9
1. Introduzione
Nel seguente capitolo verrà esposta una rassegna delle principali
normative in tema di accessibilità e usabilità e le relative indicazioni
necessarie per la loro applicazione nei differenti ambienti di utilizzo a
cui esse sono mirate. Inizialmente, sarà discusso il corpus normativo
italiano per l’accessibilità noto come Legge Stanca, di cui verranno
presentati la legge, il regolamento di attuazione e il decreto ministeriale.
Successivamente, verranno illustrate le principali direttive e indicazioni
fornite dall’Unione Europea agli stati membri per un Web accessibile,
con un particolare riguardo per i siti delle pubbliche amministrazioni,
attraverso i piani di azione eEurope emanati dal Consiglio dell’Unione
Europea. Infine, verranno presentate la versione 1.0 e 2.0 delle Web
Content Accessibility Guidelines (WCAG) offerte dalla WAI,
raccomandazioni per rendere il contenuto Web accessibile, sia esso
informazione presente in una pagina Web o una applicazione.
Strettamente connesse alle considerazioni effettuate in materia di
accessibilità, sono le evidenze attinenti all’usabilità: nel capitolo,
verranno esposti definizioni, metodi e metriche di valutazione
fondamentali per chiarire la natura delle dimensioni che la compongono
e per delineare il suo rapporto con il concetto di accessibilità. La
riprogettazione del sistema in oggetto, è stato affrontata nell’ottica del
significato derivante dall’interazione tra le due nozioni, una qualità
complessa e multidimensionale al centro della quale è collocato
l’individuo e la sua esperienza d’uso.
2. Normativa italiana sull’accessibilità
Il problema dell’accessibilità agli strumenti informatici nasce e si evolve
parallelamente all’incremento dell’adozione di questi da parte anche di
non esperti, fino a divenire un’evidente emergenza proprio in
10
corrispondenza con la completa integrazione delle tecnologie nella vita
quotidiana.
In Italia, a tutto il 2008
1
, rispetto all’anno precedente è risultato esserci
un incremento dell’adozione di nuove tecnologie (p.e. connessione a
banda larga dal 22,6% al 27,6%, accesso ad Internet dal 38,8% al
42,0%
2
; vedi figura 1), e un parallelo abbandono di tecnologie di prima
generazione (p.e. connessione a banda stretta dal 14,7% al 9,1%,
videoregistratore dal 62% al 58,1%, TV color dal 95,9% al 95,4%
3
)
caratterizzate da un’alta specializzazione funzionale e quindi distanti
dalla possibilità di garantire l’interconnessione dei servizi, strumentale al
raggiungimento della convergenza multimediale. D’altro canto, in
seguito a una più specifica indagine sugli aspetti della vita quotidiana
relativi all’utilizzo delle tecnologie e alle attività svolte tramite Internet,
il Web è risultato essere la tecnologia più utilizzata e funzionale
all’interconnessione dei servizi: circa il 40% degli utenti utilizza Internet
per ottenere informazioni sulla Pubblica Amministrazione, il 50,3%
ritiene che l’uso della Rete abbia sostituito molto o in parte il loro
rapporto con il telefono fisso e più di un quarto di essi acquista beni e
servizi online
4
. Risulta dunque sempre più attuale l’urgenza di garantire
sistemi informatici in grado di sostenere il cambiamento, il quale non
coincide soltanto con un aumento della produzione di nuove tecnologie
ma anche con una parallela evoluzione dei bisogni.
In Italia, il corpus normativo che disciplina le tecniche e le metodologie
da adottare per la valutazione dell’accessibilità si concretizza nei
seguenti ordinamenti legislativi: la Legge 9 gennaio 2004 n. 4, il Decreto
1
Istat - Istituto nazionale di statistica. Cittadini e nuove tecnologie. Anno 2008.
URL:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20090227_00/testointegrale20090227.pdf
2
Per 100 famiglie: Il campione comprende 19 mila 573 famiglie per un totale di 48 mila 861persone.
3
Istat - Istituto nazionale di statistica. Cittadini e nuove tecnologie. Anno 2008.
