesta, avente ad oggetto le statuizioni della sentenza di primo che abbia omesso di pronunciarsi o abbia rigettato la domanda di esecuzione provvisoria delle disposizioni civili, secondo quanto disposto dall'art. 600 c.p.p.; ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.p. in caso di appello proposto dall'imputato o dal suo difensore contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali. È stata invece abrogata dal D.L. 23 maggio 2008, n.
92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125 (il c.d. “Pacchetto Sicurezza”) l'ipotesi di giudizio di appello camerale regolata dagli artt. 599, commi 4 e 5, e 602, comma 2, c.p.p., i quali prevedevano che si dovesse procedere in camera di consiglio in caso di accordo tra l'imputato e il pubblico ministero sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello (c.d. “concordato in appello”).

Premesso ciò, la dottrina ha da sempre manifestato particolare interesse verso il problema della compatibilità tra l'istituto della rinnovazione istruttoria e lo svolgimento del giudizio di secondo grado in camera di consiglio. Anzitutto, nel caso in cui venga disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel corso di un giudizio di appello da svolgersi con rito camerale, l'art. 599, comma 3, c.p.p. stabilisce che “il giudice assume le prove, a norma dell'art. 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori”, prevedendo, altresì, in caso di assenza di questi ultimi la fissazione di una nuova udienza.

Una parte della dottrina, facendo leva su argomenti di natura testuale, sostiene che nel giudizio di appello a struttura camerale le attività di assunzione probatoria debbano avvenire ad esclusiva opera del giudice: questa soluzione verrebbe comprovata, da un lato, dal tendenziale assoggettamento del rito alle forme previste dall'art. 127 c.p.p., secondo quanto disposto dall'art. 599, comma 1, c.p.p.; dall'altro, dal riferimento fatto dall'art. 599, comma 3, c.p.p. alla necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori, riferimento da ritenersi superfluo nei casi di assoggettamento del rito alle forme dibattimentali; infine, dall'utilizzo da parte dell'art. 599, comma 3, c.p.p. del verbo “assume” come predicato del soggetto “giudice”.

Altra parte della dottrina, dissentendo da tale interpretazione, ritiene, al contrario, che il rinvio alle forme previste dall'art. 127 c.p.p., lungi dal tradursi in un limite sulla sfera delle modalità di assunzione probatoria, trovi proprio nell'art. 599, comma 3, c.p.p. una delle sue deroghe più significative: invero, le fattispecie di rinnovazione istruttoria menzionate da quest'ultima norma, proprio perché estranee al modello di procedimento camerale descritto dall'art. 127 c.p.p., si sottrarrebbero al suo ambito di applicazione. In questo modo si spiegherebbe anche la necessaria presenza, prescritta dall'art. 599, comma 3, c.p.p., del pubblico ministero e dei difensori in udienza: tale requisito, infatti, si configurerebbe “come indice sintomatico di un recupero, in sede di rinnovazione, delle movenze più articolate del contraddittorio dibattimentale tipico”7, ponendosi, tra l'altro, in linea con il principio sancito dall'art. 111, comma 4, Cost., secondo il quale ogni processo penale deve essere regolato dal principio del contraddittorio tra le parti nella formazione della prova.

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La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello

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Informazioni tesi

  Autore: Federico Bettelli
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2013-14
  Università: Università degli Studi di Perugia
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Carlo Fiorio
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 137

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