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Le Regole della Contrattazione Collettiva. Percorsi della Concertazione Sociale: 1993-2014

L'Accordo Quadro separato 22 gennaio 2009

Vorrei contestualizzare il periodo storico che sto analizzando avvalendomi anche di un approccio storiografico per descrivere cronologicamente il comportamento degli attori sociali protagonisti di quella stagione.
Un poco di ordine nelle date per collegare gli eventi e tracciarne il quadro di riferimento prima di descrivere i contenuti delle importanti intese sottoscritte.
Occorre premettere che l'orientamento politico dell'autorità di governo non è elemento neutro rispetto ai temi che riguardano l'equilibrio generale tra capitale e lavoro, cioè tra chi offre e chi domanda lavoro e delle loro rappresentanze nel sistema istituzionalizzato.
Storicamente in tutti i sistemi capitalistici avanzati lo Stato assume un ruolo con diverse gradazioni nel promuovere gli accordi di sistema tra i soggetti legittimati a farlo, rappresentanti il mondo del lavoro e dell'imprenditoria.

Il periodo che precede l'Accordo separato vede uscire vincitrice dalla consultazione elettorale la coalizione di centro-destra guidata da Silvio Berlusconi; in verità già le prime misure adottate dal nuovo governo vengono accolte con toni diversi dalle maggiori Confederazioni sindacali; particolarmente critica è la Cgil sui provvedimenti di estensione della decontribuzione previdenziale al lavoro supplementare e straordinario e del taglio dell'ICI sulla prima casa; ugualmente i sindacati si trovano su posizioni diverse in merito al documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2008 e 2009, in cui il governo indica i tassi di inflazione programmata rispettivamente a 1,7% per il 2008 e 1,5% per il 2009, dai Sindacati considerati irrealistici per difetto, data la dinamica dei prezzi dei prodotti energetici ed alimentari che più incidono sul potere d'acquisto delle retribuzioni.

Il successivo momento di divergenza tra governo e Parti sociali e tra le stesse Parti sociali lo si riscontra all'atto del varo del secondo provvedimento presentato dall'esecutivo, recante “Misure urgenti per la semplificazione, lo sviluppo economico, la competitività, la stabilizzazione finanziaria” che anticipa argomenti di norma inseriti nella legge finanziaria dello Stato e che interviene su importanti materie quali ad esempio il lavoro a termine (allargando la casistica per il suo utilizzo da parte delle imprese), flessibilità dell'orario di lavoro, l'apprendistato.

Con la illustrazione del “Piano industriale per la pubblica amministrazione” il dissenso e le preoccupazioni delle Organizzazioni sindacali si fa sempre più evidente. Presentato dal Ministero della Funzione Pubblica Renato Brunetta, il Piano prevede tra le altre cose una riduzione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, una stretta sulle possibilità di stabilizzazione dei lavoratori precari, un rafforzamento del potere di controllo della Corte dei Conti sulla contrattazione collettiva.
Nell'estate 2008 quando il negoziato sulle regole della contrattazione entra nel vivo (sulla base di una piattaforma sindacale unitaria), i rapporti tra le Confederazioni, Confindustria e Governo risultano essere piuttosto deteriorati; ed in precedenza anche tra le stesse Organizzazioni sindacali si era consumata una rottura al tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori del “commercio-terziario-servizi” conclusosi con un accordo separato non sottoscritto dalla Filcams-Cgil.

Nel mese di settembre 2008 Confindustria presenta alle controparti la propria piattaforma dal titolo “Ipotesi di accordo tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil, sulle relazioni industriali per il rilancio della crescita del Paese attraverso la maggiore produttività, per il miglioramento della competitività delle imprese e delle retribuzioni dei lavoratori e per lo sviluppo dell’occupazione”, in cui imputando la modesta crescita delle retribuzioni degli ultimi anni alla decrescita del tasso di produttività delle imprese, si collega la proposta di riforma del modello contrattuale all'esigenza del rilancio della crescita, attraverso una maggiore produttività “che può e deve essere obbiettivo comune di lavoratori e imprese”.

Tale proposta dichiara esplicitamente di voler sostituire integralmente e in via sperimentale per la durata di quattro anni, le disposizioni definite nel paragrafo 2 del Protocollo luglio 1993, quello relativo agli assetti contrattuali.

In data 10 ottobre 2008 Cisl e Uil sottoscrivono con Confindustria un testo intitolato “Proposte e linee guida per la riforma della contrattazione collettiva” che di fatto riprende i contenuti della piattaforma confindustriale; la Cgil dichiara che tale testo deve essere sottoposto a tutte le organizzazioni dei diversi comparti produttivi, in quanto ritiene che le disposizioni contenute nel documento non siano applicabili nei comparti poco rappresentati da Confindustria.

