2
INTRODUZIONE
Il Trattato CE, trattato che istituisce la Comunità europea (versione
consolidata, GU n.C325 del 24/12/2002), ha tra i suoi primari obiettivi la creazione
di un mercato unico, aperto e concorrenziale anche per il mondo delle
telecomunicazioni; le apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione, in
particolare, costituiscono un componente fondamentale del mercato delle
telecomunicazioni che, a sua volta, è un elemento chiave dell’economia comunitaria.
Le direttive applicabili alle apparecchiature terminali, però, non sono più in grado di
seguire ed adeguarsi ai cambiamenti previsti nel settore a seguito dell’avvento di
nuove tecnologie, degli sviluppi del mercato e della legislazione in materia di reti.
Si rende pertanto necessario un quadro normativo idoneo a promuovere il mercato
unico delle apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione per consentire
uno sviluppo degli investimenti, della fabbricazione e della vendita al passo con
l’evoluzione tecnologica e del mercato.
Il 9 marzo 1999 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno perciò adottato
una direttiva che definisce nuove regole per l’immissione sul mercato e il
funzionamento delle apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione che va
a sostituire la precedente direttiva “Terminali” 98/13/CE
1
, la quale non contempla
una sostanziale fascia del mercato delle apparecchiature radio. Infatti in un quadro
normativo dove l’importanza delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e
delle reti che fanno uso di trasmissione via radio è sempre più crescente, la nuova
direttiva 99/5/CE, altrimenti conosciuta come Direttiva R&TTE (Radio &
Telecommunication Terminal Equipment), viene così a coprire entrambe le classi
di tali apparecchiature.
La Direttiva R&TTE nasce quindi per garantire il rispetto dei requisiti essenziali per
le apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione con discernimento per non
frenare l’innovazione tecnica o la risposta alle esigenze di una libera economia di
1
Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature
terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il
reciproco riconoscimento della loro conformità.
3
mercato garantendo al contempo che tali apparecchiature non costituiscono un inutile
rischio per la salute.
Tale direttiva tiene presente anche aspetti etico funzionali che interessano le suddette
apparecchiature, come la garanzia di un facile utilizzo da parte di utenti disabili; la
possibilità di offrire servizi di emergenza; la garanzia dell’inviolabilità dei dati
personali e della privacy degli utenti e la protezione da frodi o contraffazioni; un uso
efficace di risorse limitate quali, ad esempio, lo spettro delle radiofrequenze.
La presente tesi è incentrata sulle modalità della verifica di conformità degli
apparecchi radio e terminali di telecomunicazione secondo le disposizioni di legge
prevista dalla direttiva R&TTE.
Lo scopo è quello di fornire ai laboratori che si propongono di effettuare tali
certificazioni un quadro completo sulla interpretazione di tale direttiva e sulle norme
tecniche ad essa applicabili.
La tesi presenta nel Capitolo 1 una prospettiva sintetica sulla storia e
definizione delle direttive europee e sul ruolo del principale organismo di
normazione tecnica europea nell’ambito delle telecomunicazioni, l’ETSI.
Nel Capitolo 2 la tesi si snoda in una descrizione e approfondimento degli articoli
più importanti della Direttiva R&TTE, del suo campo di applicazione e delle
eventuali ambiguità che si possono generare da una lettura non attenta del testo.
Nel Capitolo 3 si propone un parallelo con le direttive di Compatibilità
Elettromagnetica (EMC) e Bassa Tensione (LV) e si tratta in dettaglio la
conformità di apparecchiature complesse.
Nel Capitolo 4 si analizzano i requisiti essenziali in funzione delle norme necessarie
per il conseguimento della conformità.
4
CAPITOLO 1
LE DIRETTIVE EUROPEE
1.1 INTRODUZIONE
La libera circolazione dei beni è uno dei più importanti traguardi del mercato
unico europeo. I meccanismi messi a punto per realizzare tale obiettivo vogliono
impedire la creazione di ostacoli agli scambi e si basano sul riconoscimento
reciproco e sull'armonizzazione tecnica: le limitazioni alla libera circolazione dei
prodotti possono essere evitate o eliminate solo attraverso un’opera di
armonizzazione tecnica su scala comunitaria.
