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Direttiva 2035 del 29 giugno 2000

Nella direttrice della tutela dell'imprenditore debole si è mosso anche il legislatore comunitario, con la direttiva 2035 del 29 giugno 2000, contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Le finalità perseguite da questo provvedimento sono, oltre all'eliminazione di un ostacolo al buon funzionamento del mercato all'interno della Comunità (i ritardi di pagamento sono un intralcio al funzionamento del mercato), la prevenzione degli abusi perpetrati dal contraente forte ai danni del contraente debole.
Gli organi comunitari emanano quindi un provvedimento che prevede un controllo dal punto di vista del contenuto, poiché stabilisce i termini massimi in cui deve avvenire il pagamento, nonché le conseguenze della mancata osservanza di tali termini. Ammette delle deroghe convenzionali, ma solo nella misura in cui esse non siano inique. La valutazione dell'iniquità del patto deve avvenire considerando tutte le circostanze del caso; il patto iniquo è inefficace ed è sostituito dai termini legali, a meno che non si tratti di contratto inefficace.
Il legislatore italiano ha dato attuazione a questa direttiva con il D.Lgs. 231/2002, prevedendo i termini massimi per il pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali: ipotesi di 180 giorni dal ricevimento della fattura non sono più possibili, perché i termini sono molto più ristretti.

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