10
CAPITOLO 1
LE CARATTERISTICHE ECONOMICHE
1.1) CHE COS’¨ IL TRANSFER PRICING
1.1.1) Premessa
Con l’espressione transfer pricing (parola inglese che indica il prezzo di trasferimento)
si intende il complesso di tecniche e procedimenti utilizzati dalle imprese
multinazionali, nella composizione dei prezzi relativi alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi che intervengono tra imprese associate e facenti parte
generalmente ad uno stesso gruppo.
Le motivazioni che possono indurre alla determinazione di un prezzo di trasferimento
diverso da quello applicato in transazioni indipendenti, rappresentano l’aspetto piø
variegato del problema.
¨ possibile, ad esempio, che attraverso un condizionamento di prezzi l’impresa miri a:
- eludere disposizioni valutarie o eventuali oneri anti-dumping;
- incidere sulle richieste di aumenti salariali mostrando profitti meno elevati;
- indurre le autorità governative ad elevare il prezzo imposto di alcuni prodotti in
relazione all’aumento dei costi;
- ridurre i profitti delle controllate al fine di evitare reazioni negative negli Stati esteri.
Assume nondimeno una rilevanza particolare, la necessità di pianificare le diverse
attività del gruppo per ottenere un maggior risparmio di imposta possibile. ¨
innegabile, infatti, che un’impresa che ne controlla un’altra in uno Stato estero a
11
bassa fiscalità, ha un certo interesse a dislocare la maggior parte degli introiti verso
quest’ultima per evitare che essi siano soggetti a una piø elevata tassazione che lo
Stato di residenza gli applicherebbe.
Nella prospettiva aziendalistica, il gruppo è considerato come un agglomerato di
imprese giuridicamente distinte, ma economicamente vincolate in maniera duratura
tramite l’azione di un unico soggetto economico. “Il soggetto economico è colui il
quale ha il potere di determinare l’indirizzo di gestione e nel cui prevale” (Cattaneo,
1978).
¨ proprio nel momento in cui le persone giuridiche dell’agglomerato si trovano
dirottate in differenti Stati, che nasce la problematica del transfer pricing e cioè il
controllo delle transazioni interne al gruppo.
Il proposito del gruppo, nella pianificazione internazionale riguardante il tranfer
pricing, è la massimizzazione dei ricavi che dal punto di vista fiscale ha l’obiettivo di
limitare al minimo il carico complessivo, rispettando tutte le regole disciplinate dalle
giurisdizioni fiscali interessate.
L’impresa multinazionale può liberamente pianificare gli investimenti in qualsiasi
Paese e pertanto può ripartire i rischi e la funzione dell’attività d’impresa.
Per questo motivo la determinazione dei prezzi all’interno di gruppi di società diventa
indubbiamente un utile strumento per spostare i guadagni da una società all’altra.
I ricavi possono essere convogliati verso Paesi a fiscalità ridotta, i quali, proponendo
forme di imposizione forfetarie o molto alleggerite, permettono di conseguire un
“salto d’imposta”.
Quando una società del gruppo è esente o paga a forfait, si punterà a canalizzare
tutte le componenti di ricavo a cui corrispondono componenti di costo per le altre
società del gruppo.
1.1.2) Esempi di transfer pricing
Lo scopo primario delle disposizioni antielusive sul transfer pricing varate dagli
ordinamenti sia interni sia sovranazionali (come Ocse, Ecofin, ecc…) è quello di
evitare che le multinazionali pervengano, tramite una sovrastima o una sottostima dei
prezzi di trasferimento infragruppo, allo spostamento di parte del reddito imponibile
verso Stati a bassa fiscalità.
12
¨ necessario, inoltre, il proposito di far prevalere comunque il prezzo di libero
mercato, anche nel momento in cui la multinazionale non è situata in paesi a fiscalità
ridotta.
A questo proposito, viene evidenziato che per il riscontro dell’applicazione del
principio del prezzo di libero mercato occorre un analisi che abbia ad oggetto
un’attenta verifica di due elementi:
- il vantaggio conseguito dall’affiliata
- la funzione della capogruppo (Circolare n. 32, 1980)
Esemplificazione:
A (sale) = Impresa residente in un Paese ad alta fiscalità (es. Italia);
B (scende) = Società residente in un Paese a bassa fiscalità (es. Irlanda);
A e B appartengono al medesimo gruppo multinazionale;
X
30
= bene/servizio scambiato; VNx = Valore Normale di X = 30;
L’impresa A, sfruttando l’appartenenza al gruppo, può dirottare una porzione di
reddito verso un Paese a bassa fiscalità.