All'inizio tale processo è stato piuttosto lento, per due motivi principali: da un lato la
normativa era divenuta estremamente tecnica, in quanto mirava a soddisfare i singoli
requisiti di ciascuna categoria di prodotti; dall'altro, le direttive di armonizzazione
tecnica venivano adottate all'unanimità dal Consiglio.
L'obiettivo della creazione di un mercato unico entro il 31 dicembre 1992 non
avrebbe potuto realizzarsi senza una nuova tecnica di regolamentazione, che fissasse
solo i requisiti essenziali generali, che riducesse il controllo delle autorità pubbliche
prima dell'immissione nel mercato di un prodotto e che integrasse la garanzia di
qualità e altre moderne tecniche di valutazione della conformità. Inoltre, il processo
decisionale doveva essere adeguato per agevolare l'adozione di direttive di
armonizzazione tecnica a maggioranza qualificata tra i componenti del Consiglio.
L'Unione europea ha concepito strumenti originali ed innovativi per eliminare
gli ostacoli alla libera circolazione delle merci. Tra essi, un posto d'onore è riservato
al “Nuovo Approccio” alla regolamentazione dei prodotti e alla valutazione della
conformità[1].
Si identifica con “Nuovo Approccio” la rivoluzione che ha portato allo stato
attuale delle normative vigenti nella Comunità europea. Il concetto alla base è che un
qualsiasi prodotto, dal semplice giocattolo alla lavatrice o ad un’apparecchiatura più
sofisticata, deve possedere per poter essere immesso sul mercato e circolare
Le Direttive europee
5
liberamente in tutti gli Stati che fanno parte della Comunità europea la marcatura
CE, cioè l’attestato di conformità alle Direttive Europee. Dal 1987 sono
gradualmente entrate in vigore circa 20 direttive adottate secondo i principi del
nuovo approccio[2]. Esso prevede che la Comunità europea emani delle direttive che
contengono gli scopi che si vogliono raggiungere, espressi in termini qualitativi e
non quantitativi. Alcune direttive sono molto generali, altre invece sono più
specifiche e riguardano particolari classi di prodotti che richiedono determinati
accorgimenti, ad esempio nell’ambito della sicurezza. La creazione di ostacoli agli
scambi, risultante dall'esistenza di norme e regolamentazioni tecniche nazionali
divergenti tra loro, viene definitivamente evitata grazie ad una procedura stabilita
nella Direttiva 98/34/CE, direttiva per la trasparenza nell’ambito della normazione
europea
1
.
1.2 COS’E’ UNA DIRETTIVA
Per prima cosa è forse più facile capire cosa una direttiva europea non è: non
è una legge ufficiale europea ma un accordo tra gli Stati membri dell’Unione
europea per armonizzare le leggi tra tali Stati, cioè uniformare l’approccio
legislativo, con l’obiettivo di realizzare un mercato unico, caratterizzato dal libero
scambio di prodotti, mezzi o persone.
A ciascuna direttiva corrisponde una sigla di identificazione, composta da due
numeri, dei quali il primo indica l’anno in cui è stata emanata e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, mentre il secondo rappresenta l’ordine di successione delle leggi
emanate dalla Comunità in quell’anno.
Le direttive del nuovo approccio avvicinano le legislazioni degli Stati membri per
eliminare gli ostacoli agli scambi.
1
Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede l’introduzione
di una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Viene
aggiornata dalla Direttiva 98/48/CE riguardo alle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
Capitolo 1
6
Una direttiva viene proposta dalla Commissione europea e approvata dal Consiglio
dei Ministri e dal Parlamento Europeo e ogni stato membro ha il dovere di adeguarsi
a tali decisioni.
