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Validità e invalidità del contratto

Le cause di invalidità del contratto


Il contratto è invalido quando è in contrasto con una norma imperativa di legge.
L’invalidità può essere di 2 specie:
- Nullo: invalidità di portata generale. Non occorre, perché un contratto sia nullo, che la nullità sia prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una data norma imperativa; basta che sia stata violata una norma imperativa. La nullità è applicata al contratto che presenta un’anomalia all’atto della sua formazione. Ciò che è nullo non produce alcun effetto, è la sanzione più grave prevista dal nostro ordinamento. La nullità ha effetto retroattivo ossia agisce fin dalla formazione dell’atto.
- Annullabile: ha carattere speciale; ricorre quando sia stata prevista dalla legge come conseguenza alla violazione di una norma imperativa.
Fra le ipotesi x le quali la legge dispone diversamente rientrano:
- Incapacità di contrattare delle parti
- Vizi del consenso
- Il conflitto d’interessi
- per i singoli contratti come quello d’assicurazione o le deliberazioni delle società
Sono norme imperative le norme non derogabili x volontà delle parti (norme penali).
Sono norme dispositive le norme che ammettono una diversa volontà delle parti.
Alla regola generale della nullità del contratto x contrarietà a norme imperative fa seguito una serie di applicazioni della regola. Produce nullità la mancanza di uno dei requisiti del contratto: x mancanza dell’accordo fra le parti o della causa, o dell’oggetto o della forma.
Mancanza dell’accordo fra le parti: l’accordo è nullo quando, nonostante la dichiarazione contrattuale resa all’esterno, manca l’intera volontà delle parti a produrre di produrre effetti giuridici. Un caso è quello della dichiarazione non seria: contratto dichiarato x finzione scenica (attori sul palcoscenico) o x esempio didattico. Un altro caso è quello della violenza fisica: l’altro contraente o un terzo provocano una dichiarazione non voluta (es. qualcuno ti costringe ad alzare la mano all’asta).


Il contratto illecito


L’oggetto, la causa o i motivi sono illeciti quando sono contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
L’ordine pubblico è costituito da quelle norme imperative che, non necessariamente formulate dalla legge, salvaguardano i valori fondamentali della società (difesa dei valori di natura collettiva- pacifica e civile convivenza fra gli uomini- e individuale- libertà, dignità, sicurezza-). Si ricavano x implicito dal sistema legislativo. (es. un contratto assicurativo contro il rischio di essere condannato x reati che si commetteranno non è vietato da nessuna legge però attenuerebbe, se messo in pratica, l’efficacia delle norme penali e incentiverebbe la delinquenza).
Anche il buoncostume è costituito da quelle norme imperative, non esplicite ma ricavabili x implicito dal sistema legislativo, che comportano una valutazione del comportamento dei singoli in termini di moralità e onestà. (es. contratto con la prostituta).
Illiceità dell’oggetto: l’oggetto è illecito quando la cosa dedotta in contratto è il prodotto o lo strumento di attività contrarie a norme imperative, ordine pubblico o buon costume, o quando la prestazione è un’attività vietata.
Illiceità della causa:
- caso in cui la prestazione e la controprestazione sono di per sé lecite, ma delle quali è vietato lo scambio (es. il contratto con un pubblico funzionario x svolgere un atto rientrante fra i suoi doveri d’ufficio in cambio di denaro è nullo x illiceità della causa).
- contratto in frode alla legge: contratto che elude l’applicazione di una norma imperativa, le parti mirano a realizzare un risultato che la legge vieta. (es. x eludere il divieto di donazione a favore del tutore si dona a un terzo con il segreto patto di donare a sua volta al tutore).
- patto commissorio: patto in base al quale la cosa data in pegno o ipotecata, in caso di mancato pagamento passa di proprietà al creditore.
Illiceità del motivo: il motivo illecito x rendere nullo il contratto deve essere motivo esclusivo del contratto (decisivo x la conclusione del contratto) e comune ad entrambe le parti (es. noleggiare una nave x esercitare il contrabbando).