Può per esempio manipolare i prezzi relativi alle cessioni o agli acquisti:
1) A cede a B il bene/servizio X
30
ad un prezzo di trasferimento (infragruppo) di 20 <
VNx (quindi: B paga ad A un corrispettivo piø basso rispetto al VNx);
in questo modo una quota di reddito pari a 10 resta nel Paese a bassa fiscalità.
2) A acquista da B il bene/servizio X30 ad un prezzo di trasferimento (infragruppo) di
40 > VNx (quindi A paga a B un corrispettivo piø alto rispetto al VNx; in questo modo
una quota di reddito pari a 10 viene trasferita nel Paese a Bassa fiscalità.
¨ ovvio che, nel secondo caso (ovvero A che acquista da B), il vantaggio
complessivo è maggiore in quanto l’acquisto ad un prezzo sovrastimato (40 anzichØ
30) da parte di A genera un duplice effetto fiscale:
13
• trasferimento nel Paese a bassa fiscalità di una porzione di reddito (pari a 10)
che avrebbe dovuto essere soggetto ad una tassazione piø elevata in Italia;
• registrazione in contabilità di un costo sovrastimato (pari a 40 anzichØ 30) con
conseguente maggiore abbattimento del reddito imponibile (in Italia); (Melillo,
2008)
1.2) AMBITO DI APPLICAZIONE
I prezzi di trasferimento possono essere ritenuti una fattispecie transnazionale, cioè il
loro punto di partenza si ottiene con la realizzazione di transazioni commerciali tra
società collegate, situate in Stati diversi.
Agendo in un contesto internazionale, si creano non poche difficoltà per la corretta
applicazione delle fattispecie che interessano piø Stati, ancorati a termini giuridici che
non sono propri di tutti gli ordinamenti, e che in ciascuno di essi godono di differenti
peculiarità e specificità.
L’art. 110, Co. 7, del TUIR dice che i componenti positivi e negativi del reddito (costi,
ricavi, plusvalenze, minusvalenze, ecc…) che derivano da operazioni con società
non residenti nel territorio dello Stato ma facenti parte del gruppo, concorrono a
formare il reddito dell’impresa italiana (impresa individuale, società di persone,
società di capitali, ente commerciale, ecc...) in base al valore normale dei beni
1
e
servizi forniti o ricevuti, qualora esso faccia derivare un incremento di materia
imponibile.
Si applica la medesima disposizione anche quando ne deriva una riduzione del
reddito, ma soltanto in effettuazione degli accordi ultimati con le autorità di
competenza degli Stati esteri, a seguito delle speciali “procedure amichevoli”
contemplate dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi
(Art. 25 del Modello di convenzione OCSE). Si adotta la disposizione anche nel caso
di beni ceduti e di servizi prestati da società di persone o di capitali, che non
risiedono nel territorio dello Stato (compresi i paradisi fiscali) per conto delle quali
l’impresa compie attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di
fabbricazione o lavorazione di prodotti.
1 Approfondimento al paragrafo successivo
14
Dalla lettura della norma emergono i profili soggettivi e oggettivi del transfer pricing.
1.2.1) Le variabili caratterizzanti il profilo soggettivo
1) I soggetti coinvolti negli scambi infragruppo:
- “IMPRESA”: è un concetto ampio che comprende imprese industriali , società di
persone , società di capitali, enti commerciali, stabili organizzazioni , ossia quei
soggetti che producono reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del Tuir.
- “SOCIETA’”: è un concetto piø restrittivo e fa riferimento a tutti quei soggetti esteri
che ricoprono una forma societaria (società di capitali o di persone). Leggendo la
norma sembrerebbe che le operazioni infragruppo effettuate con imprese estere, non
aventi forma societaria, non debbano essere comprese nel campo di applicazione
del Transfer Pricing.
2
2) Localizzazione delle società non residenti:
Questa norma fa riferimento, da un lato ad un’impresa residente e, dall’altro, a
società non residenti.
Le società potranno essere residenti in un paese a regime fiscale ordinario oppure in
un paese a regime fiscale privilegiato (cd. paradiso fiscale).
