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I delitti di false informazioni al P.M. e false dichiarazioni al difensore artt. 371 bis e ter c.p.

Differenze tra il delitto di falsa testimonianza e le false informazioni al P.M. e al difensore

Procedendo ad un confronto tra le norme di cui agli artt. 371 bis e 371 ter e la falsa testimonianza, art. 372 c.p. (”Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni”), emergono sostanziali differenze tra le fattispecie criminose.

La prima, e più immediata consiste in ciò, che mentre il naturale momento consumativo della seconda è la fase del giudizio con le sue regole, per le altre due fattispecie il valore principale da salvaguardare, non essendosi ancora giunti alla fase dibattimentale, è rappresentato dalla tutela delle indagini e della loro legalità.
Non è possibile parificare del tutto il substrato materiale di tali ipotesi di reato, da un lato la falsa testimonianza e dall'altra le false informazioni al p.m. o alla difesa, le quali presentano una differenza di fondo, costituita dalla loro possibilità di verificazione in fasi differenti del procedimento penale e dalla diversità delle loro possibili conseguenze.

Infatti, le condotte riconducibili al reato di cui all'art. 372 c.p., che rilevano sostanzialmente nella fase del dibattimento, possono rendere più difficoltoso l'accertamento circa la responsabilità penale dell'imputato, mentre le condotte riportabili alle altre due fattispecie, concernenti soprattutto la fase delle indagini, possono piuttosto incidere sull'esito della verifica cui è appunto demandata detta fase, vale a dire se la notizia di reato sia o meno infondata e se si debba, o meno, sottoporre a processo penale la persona sottoposta ad indagini.

Ulteriore differenza può essere ravvisata tra l'art. 371 bis e l'art. 372 c.p., mentre, infatti, la fattispecie delle false informazioni incrimina la condotta di chi “rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa”, realizza la fattispecie di falsa testimonianza ai sensi dell'art. 372 c.p. chi “ afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte , ciò che sa”: risulta evidente che solo nel secondo caso l'ipotesi di chi “nega il vero”, espressamente prevista, riceve automa rilevanza. Tale voluta differenza dell'art. 371 bis, non sembra essere l'eliminazione di una inutile ripetizione, che caratterizzerebbe la disposizione della falsa testimonianza. Tale conclusione sembra trovare un efficace argomento nella considerazione per la quale se è vero che non è logicamente possibile affermare il falso senza negare il vero, non appare altrettanto fondato sostenere il contrario: è possibile, infatti, negare il vero senza affermare il falso, ed è quello che accade ogni volta che con la domanda si chiede all'interlocutore di risolvere il dubbio di chi la pone circa la veridicità di una determinata affermazione.

Questo brano è tratto dalla tesi:

I delitti di false informazioni al P.M. e false dichiarazioni al difensore artt. 371 bis e ter c.p.

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Informazioni tesi

  Autore: Alessandro Paolucci
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2007-08
  Università: Università degli Studi di Teramo
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Guglielmo Marconi
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 197

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Parole chiave

391 bis comma 10 c.p.p
accusatorio
art. 371 bis c.p.
art. 371 ter c.p.
calunnia
delega alla p.g.
delitti
difensore
falsa testimonianza
false dichiarazioni
false informazioni
favoreggiamento
giusto processo
indagini difensive
indagini preliminari
mendacio
polizia giudiziaria
principio della parità delle parti
pubblico ministero
reati contro l'amministrazione della giustizia

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