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Art. 2622 - Comma 9

Il comma 9 (aggiunto nel 2005) ripropone lo stesso problema visto in relazione all’art.2621 quando abbiamo parlato della sanzione amministrativa inapplicabile in fatto per quei falsi che si mantengono al di sotto delle soglie. Il legislatore l’ha riproposto con lo stesso errore delle quote, quindi anche questo è inapplicabile.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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