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Le pratiche commerciali scorrette e i danni al consumatore: le forme di tutela in caso di forniture non richieste

Le pratiche commerciali ingannevoli

Affinché si possa parlare di pratica ingannevole non è necessario che il consumatore sia colpito dall'azione scorretta del professionista, è bensì sufficiente poter dimostrare l'intento “doloso” del professionista e dunque l'eventualità che il consumatore possa cadere in errore. Per giungere a tale conclusione, ed evitare di incorrere nella soggettività della valutazione, il legislatore fa anche in questo caso riferimento alla figura del consumatore medio quale parametro di giudizio.

Come anticipato, tale fattispecie è stata introdotta nel nostro ordinamento sotto la spinta della Direttiva Comunitaria del 2005 che suddivideva le pratiche ingannevoli sulla base della natura della pratica. Sia nell'articolo 6, che più dettagliatamente nell'Allegato I, la Direttiva elenca i casi in cui la Comunità Europea ritiene illecite o ingannevoli determinate pratiche. In un primo elenco, la Direttiva punta l'attenzione sulla condotta etica del professionista, e sulla fiducia che il consumatore gli attribuisce, disciplinando l'inganno relativo a marchi e codici di condotta, e cioè “affermazione da parte del professionista di essere firmatario di un codice di condotta ove invece egli non lo sia”; come è noto, l'adesione ad un Codice di condotta è un'iniziativa privata da parte del professionista volta ad elevare lo standard della propria offerta e spesso avente come obiettivo principale quello di migliorarne l'immagine per il mercato. Tuttavia, questo non esclude l'applicazione di sanzioni - liberamente definite dai singoli Stati membri - l'Unione Europea impone, infatti, forti vincoli relativamente all'adozione delle norme autoimposte, ritenendo il mancato rispetto delle stesse una pratica illecita.

Sempre sulla fiducia che il consumatore concede al professionista, la Direttiva disciplina le pratiche ingannevoli che prevedono l'esibizione di “un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione”. Il fulcro della disciplina in materia di pratiche ingannevoli è rappresentato “dall'inganno” sulla natura del prodotto, esagerandone la qualità o dichiarando che l'utilizzo può arrecare fantomatici benefici, o ancora formulando "affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto”, con implicito riferimento a quello che è stato definito consumatore vulnerabile (si veda il secondo paragrafo di questo capitolo).

Lo stesso Allegato primo fa riferimento a tutto ciò che concerne l'atto dell'acquisto del prodotto, dal prezzo alla consegna, alla disponibilità, alla promozione, ed al confronto con la concorrenza.

Infine, sia all'articolo 6 che nell'Allegato primo si rinvengono tutti quei casi in cui si formulano affermazioni false, parziali o esagerate circa la figura del venditore, la sua attività e la sua professionalità. In tal senso, si fa riferimento all'assistenza del venditore sia durante il processo d'acquisto che nella fase post vendita, trattando non solo l'eventuale negligenza da parte del professionista, ma anche i casi in cui questi renda impossibile o difficile la fruizione dell'assistenza per il consumatore.

Per ciò che concerne il recepimento di tale disciplina nell'ordinamento italiano, si guarda al Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, che dettaglia adeguatamente quanto introdotto nel 2005 dalla Direttiva. L'articolo 21 del Decreto afferma che, per parlare di pratica ingannevole, questa deve rispondere a numerosi elementi che al comma 1 sono opportunamente elencati e di seguito sono sintetizzate:

a) L'esistenza o la natura del prodotto, probabilmente il più grave tra gli elementi menzionati poiché presuppone che le informazioni mendaci riguardino la sostanza stessa della proposta commerciale;

b) Le caratteristiche principali del prodotto, quegli aspetti, cioè, che riguardano la possibilità di utilizzo o fruizione del prodotto e gli obblighi del professionista sia durante il processo di commercializzazione che nella fase successiva alla vendita. In dettaglio, il comma fa riferimento alla "disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione e gli accessori del prodotto", così come alla natura e fattura del bene, ovvero i materiali utilizzati, la provenienza geografica, l'idoneità rispetto all'utilizzo previsto così come l'assistenza al cliente che va considerata sia nella fase di utilizzo o fruizione del prodotto, compreso il trattamento di eventuali reclami;

c) Il terzo punto guarda specificamente al professionista, riferendosi agli obblighi dello stesso e alla trasparenza del processo di commercializzazione, e a qualsiasi dichiarazione eventualmente mendace o fuorviante;

d) La lettera d) tratta un aspetto basilare poiché quello che prima di altri interessa e attira l'attenzione del potenziale acquirente, ovvero "il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo";

e) La lettera e) richiama quanto detto al terzo punto, focalizzandosi sulle qualità del prodotto e sull'assistenza offerta prima, durante e dopo l'acquisto;

f) g) Gli ultimi due punti si focalizzano ciascuno sugli attori che generano il processo d'acquisto, ovvero il professionista, esigendo la trasparenza da parte di questo sulla propria identità e professionalità, ed il consumatore, puntualizzando i diritti di colui che acquista il bene o servizio.

La pratica ingannevole, tuttavia, non va solamente intesa come l'attribuzione, al professionista o al prodotto, di qualità e caratteristiche che non rispondono al vero. Al secondo comma, viene considerata pratica ingannevole anche quell'attività che, indipendentemente dalla bontà della proposta commerciale, induce o può indurre il consumatore ad una scelta che altrimenti non avrebbe fatto, ovvero quella condotta che determina concorrenza confusoria o la violazione dei codici di condotta.

Al comma 2, l'articolo 21 introduce la fattispecie di pubblicità ingannevole comparativa, definita come "una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita"; si deduce dunque che è ritenuta scorretta e ingannevole la diffusione di informazione da parte del professionista che, al fine di esaltare il proprio prodotto, lo paragona ad un altro avente le stesse caratteristiche adottando termini denigratori, e falsando, in alcuni casi, la realtà dei fatti. Infine, al comma 3 e 4 dell'articolo, si fa riferimento alla eventuale vulnerabilità del consumatore, citando, al comma 3 "prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori" ed al comma 4 la pratica commerciale che può minacciare la sicurezza di bambini e adolescenti. L’articolo 36, comma 2 del Codice del consumo enuclea ventitré pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (dette “black list”.), fornendo un'imprescindibile guida utile a valutare l'eventuale punibilità di determinare situazioni. In riferimento alle due fattispecie descritte, ovvero la pubblicità ingannevole e quella comparativa, è utile considerare un caso ad esempio scelto tra quelli pubblicati sul sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Per l'oggetto e la chiarezza del provvedimento, si riporta a seguire il numero 25437 relativo alla controversia tra due società impegnate nella produzione e commercializzazione di prodotti e attrezzature per il settore equestre e in particolare materiale per i fondi equestri.

Questo brano è tratto dalla tesi:

Le pratiche commerciali scorrette e i danni al consumatore: le forme di tutela in caso di forniture non richieste

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Informazioni tesi

  Autore: Marco Federico
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2015-16
  Università: Università degli Studi di Perugia
  Facoltà: Scienze Politiche
  Corso: Comunicazione pubblica, digitale e d'impresa
  Relatore: Alberto Giulio  Cianci
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 133

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