Figura 1.1: Adozione di direttive ai sensi dell’art. 251 del trattato CE
Va posta attenzione sul significato dell’adeguamento nazionale: infatti, per esempio,
nel caso in cui venga disattesa una direttiva bisognerà fare riferimento alla corte
nazionale e non a qualche corte federale europea. Anche l’implementazione di una
direttiva a livello nazionale può essere differente, anche se l’obiettivo primario
La Commissione presenta una
proposta
Il Consiglio previo parere del Parlamento europeo e del Comitato economico e
sociale adotta una posizione comune a maggioranza qualificata
Il Parlamento europeo(entro tre mesi)
approva o non si
pronuncia
respinge la proposta
l’atto viene
adottato dal
consiglio
il consiglio adotta
tutti gli
emendamenti e
l’atto
Il consiglio convoca il
comitato di
conciliazione
Il consiglio può
convocare il comitato
di conciliazione per
precisare la sua
posizione
L’atto non viene
adottato
Il Parlamento
conferma la sua
respinta a
maggioranza
assoluta
Il comitato di
conciliazione
approva un testo
Il comitato di
conciliazione non
approva un testo
Se il testo è
adottato dal
Parlamento e
dal Consiglio
L’atto viene
adottato
L’atto non
viene
adottato
Il Consiglio conferma la
posizione a
maggioranza assoluta
L’atto viene adottato a
meno di respinta dal
Parlamento a
maggioranza assoluta
Propone emendamenti
Le Direttive europee
7
rimane in ogni caso l’armonizzazione. Diciamo che le differenze possibili sono
generalmente limitate al modo in cui una direttiva entra in vigore in ciascuno stato
membro.
Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione e agli altri Stati membri i
progetti di regolamentazioni e le orme tecniche che intendono adottare. Prima
dell'adozione intercorre un lasso di tempo per consentire alla Commissione e agli
altri Stati membri di reagire; in assenza di reazione entro il periodo iniziale di tre
mesi, i progetti di regolamentazioni tecniche possono essere adottati; in caso
contrario viene imposto un ulteriore periodo di tre mesi (dodici mesi se la proposta
riguarda una direttiva). La moratoria non si applica quando, per motivi di emergenza,
uno Stato membro sia costretto a introdurre regolamentazioni tecniche in tempi
molto rapidi per tutelare la salute o la sicurezza pubbliche o quella di animali o
dell'ambiente. La direttiva 98/34/CE offre inoltre alla Commissione la possibilità,
previa consultazione degli Stati membri, di invitare gli organismi di normalizzazione
europei a preparare norme europee.
Poiché si tratta di direttive di armonizzazione totale, gli Stati membri devono
abrogare tutte le normative nazionali in conflitto con esse. In generale, essi non
possono mantenere o introdurre misure più rigorose di quelle previste dalla direttiva,
come accade nel caso delle direttive adottate ai sensi dell’articolo 138 del Trattato
CE (direttive destinate a migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, soprattutto
sul posto di lavoro). Ai sensi dell’articolo 249 del Trattato CE, le direttive vincolano
gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando loro la
facoltà di scegliere la forma e i metodi. La giurisprudenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee ha precisato il contenuto dell'obbligo in questione e le
eventuali misure da adottare in caso di mancata conformità.
Spetta agli Stati membri decidere quali modalità adottare per conformarsi a una
direttiva e pubblicare le posizioni prese in merito. Tuttavia, essi devono attenersi a
misure di attuazione adeguate per trasporre la direttiva in modo da soddisfare i
requisiti di chiarezza e certezza giuridica, cui la direttiva ambisce.
Ciò non significa necessariamente che si debba procedere ad un'azione legislativa in
tutti i casi e riguardo a tutte le disposizioni di una direttiva.
Capitolo 1
8
Se non vengono adottate misure, o vengono adottate misure inappropriate, entro il
periodo stabilito allo scopo per recepire la direttiva al fine di raggiungere il risultato
previsto, si assiste ad una violazione del diritto comunitario. Ai sensi dell'articolo
226 del Trattato CE la Commissione può intervenire contro lo Stato membro che non
abbia rispettato un obbligo del trattato; inoltre, conformemente all'articolo 228, gli
Stati membri sono tenuti a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla
sentenza della Corte di giustizia.