URL: http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20090227_00/testointegrale20090227.pdf
4
Istat - Istituto nazionale di statistica. Cittadini e nuove tecnologie. Anno 2008: Tavole. URL:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20090227_00/Tavole_ICT_2008.zip
11
del Presidente della Repubblica (DPR) del 1 marzo 2005, n. 75, il
Decreto Ministeriale (DM) dell’8 luglio 2005 e le Delibere del Centro
Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione (CNIPA)
del 15 settembre 2005. Verrà di seguito discussa la documentazione
normativa fondamentale.
Figura 1 - Famiglie per beni tecnologici posseduti. Anni 2007 e 2008 (per 100 famiglie)
1
2.1. La “Legge Stanca sull'accessibilità”
L’evidenza del “problema accessibilità” è stata normativamente presa in
considerazione in tempi relativamente recenti, nell’ambito della
cosiddetta “Legge Stanca sull’accessibilità” Legge n. 4 del 9 gennaio
2004, che ha introdotto le “Disposizioni per favorire l’accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici”. Nata in applicazione del
principio costituzionale di eguaglianza
5
(Art.1), la Legge Stanca colma
5
Costituzione Italiana. Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono
12
un gap normativo e culturale in tema di accesso alle Information and
Communication Technologies, e garantisce in particolar modo l’accesso
da parte dei soggetti disabili agli strumenti informatici e telematici della
Pubblica Amministrazione e ai servizi di Pubblica Utilità,
indistintamente dal tipo di tecnologia utilizzata.
L’Articolo 2 della legge offre una definizione di accessibilità e di
Tecnologie Assistive:
Accessibilità: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e
nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare
servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni,
anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di
tecnologie assistive o configurazioni particolari.
Tecnologie Assistive: Gli strumenti e le soluzioni tecniche,
hardware e software, che permettono alla persona disabile,
superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere
alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici
6
.
L’obiettivo trasversale del provvedimento è quello di promuovere e
favorire l’abbattimento delle barriere che limitano l’accesso dei disabili
alla Società della Informazione e promuovere l’utilizzo delle ICT come
strumento di miglioramento della qualità della vita.
I soggetti erogatori tenuti a conformarsi ai principi sanciti dalla legge
vengono identificati nell’Articolo 3, il quale estende il campo di
applicabilità del provvedimento alle Pubbliche Amministrazioni, agli
enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi
pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e
di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di
telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle
aziende appaltatrici di servizi informatici. La legge è quindi rivolta
tassativamente alle Pubbliche Amministrazioni in quanto prime
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
13
mandatarie del cambiamento verso una cultura dell’accessibilità, tenute a
osservare l’accessibilità come priorità e requisito indispensabile
nell’offerta di beni e servizi (Art. 4) e sottoposte al controllo
dell’applicazione e del rispetto delle normative da parte del Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)
(Art.7). Tuttavia, tali obblighi si traducono in incentivi verso i privati, i
quali possono richiedere una verifica del livello di accessibilità dei
propri servizi ed eventualmente fruire del merito di un logo dedicato che
attesti il livello di conformità alla normativa vigente (Art. 6).
Le disposizioni della legge si applicano, ulteriormente, alla didattica e
alla formazione, per garantire l’adozione di copie accessibili su supporto
digitale degli strumenti didattici fondamentali (Art. 5) e l’inserimento
delle problematiche relative all’accessibilità e alle tecnologie assistive
tra le materie di studio a carattere fondamentale (Art. 8), nell’ambito
delle disponibilità di bilancio sulla base delle convenzioni stipulate dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con le
associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche.
I criteri, i principi operativi e organizzativi generali per l’accessibilità, i
controlli esercitabili sui soggetti erogatori e sui privati che hanno reso
nota l’accessibilità dei propri siti e delle applicazioni informatiche
vengono stabiliti nel Comma 1 dell’Articolo 10. Al comma 2 viene
invece specificato il coinvolgimento delle associazioni di persone
disabili nel processo di definizione del regolamento di attuazione:
Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione
con le associazioni delle persone disabili maggiormente
rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in
materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e
previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
6
6
Legge n. 4 del 9 gennaio 2004. Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici. Art.10, Comma 2.
