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Il delitto di tortura in Italia. Dall'habeas corpus alla norma penale

Il soggetto attivo. Il delitto di tortura come reato comune

Le scelte effettuate dai redattori del disegno di legge, come può intuirsi già a una prima lettura del testo, si espongono a una serie di rilievi critici, il primo dei quali va sollevato in merito all’opzione di rivolgere il precetto alla generalità dei consociati, connotando la fattispecie come un reato comune. Come si è già avuto occasione di specificare, un’autorevole corrente dottrinaria si è espressa favorevolmente nel senso di un’estensione soggettiva dei destinatari della norma, adducendo come argomento decisivo quello dei vuoti di tutela che non verrebbero colmati, qualora si optasse per la formulazione di un reato proprio.

Le cronache giudiziarie recenti, inoltre, offrirebbero una casistica sufficiente a ritenere che la pratica della tortura non è più solo appannaggio degli agenti dello Stato, ma si è diffusa nella società civile in una misura allarmante, tale da richiedere l’intervento del legislatore; da ritenere necessario attribuire una efficacia all’articolo 3 CEDU che abbracci anche i rapporti tra privati; da considerare il public official, così come other person acting in an official capacity – soggetti attivi dell’articolo 1 della Convenzione Onu del 1984 – quali referenti normativi di un livello minimo di tutela, ampliabile in senso soggettivo previa un’estensione del divieto erga omnes.

Benché il fine alla base delle argomentazioni addotte, quale l’ampliamento degli standard minimi di tutela sanciti in sede pattizia, sia condivisibile, si può ragionevolmente dubitare che la strada battuta dal legislatore, col plauso della dottrina citata, sia la più opportuna per perseguirlo. Va in primo luogo segnalata una carenza di chiarezza che espone il testo di legge a interpretazioni discordanti, prima ancora della sua entrata in vigore, circa la natura di circostanza aggravante o di titolo autonomo di reato della disposizione di cui al secondo comma.

La formulazione è quella usualmente impiegata per la previsione di circostanze, secondo lo schema articolato attorno al rapporto causale che intercorre tra un elemento che va a aggiungersi al reato semplice e la conseguente modifica del regime sanzionatorio. Com’è noto, dall’identificazione di un elemento della fattispecie come circostanza o come elemento costitutivo del reato discende una serie di conseguenze
rilevanti, «specie con riferimento alle regole di imputazione soggettiva e alla possibilità di bilanciamento di circostanze eterogenee».

In particolare, per quel che qui rileva, la possibilità che l’aggravante legata alla qualità del soggetto agente sia soccombente in quanto bilanciata con un’attenuante (ancorché generica ex art. 62-bis c.p.) ai sensi dell’articolo 69 del codice penale, vanificherebbe la previsione di una cornice edittale ad hoc per l’ipotesi in cui il reato sia commesso da un pubblico ufficiale. Alcuni Autori fra quelli citati, auspicando alla formulazione di un reato comune, hanno delineato due possibili soluzioni, che consistono nel prevedere una fattispecie autonoma di reato per i casi in cui il soggetto attivo sia qualificato, ovvero una circostanza aggravante, classificabile come a efficacia speciale e c.d. indipendente, sottratta al giudizio di bilanciamento del giudice. Che si consideri fattispecie autonoma di reato o circostanza sottratta al giudizio di bilanciamento, l’obiettivo dovrebbe essere quello di scongiurare l’impunità di fatti commessi da agenti qualificati. Le soluzioni suggerite, tuttavia, diverse sul piano tecnico, risultano altresì non perfettamente sovrapponibili nella pratica, giacché, se di circostanza trattasi, la modifica del regime sanzionatorio che ne deriva discende sempre da un discrezionale apprezzamento del giudice, il quale potrebbe ritenere di escludere l’aggravante in un caso specifico.