3) Modalità e tipo di controllo (diretto/indiretto) tra le parti correlate:
- Una società estera può essere direttamente o indirettamente controllante o
controllata ovvero essere “consorella” di un’impresa italiana (tramite una terza
impresa che le controlla entrambe).
- L’idea di controllo deve esistere soltanto in un ambiente economico dinamico, e
racchiude ogni forma di influenza economica potenziale e attuale ricavabile dalle
singole circostanze.
L’importanza del profilo soggettivo deriva dall’essere sempre determinante ai fini
della scelta della norma applicabile.
2 Sul punto il dibattito dottrinale è stato molto vivace ed il risultato finale sembra accreditare proprio questa interpretazione.
15
1.2.2) Il profilo oggettivo del transfer pricing
Il profilo oggettivo del transfer pricing identifica le tipologie di beni e servizi scambiati
nelle transazioni infragruppo:
- Cessioni di beni materiali;
- Cessioni di beni immateriali;
- Prestazioni di servizi;
- Addebito di interessi infragruppo.
1.2.3) Modifiche sulla soggettività del transfer pricing
L’interpretazione ministeriale, sorregge con lungimiranza una valutazione estensiva
dei termini “società” e “impresa”.
Per “società” si intende il termine con cui si definisce l’entità situata all’estero, ed è
da intendersi comprensiva di ogni tipologia di organismi societari giuridicamente
riconosciuti nello Stato di appartenenza, anche se difettano del requisito della
plurisoggettività
3
.
Viceversa per quanto riguarda il concetto di “impresa”, termine con il quale invece si
intende il soggetto residente in Italia, esso deve essere interpretato in modo
estensivo a qualunque esercizio di attività economica organizzata ai fini della
produzione o dello scambio di beni e servizi.
In ambito strettamente nazionale merita un cenno la graduale estensione delle figure
interessate all’applicazione della normativa sui prezzi di trasferimento. Nell’originaria
versione l’ambito applicativo era limitato alle imprese italiane soggette al controllo di
una società estera. Le modifiche intervenute a seguito del D.P.R. n. 897/1980,
estendevano la soggettività alla normativa anche nelle operazioni effettuate tra
imprese italiane e soggetti non residenti, sia nel caso di influenza prevalente delle
une sugli altri che, viceversa, nelle ipotesi in cui ambedue le figure fossero state
assoggettate all’influenza prevalente di una terza entità.
L’attuale testo dell’art. 76, comma 5, del Tuir ha subito anch’esso non poche
vicissitudini;
3 Cioè costituita da una sola manifestazione di volontà, formata però da piø soggetti
16
L’esito finale è stato il ritorno alla disciplina dell’art. 75 del D.P.R. n. 597/1973, come
era stata mutata nel 1980, secondo la quale ritornano ad essere sottoposte ad
imposizione in base al valore normale, tutte quelle operazioni particolari poste in
essere dall’impresa residente con società non residenti, senza tener conto di che
esercita il controllo, fosse anche la “casa madre” di entrambe. (Piazza, 1994)
1.3) VALORE NORMALE E METODI
1.3.1) Principio dell’arm’s lenght
La maggior parte dei paesi facenti parte dell’OCSE (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico) sono concordi nel sostenere che nelle
operazioni tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo, siano rispettate le regole del
libero mercato e che il valore conferito a queste operazioni non differisca da quello
che si sarebbe stipulato in un rapporto tra soggetti indipendenti.
Si è venuto così a delineare il concetto di valore normale basato sul principio di libera
concorrenza detto anche principio dell’”arm’s length”.
Tale principio è stato recepito dal modello OCSE all’art. 9, ove prevede
espressamente che “allorchØ due imprese associate nelle loro relazioni commerciali
o finanziarie siano vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che
sarebbero state convenute da imprese indipendenti, gli utili in mancanza di tali
condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette
condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati di conseguenza”.
Quindi, fondamentalmente, il prezzo di libera concorrenza deve essere inteso come il
“valore normale” o di mercato dei beni. Tra il prezzo stipulato in una transazione
infragruppo e il valore normale di un bene, le amministrazioni finanziarie degli Stati,
sulla base di un differenziale, possono compiere degli aggiustamenti al valore delle
operazioni con lo scopo di incrementare i redditi imponibili delle imprese controllate.
Le amministrazioni finanziarie nazionali devono prendere per i propri aggiustamenti, i
prezzi che sarebbero stati pattuiti tra imprese indipendenti per transazioni identiche o
similari realizzate sul libero mercato come punto di riferimento.