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Gli effetti dei pareri resi in risposta ad un interpello


Gli effetti del silenzio-assenso e del parere del Comitato non sono esplicitati dal legislatore, il quale si limita a precisare che il parere ha efficacia esclusivamente ai fini e nell’ambito del rapporto tributario. Siccome il legislatore non conferisce altri particolari effetti oltre quello strettamente tributario, esso può essere considerato come vincolante solo per l’Agenzia delle Entrate.
Se il parere del Comitato è negativo (nel senso che giudica elusiva l’operazione), il contribuente può realizzarla ugualmente ma, in caso di emissione di avviso di accertamento, l’onere della prova è a carico della parte che non si è uniformata al parere. La ragione della norma sembra ovvia. Se il contribuente, prospettando determinati fatti, richieda su di essi il parere del Comitato, potrà liberamente contestare il giudizio di elusività espresso dal Comitato ma dovrà fornire la prova dei fatti diversi.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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