Come si è già sostenuto in precedenza, concepire il delitto di tortura come un reato comune, comporta non pochi problemi, che concernono anche la tecnica legislativa cui si fa ricorso. Se, da un lato, la previsione di un titolo di reato autonomo contenuta in un articolo di legge separato può considerarsi senz’altro più prossimo alle fonti pattizie, rispetto alla formulazione di una mera circostanza aggravante, dall’altro non può sfuggire come la proposta di legge in commento si giustifichi solo alla luce di complesse valutazioni di natura politica. In altre parole, se si tiene a mente la ricognizione di tutte le fonti internazionali e della giurisprudenza della Corte europea di diritti dell’uomo effettuata nelle pagine precedenti, cosa può indurre il legislatore a decidere che il destinatario del precetto che vieta la tortura sia «chiunque» e non «il pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni»?

L’argomento dei vuoti tutela che lascerebbe non colmati l’inserimento di un reato proprio nel codice penale non è insuperabile, come si vedrà, non solo per la fragilità dell’interpretazione delle sentenze dei giudici di Strasburgo nel senso di una estensione inter cives dell’efficacia dell’art. 3 CEDU, ma anche e soprattutto se si tiene conto che il primo comma dell’articolo 613-bis, formulato come un reato comune, ricalca numerose altre disposizioni contenute nel codice penale, col rischio di inopportune duplicazioni di fattispecie tipiche. Le difficoltà che i rappresentanti italiani incontrano, da ormai più di un ventennio, ogni qual volta un disegno di legge volto all’introduzione del reato di tortura è all’ordine del giorno dei lavori parlamentari, sono legate esclusivamente a questioni di natura politica, giacché una parte del Parlamento continua a vedere in una norma di questo tipo una pericolosa criminalizzazione delle forze dell’ordine, quando non uno schieramento dalla parte dei malfattori da parte dello Stato, che invece dovrebbe proteggere i propri funzionari.

Non mancano, in aggiunta, pesanti critiche provenienti da realtà extraparlamentari, quali il Sindacato delle forze di polizia. In conclusione, una norma diretta alla punizione di atti di tortura o trattamenti inumani e degradanti compiuti da pubblici ufficiali sarebbe accolta, non come un adeguamento dell’ordinamento interno alle fonti pattizie, ma come una precisa presa di posizione dello Stato contro la polizia.
Le ultime due tappe del disegno di legge in commento mostrano come le contrapposte forze in gioco abbiano ripercussioni considerevoli sull’iter legislativo e sul contenuto della legge stessa. La prima riguarda i lavori della Camera, la seconda quelli del Senato.
[…]

Nei mesi successivi la politica, come accennato, non è rimasta inerte. Anche il SAP ha fatto sentire la propria voce, scendendo a manifestare in piazza e rilasciando dichiarazioni ai media per mezzo dei suoi rappresentanti. I fatti verificatisi in occasione dell’inaugurazione dell’Expo di Milano, infine, hanno offerto un’immagine della polizia orientata al non interventismo, intimorita dalle eventuali ripercussioni giudiziarie e disciplinari in cui gli agenti sarebbero incorsi rispondendo all’azione di devastazione dei manifestanti.
Quando la commissione Giustizia del Senato è tornata a prendere in considerazione il disegno di legge, lo ha modificato, riducendo il massimo edittale di pena prevista per l’aggravante di cui al secondo comma da quindici a dodici anni di reclusione.

Si direbbe dunque che il legislatore sia stretto tra istanze di segno opposto e che l’opzione per un reato comune, con un’aggravante che aumenta di due anni nel minimo e nel massimo la cornice edittale prevista per il reato semplice, rappresenti una soluzione compromissoria per evitare prese di posizione che potrebbero risultare eccessivamente nette e severe. La proposta di legge appare più come una terza via, rispetto alla alternativa tra introduzione del reato di tortura in adempimento degli obblighi internazionali e modifica della normativa vigente, volta ad adeguare surrettiziamente l’ordinamento penale agli standard di tutela sanciti in sede pattizia. Ma se il legislatore sceglie di non scegliere, chi altri può scegliere in sua vece? Per fare chiarezza sulla questione, può essere utile proseguire con l’esame del disegno di legge.

Questo brano è tratto dalla tesi:

Il delitto di tortura in Italia. Dall'habeas corpus alla norma penale

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Informazioni tesi

  Autore: Davide Fratta
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2014-15
  Università: Università degli Studi del Piemonte Orientale A.Avogadro
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Laurea magistrale a ciclo unico
  Relatore: Davide Petrini
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 281

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