Gli Stati membri sono tenuti a compensare i danni che possono risultare dalla
violazione del diritto comunitario qualora sussistano le tre condizioni seguenti:
1. la norma violata è destinata a conferire diritti agli individui;
2. la violazione è di gravità sufficiente;
3. esiste un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo imposto allo Stato
membro interessato e il danno incorso dalla parte lesa.
La mancata adozione dei provvedimenti necessari a recepire una direttiva entro il
periodo di tempo fissato nella direttiva stessa rappresenta una violazione di
sufficiente gravità.
L'armonizzazione legislativa si limita ai requisiti essenziali che i prodotti immessi
nel mercato nella Comunità devono rispettare per poter circolare liberamente
all'interno della Comunità stessa.
Riassumendo, gli aspetti fondamentali che caratterizzano una direttiva sono:
• Le direttive del nuovo approccio sono direttive di armonizzazione totale: in
altri termini, le disposizioni in esse contenute prevalgono su tutte le
disposizioni nazionali corrispondenti.
• I destinatari delle direttive del nuovo approccio sono gli Stati membri, che
hanno l’obbligo di recepirle nel diritto nazionale.
• Le disposizioni legislative, regolamentari e legislative che recepiscono la
direttiva devono contenere un riferimento alla direttiva in questione o essere
corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
• Alla Commissione devono essere notificate le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative nazionali adottate e pubblicate al fine di
recepire la direttiva in questione.
Le Direttive europee
9
Le specifiche tecniche che rispondono ai requisiti essenziali fissati nelle
direttive vengono definite in norme armonizzate. L'applicazione di norme
armonizzate o di altro genere rimane volontaria e il fabbricante può sempre applicare
altre specifiche tecniche per soddisfare i requisiti previsti.
I prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate sono ritenuti conformi ai
corrispondenti requisiti essenziali. In base al nuovo approccio le norme devono
fornire un livello di protezione garantito rispetto ai requisiti essenziali fissati nelle
direttive e le autorità nazionali sono responsabili per quanto concerne la protezione
della sicurezza o altri interessi risultanti dalle direttive. È inoltre necessaria una
procedura per l'applicazione della clausola di salvaguardia, che consenta di
contestare la conformità di un prodotto o eventuali carenze o mancanze delle norme
armonizzate.
L'introduzione del nuovo approccio ha comportato un perfezionamento della
procedura di valutazione della conformità, in modo da consentire al legislatore
comunitario di valutare le conseguenze insite nell'impiego di meccanismi di
valutazione della conformità diversi. In pratica, si trattava di garantire una
valutazione della conformità flessibile nell'arco dell'intero processo di fabbricazione
per adeguarla alle esigenze delle singole operazioni. La valutazione della conformità
si basa pertanto su quanto segue:
• attività interne di controllo della progettazione e della fabbricazione da parte
del fabbricante;
• esame del tipo svolto da terzi più attività interne di controllo della produzione
da parte del fabbricante;
• esame del tipo o della progettazione da parte di terzi più approvazione da
parte di terzi del prodotto o dei sistemi di garanzia di qualità della
fabbricazione o verifica su prodotto da parte di terzi;
• verifica di un unico prodotto da parte di terzi per le fasi di progettazione e
fabbricazione;
• approvazione da parte di terzi dei sistemi di garanzia di qualità totale.
Capitolo 1
10
Riassumendo brevemente, le direttive del nuovo approccio si fondano sui
seguenti principi:
• L’armonizzazione si limita solo ai requisiti essenziali
• Solo i prodotti che rispettano i requisiti essenziali possono essere immessi sul
mercato e messi in servizio.
• Le norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee e che sono trasposte nelle norme nazionali,
sono ritenute conformi ai corrispettivi requisiti essenziali.