14
Ciò si traduce nel successivo Decreto Ministeriale 8 luglio 2005
Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti
informatici, atto a stabilire:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per
l’accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti
Internet, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a
tale fine
7
.
Per concludere, all’Articolo 12 vengono emanati il regolamento e il
decreto in osservanza delle raccomandazioni e direttive europee
sull’accessibilità, che verranno esposti a seguire.
2.2. Regolamento di attuazione della Legge Stanca
Il 1° marzo 2005, viene emanato il regolamento di attuazione della legge
9 gennaio 2004 n. 4, per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici, in cui viene stabilita la struttura terminologica e
procedurale per l’applicazione della legge. Il documento è composto da
nove articoli finalizzati a definire un quadro teorico attuativo a partire
dalla definizione della terminologia e dei criteri e principi sanciti dal
dispositivo di legge, giungendo in tal modo a delineare le modalità di
valutazione e dichiarazione di accessibilità a carico dei soggetti
erogatori.
All’Articolo 1 viene fornita la terminologia fondamentale in campo di
accessibilità
8
, vengono quindi enunciati concetti quali valutazione
(“processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti
di accessibilità”), verifica tecnica (“valutazione condotta da esperti,
7
Legge n. 4 del 9 gennaio 2004. Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici. Art.11, Comma 1.
8
Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l’accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici.Art.1.
15
anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;”) e
verifica soggettiva (“valutazione del livello di qualità dei servizi, già
giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l’intervento
del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche”).
I principi generali di accessibilità vengono delineati nell’Articolo 2, nel
quale si stabiliscono come criteri imprescindibili per la valutazione di
servizi realizzati tramite sistemi informatici, l’accessibilità, la
compatibilità con linee guida e raccomandazioni europee e la fruibilità.
L’ente delegato alla valutazione dell’accessibilità è il CNIPA (Centro
Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione), che
provvede a istituire l’elenco dei valutatori (Art. 3) e a garantire, in caso
di esito positivo della valutazione, il rilascio dell’attestato di accessibilità
indicante il livello di qualità raggiunto (Art. 4) attraverso l’assegnazione
di due differenti raffigurazioni (Figura 2): una, un logo raffigurante “un
personal computer di colore terra di Siena, unito a tre figure umane
stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e
amaranto, le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate”
9
attesta il
superamento della sola verifica tecnica; l’altra, che consiste
nell’attribuzione del livello di qualità raggiunto mediante asterischi (da
uno a tre), attesta l’esito della verifica soggettiva, e viene applicata nella
parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer (Art. 5).
Figura 2 – Tipologie di logo per la certificazione dell’accessibilità rilasciate dal CNIPA.
9
Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l’accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici.Art.5.
16
Le pubbliche amministrazioni interessate ad applicare la certificazione
sui relativi siti e servizi devono provvedere in maniera autonoma alla
valutazione dell'accessibilità, sulla base delle regole tecniche definite
con il decreto del Ministro per l’innovazione le tecnologie (Art. 8):
eventuali modifiche di carattere sostanziale, prevedono un’azione di
rivalutazione da parte di un esperto, e un successivo aggiornamento della
valutazione dell’accessibilità attuale (Art. 6).
Oltre al potere di monitoraggio dei prodotti tecnologici della Pubblica
Amministrazione, il CNIPA ha anche la facoltà di ispezionare siti o
servizi di soggetti privati (Art. 7), i quali, in caso in cui venga riscontrato
un livello di accessibilità inferiore a quello del logo utilizzato, sono
tenuti a coprire tutti i costi dell’avvenuta ispezione. Ogni
amministrazione pubblica centrale nomina tra il personale dirigenziale
un responsabile dell’accessibilità informatica: in assenza di specifica
designazione, l’adempimento dell’applicazione della legge deve essere
svolto dal responsabile dei sistemi informativi (Art. 9).
2.3. Decreto Ministeriale 8 luglio 2005
Nel Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 emanato dal Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, vengono stabiliti i Requisiti tecnici e i
diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici. In esso
vengono forniti le definizioni della terminologia utilizzata e l’ambito
d’applicazione, le specifiche, i requisiti tecnici e i livelli di accessibilità,
le modalità di assegnazione del Logo attestante il possesso del requisito
di accessibilità.