Nei seguenti mesi si tengono gli incontri con le diverse associazioni d'impresa, ai quali la Cgil partecipa senza sottoscrivere alcuna intesa.
Il 30 ottobre 2008 si consuma un'ulteriore rottura sull'ipotesi di accordo quadro per i rinnovi contrattuali di primo livello nei comparti del pubblico impiego.
Cisl e Uil sottoscrivono l'intesa che prevede l'aumento medio lordo mensile di 70 euro per tutto il settore pubblico che la categoria Funzione Pubblica della Cgil non firma.
L'incontro calendarizzato per il mese di dicembre 2008 viene rinviato al mese di gennaio (per il giorno 12 dicembre 2008 la sola Cgil indice lo sciopero generale di tutte le categorie contro le politiche del governo e per l'estensione degli ammortizzatori sociali alle fasce di lavoratori escluse), si giunge così al 22 gennaio 2009, giorno in cui Governo e Parti sociali si incontrano a Palazzo Chigi per discutere sul tema della crisi economica.

Tuttavia, per quanto non ufficialmente previsto, in quella sede il Governo sottopone alle Parti l'argomento della riforma del modello contrattuale sulla base di un documento intitolato “Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali” che recepisce con alcune modifiche il precedente accordo datato 10 ottobre 2008 sottoscritto da Confindustria, Cisl e Uil, che alla fine della giornata registrerà le firme di 35 organizzazioni più quella del Governo in qualità di datore di lavoro dei dipendenti pubblici.
La Cgil non sottoscrive l'accordo in quanto a suo dire esso costituisce uno strumento che depotenzia il ruolo del contratto nazionale e il potere d'acquisto delle retribuzioni, che prevede la possibilità di deroghe attraverso la contrattazione decentrata senza che questa ne costituisca un bilanciamento attraverso la sua promozione.
Contestualmente si rivolge ai segretari generali dei sindacati presenti al tavolo affinché si facciano promotori della consultazione referendaria tra tutti i lavoratori dipendenti prima di sottoscrivere l'intesa.

Di segno opposto sono le considerazioni di Cisl e Uil e dei rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali sul merito dell'accordo: essi ne rivendicano l'importanza storica oltre alla bontà dei dispositivi atti a garantire il potere d'acquisto reale delle retribuzioni in un sistema unico per settore pubblico e privato che può dare impulso decisivo al rilancio dell'economia del Paese.

Questi di seguito sono i principali contenuti dell'Accordo quadro secondo l'ordine di stesura del documento successivo alla premessa:

2. Obiettivi generali: l'aumento del tasso di produttività è considerato alla base dello sviluppo economico e della crescita occupazionale. L'efficientamento della dinamica retributiva e dell'erogazione di servizi da parte della pubblica amministrazione risultano essere propedeutici all'obiettivo della crescita. A tal proposito si delineano gli assetti e le regole di funzionamento della contrattazione collettiva, rinviando ai successivi accordi interconfederali il compito di ridefinire le modalità specifiche, i tempi e condizioni di attuazione, al fine di creare un modello unico valido per i settori pubblico e privato.

Nella parte finale del capitolo si fa espresso riferimento al tema della riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese nell'ambito della compatibilità coi vincoli di finanza pubblica (questo tema era stato posto con maggior forza nella piattaforma unitaria di qualche mese prima).

3. Struttura contrattuale: si ribadisce il doppio livello di contrattazione nazionale e decentrato e si rimanda alle specifiche intese di comparto la definizione degli istituti coerentemente con quanto stabilito nell'Accordo quadro.

4. Contratto nazionale di categoria: il capitolo dispone la durata triennale del contratto nazionale (anziché i 4 anni previsti dal Protocollo 1993), sia per la parte normativa che per quella economica, con la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni a tutti i lavoratori del settore su tutto il territorio nazionale. Alle contrattazione collettiva nazionale di categoria è riconosciuta la possibilità di prevedere in apposite intese la definizione di forme di bilateralità, per costituire forme integrative di welfare.

5. Effetti economici e dinamiche retributive: si individua un nuovo indicatore della crescita dei prezzi nel triennio. Esso sostituisce l'indice di inflazione programmata ed è determinato da un soggetto terzo di emanazione governativa sulla base del tasso IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in sede europea per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi al consumo dei prodotti energetici importati.

Si prevede un percorso per l'eventuale recupero dello scarto tra il suddetto indice e l'inflazione reale (sempre depurata dal prezzo dei prodotti energetici), attraverso la verifica della “significatività” di questi eventuali scostamenti, da condursi in sede paritetica a livello interconfederale e l'effettuazione dell'eventuale recupero entro o al termine della vigenza contrattuale, in base alle disposizione stabilite dalle Parti nei contratti nazionali.