Le cause di annullabilità: l’incapacità di contrattare


Legale -> coloro che non hanno ancora acquistato la legale capacità di agire (minori di 18 anni) e coloro che l’hanno persa (interdetti, condannato all’ergastolo). Il contratto del minore non può però essere annullato se il minore ha occultato la sua età: occorrono raggiri che abbiano indotto in errore l’altro contraente(falsificazione del documento d’identità); se l’ha solo dichiarato non basta. L’annullamento del contratto non può essere richiesto dal contraente capace in quanto è previsto a protezione dell’incapace.
Naturale -> è l’incapacità di intendere e di volere del maggiorenne (né interdetto, né inabilitato) e quella transitoria (ubriachezza). La legge x l’annullamento del contratto esige, oltre alla prova dell’incapacità, che l’atto provochi un grave pregiudizio all’incapace (x gli atti in genere) e la mala fede dell’altro contraente che conosceva lo stato dell’incapace (x i contratti).

I vizi del consenso: l’errore motivo e l’errore ostativo


Il contratto è annullabile se la volontà di una delle parti è stata dichiarata x errore o carpita con dolo o estorta con violenza.
L’errore motivo: errore che insorge nella formazione della volontà prima che questa venga dichiarata all’esterno. Consiste in una falsa rappresentazione della realtà presente che induce il soggetto a dichiarare una volontà che, altrimenti non avrebbe dichiarato. X essere motivo d’annullabilità deve essere essenziale x la determinazione del volere. L’errore può cadere:
- Sulla natura o sull’oggetto del contratto (es. credo di comprare e invece ricevo in leasing)
- Sull’identità dell’oggetto (compro un determinato appartamento in un edificio e ne ricevo un altro)
- Sull’identità dell’altro contraente e sulle qualità personali
- Sui motivi del contratto, se si tratta di errori di diritto, ossia non si conoscono le norme di legge o di regolamento (es. un turista straniero acquista un quadro ma alla frontiera scopre che la legge italiana vieta l’esportazione di opere d’arte).
Non è considerato essenziale l’errore sui motivi che hanno indotto il soggetto a porre in essere il negozio (es. compro casa x vivere dopo il matrimonio, non vi è più il matrimonio e esigo l’annullamento del contratto->no).
Oltre che essenziale l’errore deve essere riconoscibile dall’altro contraente x permettere l’annullabilità. L’errore si considera riconoscibile quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. Essenzialità e riconoscibilità dell’errore costituiscono criteri in virtù dei quali opera il principio della tutela dell’affidamento, tutelando non solo chi è caduto in errore, ma anche chi, a causa dell’errore del primo, non può condurre in porto l’affare.
Errore ostativo: è l’errore che cade sull’esterna dichiarazione della volontà o è l’errore commesso dalla persona incaricata di trasmettere la dichiarazione. Nel primo caso l’errore è trasmesso dal dichiarante (compra 100 mele volendo scrivere 10 mele), nel secondo da un terzo.
Il codice civile equipara i 2 errori con la conseguenza che quello ostativo può portare all’annullabilità del contratto solo se riconoscibile dall’altro contraente.


Il dolo e la violenza morale


Definizione di dolo (inganno):

consiste in quegli artifici o raggiri utilizzati da una parte x far cadere l’altro in errore, così inducendolo o a concludere un contratto che, in assenza di dolo,non avrebbe concluso. Il dolo è causa d’annullamento del contratto solo se i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (dolo determinante). Se invece, questa avrebbe ugualmente contrattato, ma a condizioni diverse (dolo incidente) il contratto è valido e l’altro contraente deve risarcire il danno subito. Il dolo ai fini dell’annullamento del contratto deve essere determinante, deve provenire da uno dei contraenti e qualora provenga da un terzo deve essere noto alla parte che ne ha tratto vantaggio.
Devono inoltre distinguersi: dolus bonus-> corrisponde alla normale esaltazione pubblicitaria del bene e non ha alcuna rilevanza sulla validità del contratto. Dolus malus-> è quello che vizia il contratto.