• L’applicazione delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche rimane
facoltativa e i fabbricanti sono liberi di scegliere altre soluzioni tecniche che
garantiscono la conformità ai requisiti essenziali.
• I fabbricanti possono scegliere tra le varie procedure di valutazione della
conformità previste dalla direttiva applicabile.
Una Direttiva tipo del nuovo approccio è strutturata secondo i seguenti criteri:
¾ CAMPO DI APPLICAZIONE
Il campo di applicazione definisce la serie di prodotti disciplinati dalla direttiva o la
natura dei rischi che la direttiva intende evitare: in genere si tratta dei rischi connessi
ad un prodotto o ad un fenomeno. In tal senso uno stesso prodotto può essere
disciplinato da varie direttive.
¾ IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO
Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie a garantire che i
prodotti vengano immessi sul mercato e messi in servizio solo se non rappresentano
un pericolo per la sicurezza e la salute delle persone o per altri interessi pubblici e
provvedere che ci sia un’adeguata installazione, manutenzione e utilizzo ai fini
previsti dalla direttiva.
Ciò comporta l'obbligo di vigilanza del mercato da parte degli Stati membri.
Le Direttive europee
11
Ai sensi del Trattato CE (ed in particolare degli articoli 28 e 30) questi ultimi
possono adottare altre misure nazionali, in particolare per proteggere i lavoratori, i
consumatori o l'ambiente; le suddette misure non possono tuttavia implicare
modifiche del prodotto né possono influenzarne le condizioni di immissione nel
mercato.
¾ REQUISITI ESSENZIALI
I requisiti essenziali sono fissati negli allegati delle direttive e comprendono tutti gli
elementi necessari per conseguire l'obiettivo stabilito dalla direttiva. I prodotti
possono essere immessi sul mercato e messi in servizio solo se sono conformi ai
requisiti essenziali.
In genere le direttive di nuovo approccio sono concepite in modo da trattare tutti i
rischi caratteristici che possono coinvolgere l'interesse pubblico che la direttiva
intende tutelare. Per questo motivo per conformarsi alla normativa comunitaria è
sovente necessario applicare contemporaneamente varie direttive del nuovo
approccio ed eventualmente altre normative comunitarie. Può inoltre accadere che
alcuni elementi non siano stati contemplati dal campo di applicazione delle
legislazione comunitaria applicabile: in tal caso gli Stati membri possono elaborare
norme nazionali ai sensi degli articoli 28 e 30 del Trattato CE.
¾ LIBERA CIRCOLAZIONE
Gli Stati membri devono presumere che i prodotti muniti di marcatura CE siano
conformi a tutte le disposizioni delle direttive applicabili che ne prevedono
l'apposizione. Non possono pertanto vietare, limitare o impedire l'immissione nel
mercato e la messa in servizio sul loro territorio di prodotti che recano la marcatura
CE, a meno che le disposizioni in materia di marcatura CE non siano state applicate
impropriamente.
Esiste un'unica eccezione: gli Stati membri possono infatti vietare, limitare o
impedire la libera circolazione di prodotti muniti di marcatura CE ai sensi degli
articoli 28 e 30 del Trattato CE, in caso di rischio non disciplinato dalle direttive
applicabili.
Capitolo 1
12
¾ PRESUNZIONE DI CONFORMITA’
Si presume che i prodotti conformi alle norme nazionali che recepiscono norme
armonizzate, il cui numero di riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, siano conformi ai corrispondenti requisiti essenziali. Se il
fabbricante non ha applicato tali norme, o lo ha fatto solo parzialmente, per essere
conformi ai requisiti essenziali le misure adottate e la rispettiva adeguatezza devono
essere documentate.
¾ CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Prima di immettere un prodotto sul mercato comunitario il fabbricante deve
sottoporlo a una procedura di valutazione della conformità prevista dalla direttiva
applicabile, al fine di apporre la marcatura CE.
Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie al fine di vietare o
limitare l'immissione nel mercato di prodotti muniti di marcatura CE o di ritirarli dal
mercato qualora essi, se utilizzati ai fini previsti, possano compromettere la sicurezza
o la salute delle persone o altri interessi pubblici di cui alle direttive applicabili. Gli
Stati membri devono inoltre informare la Commissione delle misure adottate.