Il Decreto definisce negli allegati A, B, C e D le linee guida i cui sono
esposti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità, che
verranno esposti a seguire.
17
ALLEGATO A - Verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità
delle applicazioni basate su tecnologie internet. Sulla base delle
Recommendation del W3C
10
e del progetto WAI
11
; degli standard
della Sezione 508, del Rehabilitation Act degli USA e delle
specifiche ISO
12
, i requisiti tecnici di accessibilità e le attività
necessarie per la verifica tecnica si definiscono attraverso sistemi di
validazione automatica e verifica dell’esperto tecnico sul corretto
utilizzo semantico. Ciascun requisito è associato al suo enunciato, al
riferimento ai punti di controllo delle WCAG 1.0
13
del W3C-WAI,
nonché il riferimento agli standard definiti nella Sezione 508
14
del
Rehabilitation Act (requisiti in appendice).
ALLEGATO B - Metodologia e criteri di valutazione per la verifica
soggettiva dell’accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie
Internet. Vengono esposte le quattro fasi principali della valutazione,
ovvero: a) l’analisi da parte di uno o più esperti di fattori umani
tramite simulazione cognitiva; b) la costituzione del gruppo di
valutazione; c) l’esecuzione dei task da parte del gruppo di
valutazione, sia in contesti usuali che in ambiente di laboratorio; d) la
valutazione dei risultati ed elaborazione del rapporto conclusivo in
cui l’esperto di fattori umani indica la valutazione conseguente alla
simulazione cognitiva su scale soggettive, in base a determinati
criteri di valutazione (vedi Tabella 1, paragrafo 6).
ALLEGATO C - Requisiti tecnici di accessibilità per i personal
computer di tipo desktop e portatili. Consiste in sette requisiti
10
W3C, World Wide Web Consortium. Homepage. URL: www.w3.org
11
WAI, Web Accessibility Initiative. URL: http://www.w3.org/WAI/
12
ISO, International Standard Organization for standardization. Hompage. URL:
http://www.iso.org/iso/home.htm
13
WCAG 1.0, Web Content Accessibility Guidelines. 1.0. URL:
http://www.w3.org/TR/WCAG10/
14
Section 508: The road to accessibility. Homepage. URL: http://www.section508.gov/
18
composti dal relativo enunciato e dai riferimenti ai punti di controllo
con la Sezione 508 del Rehabilitation Act.
ALLEGATO D - Requisiti tecnici di accessibilità per l’ambiente
operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale. È composto da
undici requisiti di cui viene fornito l’enunciato e il riferimento agli
standard definiti nella Sezione 508.
ALLEGATO E - Logo di accessibilità dei siti Web e delle
applicazioni realizzate con tecnologie Internet. Le peculiarità di
ciascun logo vengono stabilite in corrispondenza con il livello di
conformità ai requisiti della verifica tecnica e soggettiva (Vedi
Figura 2, paragrafo 1.2).
ALLEGATO F - Importi massimi dovuti dai soggetti privati come
corrispettivo per l’attività svolta dai valutatori. Gli importi massimi
dovuti dai soggetti privati per l’attività svolta dai valutatori vengono
definiti annualmente entro il mese di febbraio.
3. Requisiti internazionali per l’accessibilità
Come precedentemente analizzato, la normativa italiana per
l’accessibilità recepisce le direttive e indicazioni fornite dall’Unione
Europea agli stati membri per un Web accessibile, con un particolare
riguardo per i siti delle pubbliche amministrazioni. Il Consiglio
dell’Unione Europea presenta per la prima volta nel 2002 un piano di
azione chiamato eEurope 2002 in cui si specifica:
“Public sector web sites and their content in Member States and
in the European Institutions must be designed to be accessible to
ensure that citizens with disabilities can access information and
take full advantage of the potential for e-government.”
15
15
Council of the European Union Commission of the European Communities. An Information
Society For All Action Plan, Brussels, 2000. URL:
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2002/action_plan/pdf/actionplan_en.pdf
19
L’iniziativa eEurope nasce con l’intento di “far divenire l'Europa
l'economia più competitiva e dinamica a livello mondiale”
15
attraverso il
raggiungimento di tre obiettivi principali: favorire un accesso più
economico, più rapido e più sicuro ad Internet; investire nelle risorse
umane e nella formazione e promuovere l'utilizzo di Internet.
