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Il principio della domanda e la sua distinzione da altri principi generali del processo ad esso limitrofi


Principio della domanda e principio della normale correlazione tra titolarità del diritto sostanziale e titolarità del diritto d'azione.
È solo da aggiungere che mentre il principio della domanda non trova la sua ratio, il suo fondamento, nell'autonomia privata, il principio della normale correlazione tra titolarità del diritto sostanziale e titolarità del diritto d'azione rinviene la sua ratio nell'autonomia privata.
Principio della domanda e principio del divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice (art. 97 disp. att. c.p.c.).
È principio che come il principio della domanda è posto a tutela della terzietà ed imparzialità del giudice e come il principio della domanda prescinde dall'autonomia privata.
Esso fa divieto al giudice di allegare d'ufficio al giudizio fatti giuridicamente rilevanti e fonti materiale di prova che non emergano dagli atti del processo o fatti che non siano notori, ma nulla dice circa chi possa o debba allegare al giudizio tali fatti.
Principio della domanda e principio della disponibilità delle prove.
Il principio della disponibilità delle prove è principio di mera tecnica processuale che prescinde sia dal principio della domanda sia dal principio della normale correlazione tra titolarità del diritto sostanziale e titolarità del diritto d'azione.
È principio che, come si vedrà, può perfettamente essere capovolto, purché tale capovolgimento avvenga nel rispetto del superiore principio del divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice, cioè i poteri istruttori d'ufficio del giudice siano esercitati riguardo fonti di prova che emergano dagli atti del processo o siano notorie.
Principio della domanda e principio dell'onere della prova.
I due principi non hanno nulla in comune: il principio dell'onere della prova si limita a disporre a danno di chi vada l'incertezza sui fatti principali controversi; pacifico, poi, che una prova, una volta acquisita al giudizio, possa essere utilizzata dal giudice anche se non assunta su iniziativa della parte cui giova o viceversa.
Principio della domanda e onere dell'allegazione dei fatti.
Il principio della domanda concerne solo il monopolio della parte nell'individuazione del diritto fatto valere in giudizio; concerne solo il diritto, non i fatti.
I fatti sono coperti dal principio della domanda solo se indispensabili per l'individuazione del diritto fatto valere.
I fatti non indispensabili non devono necessariamente essere allegati al giudizio dalle parti, ma possono emergere anche dagli atti del processo.
Cosa diversa dall’allegazione è la rilevabilità dell'efficacia giuridica (costitutiva, impeditiva, modificativa o estintiva) di un fatto allegato al giudizio: regola generale in materia è la rilevabilità d'ufficio dei fatti allegati; a fronte di questa regola generale si pongono come eccezionali quelle ipotesi (ad esempio le eccezioni in senso stretto) nelle quali un fatto allegato non è rilevabile d'ufficio da parte del giudice poiché la sua efficacia giuridica è subordinata all'esercizio di un potere riservato alla parte.
Principio della domanda e principio iura novit curia.
Il principio della domanda concerne il monopolio della parte nell'individuazione del diritto fatto valere in giudizio, non l’individuazione o l'interpretazione della norma generale e astratta sotto cui su assumere il diritto concreto fatto valere in giudizio.
In questo la radicale contrapposizione tra principio della domanda che vede esaltato il monopolio delle parti e principio iura novit curia che vede invece esaltato il monopolio del giudice.

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