Il capitolo dispone inoltre che l'indice previsionale IPCA sia applicato ad un imponibile retributivo da definirsi nelle intese di categoria (l'accordo Interconfederale sottoscritto con Confindustria prenderà a riferimento la paga base e la contingenza, escludendo tutti gli altri elementi della retribuzione oltre agli scatti d’anzianità maturati).
Non si prevede la funzione di redistribuzione di quote di produttività da parte della contrattazione nazionale così come previsto dal Protocollo luglio 1993; questa funzione è assorbita nella possibilità di contrattare l'elemento di garanzia della retribuzione di secondo livello, ovvero la possibilità di corrispondere risorse a livello aziendale contrattate a livello centrale e valide per i lavoratori non coinvolti dalla contrattazione decentrata.

6. Dinamiche retributive nel settore del pubblico impiego: la definizione del calcolo delle risorse da destinare agli aumenti salariali spetta al Ministero competente, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali (in realtà al Ministero spetta l'ultima parola in merito).

La determinazione previsionale dell'aumento inflattivo dovrà avvenire sulla base dell'indice IPCA depurato, così come previsto per il settore privato.
Eventuali scostamenti col tasso di inflazione reale avverranno con le stesse modalità del settore privato con la differenza che il recupero dovrà effettuarsi al termine della vigenza triennale del contratto nazionale e sulla base dei soli elementi stipendiali della retribuzione (in realtà la medesima disposizione prevista dall'Accordo quadro verrà istituita nell'Accordo interconfederale di attuazione per il settore industriale sottoscritto da Confindustria, Cisl, Uil).

7. Presentazione delle piattaforme, tempi e procedure contrattuali: l'Accordo quadro rinvia questo tema alle specifiche intese di categoria o interconfederali, precisando che in tale sede si debbano definire i tempi entro i quali presentare le piattaforme dei rinnovi contrattuali nel rispetto di periodi cosiddetti di “tregua sindacale” durante i quali è fatto divieto alle Parti di intraprendere iniziative unilaterali.

8. Secondo livello di contrattazione: l'Accordo quadro prevede il livello di contrattazione decentrata anch'esso di durata triennale, richiamando il ruolo dell'attore pubblico per stabilire il regime fiscale e contributivo di favore atto a favorirne la diffusione.

Il dispositivo riprende la struttura del Protocollo luglio 1993 laddove prevede che tale tipo di contrattazione debba avvenire su materie delegate dal contratto nazionale di riferimento e sulla base di aumenti di produttività, redditività e qualità dell'attività aziendale. L'istituto è valido per tutti i settori pubblici e privati.

9. Elemento economico di garanzia: in questo capitolo le Parti prevedono che le successive intese interconfederali o di categoria possano individuare altri strumenti per facilitare la diffusione della contrattazione decentrata quali: “l'elemento economico di garanzia” (in realtà la prima esperienza di tale natura si è verificata col rinnovo del biennio economico per i lavoratori del settore metalmeccanico nell'anno 2005; in quella occasione le Parti al tavolo contrattuale hanno pattuito la corresponsione di una somma aggiuntiva per tutti i lavoratori dipendenti in forza ad imprese sprovviste di contratto aziendale integrativo. Tale somma assumeva la forma giuridica del premio di risultato e per questo soggetta ad un regime contributivo agevolato proprio di quell’istituto).

10. Clausole di uscita: questo istituto rappresenta il nervo scoperto di tutta l'impalcatura contrattuale. Concepito come strumento di governo delle situazioni di crisi aziendale e per favorire lo sviluppo economico e occupazionale, esso recita così: si prevede che “le successive intese interconfederali o di categoria definiscano procedure, modalità e condizioni per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria” (citazione letterale).

11. Rappresentanza: l'Accordo quadro non aggiunge nulla rispetto alle regole (poche, in verità) già in corso all'atto della stipula. Rimanda semplicemente alla possibilità di avvalersi dei dati in possesso dell'ente previdenziale INPS per la eventuale certificazione del dato associativo ai sindacati del settore privato (nel pubblico impiego questo compito è assolto dall'Aran per determinare il grado di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali).

Questo brano è tratto dalla tesi:

Le Regole della Contrattazione Collettiva. Percorsi della Concertazione Sociale: 1993-2014

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Informazioni tesi

  Autore: Ernesto Vergnani
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2015-16
  Università: Università degli Studi di Bologna
  Facoltà: Scienze Politiche
  Corso: Scienze Politiche
  Relatore: Mario Ricciardi
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 125

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Parole chiave

contrattazione collettiva
relazioni industriali
rappresentanza sindacale
accordo interconfederale

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