Definizione di violenza psichica e morale:

consiste nell’estorcere il consenso di un soggetto con la minaccia che, se il consenso non verrà prestato, verrà inferto un male alla sua persona o ai suoi beni o ai beni dei suoi familiari. È il mezzo con cui si costringe una persona a dichiarare una propria volontà ponendola di fronte all’alternativa se rifiutare il consenso e sottostare al male minacciato o prestare il proprio consenso. La violenza fisica è differente invece perché esclude del tutto la volontà del dichiarante-> in tal caso il contratto sarà nullo.
Per determinare l’annullamento del contratto deve:
- Trattarsi di un male ingiusto, ossia un male contrario al diritto non lecito( minacciare la banca di trasferire il proprio conto è lecito nella libertà di contrattare).
- Realizzare vantaggi ingiusti dietro una minaccia x far valere il proprio diritto (se il mio dipendente non mi cede il suo brevetto lo licenzio con la scusa di riduzione di personale)
- Trattarsi di un male notevole, ossia di gravità superiore al danno che il contratto estorto con la minaccia provoca al contraente. X valutare ciò si prende in considerazione l’impressionabilità dell’uomo medio (nessuno firma una vendita immobiliare sotto la minaccia di ricevere un pugno)
- Se la violenza proviene da un terzo anche se l’altro contraente ne è ignaro
- Trattarsi di violenza mafiosa.
Non è causa di annullamento il timore riverenziale, ossia il non osare dire di no x la condizione di soggezione psicologica nella quale ci si può trovare rispetto ad una persona a causa della potenza, dell’influenza o dell’autorevolezza di questa.


Le conseguenze della nullità e dell’annullabilità


Legittimazione all’azione:
- x la dichiarazione di nullità-> chiunque anche se terzo rispetto alle parti dimostri di averne interesse.
- x la dichiarazione di annullabilità-> solo la parte a favore della quale è prevista l’annullabilità (incapace, la vittima dei vizi del consenso..)
Prescrizione: causa d’estinzione del diritto, determinata dall’inattività o dal non uso x un periodo determinato dalla legge
- l’azione di nullità è imprescrittibile
- l’azione di annullamento è soggetta al termine di prescrizione di 5 anni-> varia però il termine di decorrenza della prescrizione se dipende dai vizi del consenso o da incapacità legale. Il termine decorre dal momento in cui è cessata la violenza o ci si è accorti degli altri vizi, mentre x il minorenne da quando raggiunge la maggiore età. X ciò che riguarda gli altri dal momento in cui si conclude il contratto.
Effetti delle sentenze:
- nullità-> opera retroattivamente ed elimina ogni effetto di contratto
- annullamento: opera retroattivamente fra le parti, ma quanto ai terzi opera solo contro quelli in malafede.
La convalida può essere solo x i contratti annullabili e non x i nulli. Il contratto affetto da una causa di annullabilità può essere convalidato, con l’effetto di sanare il contratto e di precludere l’annullamento. Lo si può convalidare in 2 modi:
- con espressa dichiarazione di convalida
- in modo tacito
Il contratto nullo è invece suscettibile di conversione: può produrre gli effetti di un contratto diverso qualora, avuto riguardo dello scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
La conversione del contratto nullo è l’applicazione del principio di conservazione del contratto: nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto. Perciò:
- le cause di nullità che investono solo singole clausole comportano la nullità delle stesse ma non la nullità dell’intero contratto (nullità parziale-> se le clausole colpite da nullità sono elemento determinante x il consenso delle parti, l’intero contratto diviene nullo, se queste invece vengono sostituite da norme imperative il contratto non è soggetto a nullità).
- nei contratti plurilaterali, la nullità o l’annullamento della partecipazione al contratto di una delle parti non comporta nullità dell’intero contratto se la sua partecipazione al contratto non risulta essenziale.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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