Le iniziative eEurope proposte dal 1999 ad oggi, si sono evolute con il
raggiungimento di specifici obiettivi che partono dalla necessità di
promuovere la società dell’informazione (eEurope 1999), passano per la
sfida di un economia più competitiva e dinamica (eEurope 2002) e di un
miglioramento della qualità e dell’accessibilità (eEurope 2005), fino ad
arrivare al programma i2010
16
che evidenzia tre principali obiettivi:
i. the completion of a Single European Information Space
which promotes an open and competitive internal market
for information society and media;
ii. strengthening Innovation and Investment in ICT research
to promote growth and more and better jobs;
iii. achieving an Inclusive European Information Society that
promotes growth and jobs in a manner that is consistent
with sustainable development and that prioritises better
public services and quality of life.
Allo sviluppo di una cultura dell’accessibilità e dell’inclusione prende
parte attiva il World Wide Web Consortium (W3C), un consorzio
internazionale (1994) finalizzato a sviluppare Web standards e
Guidelines con la missione di realizzare “tecnologie che garantiscono
l’interoperabilità (specifiche, linee guida, software e applicazioni) per
16
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 2005.
i2010 – A European Information Society for growth and employment. URL: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0229:EN:NOT
20
guidare il World Wide Web fino al massimo del suo potenziale agendo
da forum di informazioni, comunicazioni e attività comuni”
17
.
In virtù di quanto appena detto, affinché l’esistenza di un solo Web
globale e indipendente dalla piattaforma possa divenire realtà, il W3C si
propone il raggiungimento di pochi ma fondamentali obiettivi
18
:
Web for Everyone: rendere i benefici offerti dal Web
(comunicazione, commercio, e opportunità di condividere le
conoscenze) disponibili a tutti, indipendentemente da hardware,
software, infrastruttura di rete, linguaggio nativo, cultura,
collocazione geografica, o abilità fisica e/o mentale;
Web on Everything: permettere l’accesso al Web attraverso ogni
tipologia di device (Mobile phones, smart phones, personal digital
assistants, interactive television systems, etc.) in modo semplice,
facile e conveniente;
Knowledge Base: sviluppare un Web che contenga informazione sia
per l’elaborazione umana che quella della macchina: si tratta quindi
di permettere la risoluzione di problemi che, altrimenti, sarebbero
complessi da risolvere e dispendiosi in termini di energie cognitive;
Trust and Confidence: promuovere tecnologie che consentano un
ambiente più collaborativo, un Web in cui responsabilità, sicurezza,
fiducia, and riservatezza siano resi possibili, and in cui le persone
partecipino in accordo con le esigenze di privacy e preferenze
individuali.
Come appare evidente, il fil rouge che delinea le fondamenta dei
precedenti obiettivi è rappresentato dall’accessibilità, e conduce
all’esigenza di formare, pochi anni dopo la nascita del Consorzio, una
sezione specializzata la cui missione prende il nome di Web
Accessibility Iniziative (WAI).
17
World Wide Web Consortium, Consortium. URL: http://www.w3.org/Consortium/
18
World Wide Web Consortium, Mission. URL: http://www.w3.org/Consortium/mission/
21
3.1. WAI: Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Attraverso la realizzazione di strategie, linee guida e risorse per lo
sviluppo e il monitoraggio dell’accessibilità di siti e applicazioni Web, la
WAI intende divulgare informazioni chiare e intuitive anche ai non
esperti, al fine di permettere l’ottenimento di un Web accessibile a
persone con disabilità percettive, cognitive e motorie, e di creare
strumenti di authoring e tecnologie che supportino la produzione
accessibile del contenuto Web.
Il 5 maggio 1999 vengono rilasciate quattordici linee guida, le Web
Content Accessibility Guidelines 1.0 (WCAG 1.0.), raccomandazioni
che spiegano come rendere il contenuto Web accessibile, sia esso
informazione presente in una pagina Web o una applicazione.