¾ VALUTAZIONE DI CONFORMITA’
Se la Commissione ritiene che la misura nazionale sia giustificata, informa gli altri
Stati membri che devono intervenire in maniera adeguata alla luce dell'obbligo
generale loro imposto di applicare la normativa comunitaria.
¾ ORGANISMI NOTIFICATI
La valutazione di conformità da parte di terzi viene svolta da organismi notificati
designati dagli Stati membri tra quelli che soddisfano i requisiti fissati nella direttiva
e presenti sul loro territorio.
Le Direttive europee
13
¾ MARCATURA CE
I prodotti conformi a tutte le disposizioni delle direttive applicabili che prevedono la
marcatura CE devono recarla. Tale marcatura è, in particolare, un’indicazione che i
prodotti sono conformi ai requisiti essenziali di tutte le direttive applicabili e che
sono stati sottoposti a una procedura di valutazione della conformità prevista dalle
direttive stesse. Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad adottare le misure necessarie
per proteggere la marcatura CE.
¾ COORDINAMENTO DELL’ATTUAZIONE
Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che una norma armonizzata non
risponda pienamente ai requisiti essenziali di una direttiva, viene interpellato il
comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE (il comitato sulle norme e le regole
tecniche). Sulla base del parere espresso dal comitato la Commissione comunica agli
Stati membri se la norma debba essere ritirata dall'elenco pubblicato nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee. Molte direttive del nuovo approccio prevedono un
comitato permanente che assista la Commissione fornendo un parere sui progetti di
misure destinate ad attuare le disposizioni delle direttive applicabili ed esaminando
eventuali questioni riguardanti l'attuazione e l'applicazione pratica della direttiva.
Periodicamente vengono inoltre indette riunioni per discutere gli aspetti tecnici legati
all'attuazione nell'ambito di gruppi di lavoro composti da rappresentanti nominati
dagli Stati membri e dalle parti interessate (ad esempio organismi notificati,
organismi di normalizzazione, fabbricanti, distributori, associazioni dei consumatori
e sindacati) e presieduti dalla Commissione.
Capitolo 1
14
¾ RECEPIMENTO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Gli Stati membri sono tenuti a recepire le disposizioni delle direttive nel proprio
diritto interno e ad informare la Commissione delle misure adottate.
Essi devono consentire l'immissione nel mercato di prodotti conformi alle normative
vigenti sul loro territorio alla data di attuazione della direttiva in questione fino alla
data fissata dalla direttiva. In alcuni casi limitati tali prodotti possono essere messi in
servizio anche dopo tale data.
Le Direttive europee
15
1.3 LA MARCATURA CE
Per attestare che un prodotto soddisfa ai requisiti previsti da tutte le
direttive ad esso applicabili è necessario apporre la marcatura CE (Conformità
Europea).
Non si tratta di un marchio di qualità ma attesta solo che il prodotto considerato è
conforme alle disposizioni per esso emanate ed ha superato con esito positivo le
prove richieste.
La marcatura CE indica la conformità a tutti gli obblighi che incombono sui
fabbricanti in merito ai loro prodotti in virtù delle direttive comunitarie che ne
prevedono l'apposizione. Con il Nuovo Approccio è proibita la circolazione sul
territorio della Comunità Europea di prodotti sprovvisti di tale marcatura e nessun
Paese può ostacolare la circolazione dei prodotti che ne sono provvisti.
Tale marcatura va posta in forma visibile, leggibile ed indelebile sul prodotto, e se
ciò non è possibile, sull’imballaggio, oppure sul foglio illustrativo, o sul manuale
delle istruzioni.
I caratteri CE non devono essere inferiori a 5 mm di altezza per assicurarne la
visibilità. Si riporta di seguito un esempio dei caratteri utilizzati per la marcatura:
Figura 1.2: Simbolo marcatura CE