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Eccezioni al contraddittorio nel processo penale

Eccezioni al contraddittorio nel processo penale

Esistono tre eccezioni al contraddittorio previste dal codice: la prova è utilizzabile anche se si è formata fuori del contraddittorio:

- per consenso dell’imputato, tale eccezione ha due ambiti applicativi distinti:
riti semplificati che omettono il dibattimento, in tali contesti l’imputato rinuncia al contraddittorio in via anticipata o in via successiva, di modo che il giudice utilizza le prove raccolte in modo unilaterale nel corso delle indagini;
consenso ad acquisire al dibattimento prove formate fuori dal contraddittorio, poiché la norma costituzionale non fa distinzione, sembra che il consenso del solo imputato valga a rendere utilizzabili gli atti di indagine anche se si tratta di elementi assunti unilateralmente dalla difesa.
Tuttavia il consenso, se interpretato in modo tecnico, indica la rimozione di un limite all’agire altrui nella propria sfera soggettiva.
Pertanto, a rigore, l’imputato può validamente consentire soltanto all’acquisizione di atti prodotti da altre parti.
In sintesi, si può affermare che l’uso di atti raccolti in modo unilaterale può essere ammesso soltanto se vi consentono quelle parti che non hanno partecipato all’acquisizione dell’elemento di prova e che potrebbero subire un pregiudizio dalla utilizzabilità dello stesso.
Questa interpretazione trova conferma in quell’istituto che riconosce alle parti di concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pm, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.

- per accertata impossibilità di natura oggettiva, la formulazione è estremamente generica, in particolare non specifica se debba trattarsi di un’ipotesi di non ripetibilità dovuta a cause imprevedibili.
Il termine “oggettiva” sembra alludere a quelle cause indipendenti dalla volontà di taluno, che ci sembrano assimilabili a situazioni di forza maggiore.
In altre parole, ci pare che l’ambito applicativo della disposizione sia limitato alle situazioni di non ripetibilità originaria o sopravvenuta.
Occorre che in natura non sia più possibile assumere in contraddittorio quell’elemento di prova.
Sul punto vi deve essere un apposito provvedimento incidentale del giudice.
In definitiva il contraddittorio viene recuperato nello specifico dibattito sull’esistenza in concreto del requisito dell’impossibilità oggettiva.

- per effetto di provata condotta illecita, ipotesi in cui la mancata attuazione del contraddittorio costituisce l’effetto di provata condotta illecita, cioè comportamenti contrari al diritto finalizzati ad indurre il dichiarante a sottrarsi al contraddittorio.
Quando il metodo del contraddittorio è inquinato, il processo deve fare ricorso al metodo alternativo che consiste nell’utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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