Skip to content

Commento di Roberto Marciano all’art. 2409 ter: il libro del revisore


Il libro del revisore, tenuto a sua cura, si aggiunge ai libri sociali del 2421 e, prima del suo utilizzo, va numerato progressivamente e bollato su ogni foglio ai sensi del 2215.
L’art. 155 del Tuf fa rinvio ad un apposito regolamento, poi emanato dalla Consob, che individua modalità e criteri con cui la società di revisione deve riportare nel libro le informazioni sull’attività di revisione svolta.
Tuttavia ciò non è previsto dall’articolo in commento, si parla solo di “documentare” l’attività svolta. Ciò può voler significare di dover inserire tutta l’attività di revisione pianificata e svolta, la richiesta di notizie agli amministratori, lo scambio di informazioni col collegio sindacale, le attività ispettive, ecc.; il pericolo è quello di dover riportare centinaia o migliaia di pagine con notevole appesantimento burocratico dei revisori, oppure, al contrario, per contenere gli oneri burocratici, che vengano riportate solo informazioni di indice astratto, così del tutto inutili.
Infine, la norma non indica i soggetti che hanno diritto ad esaminare il libro del revisore. Va ritenuto che sia consentito agli amministratori e al collegio sindacale, e impedito ai soci che, per il 2422, hanno diritto ad esaminare solo i libri di cui ai punti 1 e 3 del 2421 (il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee).

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.