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Casi di esclusione dall’area di consolidamento

ESCLUSIONE IMPLICITA
Situazione di dominanza sostanziale derivante da vincoli contrattuali (es. contratti di agenzia, franchising, licenza, brevetto, fornitura esclusiva etc.)
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume notevole quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. (art. 2359 c.c.).
ESCLUSIONE OBBLIGATORIA
Imprese controllate la cui attività presenti caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato poco o nulla idoneo alla rappresentazione veritiera e corretta (art. 28 co.1 D.Lgs. 127/1991).
ESCLUSIONE FACOLTATIVA
Facoltà di escludere l’impresa dall’area di consolidamento (da valutare in funzione del trade-off tra eterogeneità dei valori e potenziale informativo)
- L’inclusione è irrilevante ai fini del bilancio consolidato
- L’esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni
- Le info necessarie per redigere il bilancio consolidato non sono disponibili tempestivamente ovvero a costi sproporzionati
- Le azioni o quote delle controllate sono possedute esclusivamente allo scopo di successiva alienazione.

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