Diritto penale del nemico?
Estratto della Tesi di Sara Pinamonti
Mostra/Nascondi contenuto.9 simboliche più “pericolose”. La penalizzazione di fattispecie, ritenute necessarie, dimentichi del principio per cui il diritto penale si dovrebbe atteggiare quale di risposta, quando una più efficace e adeguata tutela potrebbe essere apprestata mediante strumenti extra-penali, di tipo civile o amministrativo, o attraverso legislazioni socialmente di più ampio respiro 10 . Inoltre, l’idea di una pena simbolo della risposta dello Stato ad esigenze repressive porta all’aumento edittale delle sanzioni, spesso non giustificato se non da un’attenzione maggiore nei confronti di determinate categorie di cittadini 11 . Il maggiore critico di questo tipo di diritto penale è Winfried Hassemer. Secondo questo autore, chi mette in relazione l’ordinamento penale con elementi simbolici genera il sospetto che non si voglia tenere conto della durezza reale, e per nulla simbolica, del trascorrere parte o l’intera propria esistenza da perseguiti penalmente, detenuti, processati, accusati, condannati o incarcerati. In realtà, così si infliggerebbe un danno concreto per ottenere effetti niente più che simbolici dimentichi della finalità sociale e di reinserimento della pena, che è stato interiorizzata e sedimentata nelle legislazioni penali del moderno Stato di diritto 12 . Eppure la finalità generale-educativa ed etico-sociale di questo tipo di diritto merita considerazione per i suoi effetti potenzialmente positivi, ragionando in termini di lungo periodo, di calmierazione dei fenomeni criminali. Ciò che deve invece essere stigmatizzato è la sua assolutizzazione, la funzione solo simbolica piuttosto che strumentale di protezione del bene giuridico 13 . A braccetto con il diritto penale simbolico, il diritto repressivo mostra la “faccia cattiva” del diritto penale. Si parla di un nuovo processo di criminalizzazione, l’introduzione di norme penali nuove con la volontà di promuovere la loro applicazione effettiva o l’aumento edittale delle pene per fattispecie già esistenti. Si avverte un processo inverso a quello delle riforme in senso depenalizzatore, in voga nelle passati decadi. Si avverte un nuovo clima Punitivista 14 . Il ricorso all’incremento quantitativo e qualititativo di criminalizzazione come unico criterio politico criminale si innesta nelle politiche penali, al di là della tradizionale 10 Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà e gli effetti del “nuovo” diritto penale un contributo interessante è dato da M. DONINI,! 6 : Milano, Giuffrè, 2002. 11 S. BONINI,7 8 ,c i t .p ag .5 1 3 . 12 W. HASSEMER, % ; 3 ; <