“Assicurare una trasformazione elegante” e “Rendere il contenuto
comprensibile e navigabile” sono i due principi da cui prendono atto e si
sviluppano le linee guida, sottolineando la sfida di trasformare il Web in
un Web per tutti, attraverso meccanismi e strumenti di interazione con
l’interfaccia facilmente comprensibili e favorevoli all’orientamento nella
navigazione (linee guida 12-14) senza dover per questo sacrificare
l’eleganza della forma con cui si intende rappresentare il contenuto (le
linee guida 1-11). Verranno di seguito enunciate sinteticamente le
quattordici linee guida:
Linea guida 1. “Fornire alternative equivalenti al contenuto audio e
visivo”. Fornire un contenuto che, quando viene presentato
all’utente, gli trasmetta essenzialmente la stessa funzione o scopo del
contenuto audio o visivo.
22
Linea guida 2. “Non fare affidamento sul solo colore”. Assicurarsi
che il testo e la parte grafica siano comprensibili se consultati senza il
colore.
Linea guida 3. “Usare marcatori e fogli di stile e farlo in modo
appropriato”. Marcare i documenti con i corretti elementi strutturali.
Controllare la presentazione con fogli di stile piuttosto che con
elementi e attributi di presentazione.
Linea guida 4. “Chiarire l’uso di linguaggi naturali”. Utilizzare
marcatori che facilitino la pronuncia o l’interpretazione di testi
stranieri o abbreviati.
Linea guida 5. “Creare tabelle che si trasformino in maniera
elegante”. Assicurarsi che le tabelle abbiano la marcatura necessaria
per essere trasformate dai browser accessibili e da altri interpreti.
Linea guida 6. “Assicurarsi che le pagine che danno spazio a nuove
tecnologie si trasformino in maniera elegante”. Assicurarsi che le
pagine siano accessibili anche quando le tecnologie più recenti non
sono supportate o sono disabilitate.
Linea guida 7. “Assicurarsi che l’utente possa tenere sotto controllo i
cambiamenti di contenuto nel corso del tempo”. Assicurarsi che gli
oggetti in movimento, lampeggianti, scorrevoli o che si auto-
aggiornano possano essere arrestati temporaneamente o
definitivamente.
Linea guida 8. “Assicurare l’accessibilità diretta delle interfacce
utente incorporate”. Assicurarsi che la progettazione delle interfacce
utente segua i principi dell’accessibilità: accesso alle diverse
funzionalità indipendente dai dispositivi usati, possibilità di operare
da tastiera, comandi vocali, ecc.
Linea guida 9. “Progettare per garantire l’indipendenza da
dispositivo”. Usare caratteristiche che permettono di attivare gli
23
elementi della pagina attraverso una molteplicità di dispositivi di
input.
Linea guida 10. “Usare soluzioni provvisorie”. Usare soluzioni
provvisorie in modo che le tecnologie assistive e i browser più vecchi
possano operare correttamente.
Linea guida 11. “Usare le tecnologie e le raccomandazioni del
W3C”. Usare le tecnologie del W3C (in conformità con le
specifiche) e seguire le raccomandazioni sull’accessibilità. Nei casi
in cui non sia possibile usare una tecnologia del W3C, oppure se
nell’utilizzarla si ottenesse materiale che non si trasforma in maniera
elegante, fornire una versione alternativa del contenuto che sia
accessibile.
Linea guida 12. “Fornire informazione per la contestualizzazione e
l’orientamento”. Fornire informazione per la contestualizzazione e
l’orientamento, per aiutare gli utenti a comprendere pagine o
elementi complessi.
Linea guida 13. “Fornire chiari meccanismi di navigazione”. Fornire
chiari e coerenti meccanismi di navigazione, informazione per
l’orientamento, barre di navigazione, una mappa del sito, ecc., per
aumentare le probabilità che una persona trovi quello che sta
cercando in un sito.
Linea guida 14. “Assicurarsi che i documenti siano chiari e
semplici”. Assicurarsi che i documenti siano chiari e semplici in
modo che possano essere compresi più facilmente.
L’applicazione e la conformità con ciascuna delle WCAG è verificabile
attraverso l’utilizzo di punti di controllo a cui è assegnato un livello di
priorità: