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Caratteristiche di associazione e impresa


Ma l'associazione che gestisca un'attività commerciale è sempre e comunque imprenditore commerciale, sottoposta al relativo statuto? lo è anche quando l'attività commerciale non sia l'attività preminente dell'associazione, ma presenti carattere accessorio o marginale rispetto ad altre, non economiche, attività da essa esercitate?
All'interrogativo ha dato risposta la Cassazione, prendendo posizione sul dibattito accesosi in dottrina: «le associazioni assumono la qualità di imprenditore commerciale e sono sottoposte alle relative norme solo se esercitano un'attività commerciale in via esclusiva o principale».
Una attività economica può essere dall'associazione esercitata direttamente oppure indirettamente, ossia attraverso la sua partecipazione ad una società. Questa partecipazione può, a sua volta, essere il mezzo mediante il quale l'associazione mira solo a procurarsi entrate (e in tal caso non c'è alcun nesso fra lo scopo dell'associazione e l'oggetto della società) oppure lo strumento per la realizzazione dello scopo associativo (e allora l'oggetto sociale inerisce allo scopo dell'associazione).

Si ritiene a volte che sia associazione, regolata dal primo libro del codice civile, ogni figura associativa che non presenti i caratteri specifici della società o del consorzio.
Un simile convincimento opera come tacita premessa per la acritica qualificazione delle più varie organizzazioni collettive (diverse dalle società e dai consorzi) quali associazioni non riconosciute.
I dati normativi richiamati al principio di questo paragrafo contraddicono questo enunciato: sotto il nome di associazione il c.c. regola una specifica figura associativa, caratterizzata dallo scopo ideale, non già una generica e residuale figura, ricorrente tutte le volte in cui il rapporto associativo non appaia altrimenti qualificabile.
Il che non significa che un fine economico, diverso dalla causa delle società, lucrative o cooperative, e dalla causa del consorzio, non possa essere collettivamente perseguito.
I principi sulla autonomia contrattuale (art. 1322.2) valgono anche in questo campo; nulla si oppone, in linea di principio, alla validità di una causa associativa atipica; purché, naturalmente, la causa esista, ossia il contratto associativo appaia, secondo il criterio di legge, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Di regola questa causa atipica sarà una causa mista, nella quale coesistono cioè elementi della causa associativa con elementi della causa societaria (lucrativa o mutualistica).
A queste associazioni atipiche potranno applicarsi per analogia le norme sulle associazioni per le quali ricorra l'estremo del caso analogo o della materia simile; e si applicheranno analogicamente, per il resto, le norme relative alla concorrente causa societaria.
L’equivoco delle associazioni a scopo economico

Bisogna precisare che molte volte vengono qualificate come associazioni a scopo economico associazioni che tali non sono. L'equivoco ricorre in due ordini di casi:
a)nelle associazioni che erogano a favore degli associati servizi suscettibili di valutazione economica: una prestazione economicamente valutabile può soddisfare un interesse non patrimoniale del creditore. Perciò, sono associazioni a scopo non economico - e, dunque, associazioni tipiche - quelle che soddisfano un fine ideale degli associati (come il sano impiego del tempo libero nelle associazioni ricreative), erogando a loro favore prestazioni suscettibili di valutazione economica e, in taluni casi, gestendo vere e proprie imprese;

b)nelle associazioni che perseguono uno scopo solo indirettamente economico degli associati. È il caso, anzitutto, dei sindacati, i quali sono associazioni, quantunque si propongano il miglioramento delle retribuzioni e, più in generale, delle condizioni di vita dei lavoratori ad essi iscritti. Lo scopo del sindacato è solo indirettamente economico. Nessun vantaggio economico è dai lavoratori realizzato all'interno del sindacato: essi conseguono i miglioramenti salariali attraverso la stipulazione, estranea all' attività del sindacato, dei contratti individuali di lavoro; mentre i vantaggi che essi direttamente realizzano all'interno del sindacato - il rafforzamento, mediante gli strumenti tipici dell'azione sindacale, delle loro posizioni contrattuali rispetto ai datar i di lavoro - non hanno, in sé considerati, contenuto patrimoniale valutabile. Per contro, sono società e non associazioni le cooperative: lo scopo mutualistico è uno scopo economico.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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