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Commento di Roberto Marciano all’art. 2409 ter: il deposito delle relazioni del revisore


Il comma 2 tratta il deposito della relazione del revisore. In quanto allegato al bilancio, soggiace alle stesse regole di informazione e pubblicità previste per il documento contabile negli artt. 2429 (“Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo”) e 2435 (“Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata”).
La legge non disciplina il termine entro cui il bilancio dev’essere consegnato dal cda al revisore perché possa esprimere, nella relazione, il giudizio; il termine dovrebbe essere quello previsto per il collegio (2429), ossia 30 giorni prima dell’assemblea che discute e approva il bilancio; il revisore dovrebbe così rilasciare la relazione nei successivi 15 giorni (termine di deposito previsto dal 2429 comma 3).
La relazione deve contenere: le attestazioni del revisore (delle cui verità risponde ex art. 2409-sexies) sugli esiti delle verifiche effettuate sulla contabilità sociale e dei riscontri operati sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione. È incerto se debba comprendere anche le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, norma prevista per il collegio sindacale; il dubbio viene dalla lettura del 2429 comma 2, dove sancisce che “analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile”. Si interpreta nel senso che la disposizione va letta nell’ambito della separazione tra i due organi operata dalla riforma: dovrebbe rimanere una competenza esclusiva del collegio sindacale, in quanto il bilancio è inteso come momento di sintesi del comportamento degli amministratori nella gestione, e serve dunque a vigilare sul rispetto, da parte degli amministratori, dei principi di corretta amministrazione.
In ogni caso, nel giudizio contenuto nella relazione del revisore confluiranno anche, implicitamente, le proposte che questo rivolge all’assemblea con l’espressione della sua opinione sul bilancio.

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