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Definizione di sanzione interdittiva

Sono sanzioni che impediscono all’ente di fare qualcosa.
Le sanzioni interdittive prevedono:
- l’interdizione dall’esercizio del’attività per sempre. Questo tipo di interdizione può applicarsi solo nelle ipotesi più gravi, quando gli enti sono recidivi e che incorrono più volte in questa responsabilità.;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.
- Il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Si applica quando ricorre almeno una di queste condizioni:
- l’ente deve aver ottenuto dal reato un profitto di rilevante entità;
- il reato è stato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.
Il nostro sistema del decreto 231 prevede che a seconda della gravità, combinazione di questi elementi il giudice possa scegliere quali sanzioni interdittive irrogare. Affinché anche la più breve sanzioni interdittive possa essere applicata ci vogliono almeno una di queste condizioni, in caso contrario non si può applicare la sanzione interdittiva e bisogna ricorrere agli altri tipi di sanzioni.
Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
- l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
Le 4 sanzioni hanno una peculiarità, possono, quando ricorrono determinate esigenze, essere prese anche nel corso del procedimento. Quando parliamo di sanzioni, parliamo di condanna che arriva nel momento in cui viene accertata la responsabilità (equivalgono alla pena per la persona fisica) ma possono essere anche utilizzate in corso di procedimento, con funzione analoga alle misure cautelari applicate alle persone fisiche. Queste normalmente spaventano di più gli operatori economici, perché di fronte alla richiesta di una sanzione pecuniaria che arriva dopo un po’ di tempo ci si può organizzare, ma di fronte alle misure cautelari no, ecco perché conviene adottare un modello organizzativo idoneo.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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