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Competenza e giurisdizione nella dinamica del procedimento


Determinare la competenza significa individuare il giudice a cui spetta trattare la controversia e legittimamente deciderne. Occorre di volta in volta determinare il tipo di organo abilitato a decidere la controversia; una volta determinato questo, occorre poi individuare quale dei tanti organi distribuiti sul territorio va concretamente investito della trattazione della controversia.
Le regole di competenza svolgono la funzione di garantire la predeterminazione del giudice.
Il potere di esercitare la giurisdizione civile è in vario modo distribuito tra tutti gli organi investiti di tale potere secondo tre fondamentali criteri di determinazione della competenza:
- il criterio della materia;
- il criterio del valore
- il criterio del territorio.

Competenza per materia
Con il criterio della materia, l’organo giudicante viene individuato in relazione al tipo di controversia sottoposta a giudizio, cioè al rapporto giuridico che viene concretamente dedotto. Per le cause “relative alla misura ed alla modalità d’uso dei servizi di condominio di case” è esclusivamente competente il giudice di pace: la richiesta di accertamento di una misura d’uso del servizio di condominio non dà luogo a calcoli di valore e resta sempre e comunque competente il giudice di pace. Lo stesso si deve dire per le cause relative a rapporti tra proprietari di immobili adibiti ad abitazione in materia di immissioni di fumo o calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
Il tribunale è competente per materia quanto alle cause “relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l’esecuzione forzata”.
Al tribunale sono state poi trasferite le competenze per materia già del pretore: esso ha quindi competenza esclusiva sulle cause di lavoro e di previdenza sulle cause di locazione e di comodato di immobili sulle azioni possessorie sulle controversie.

Competenza per valore
La determinazione della competenza per materia presuppone una specifica previsione in tal senso da parte della legge. In mancanza di previsioni relative alla materia, la competenza va determinata impiegando il criterio del valore della causa.
Così al giudice di pace è attribuita competenza per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 2582,28. Sulle cause di valore superiore è competente il tribunale.
Il tribunale è altresì competente sulle cause “di valore indeterminabile”, cioè su quelle cause che non consentono una effettiva e diretta applicazione del parametro monetario perchè insuscettibili di immediata quantificazione pecunaria.
Un caso peculiare di “competenza mista”, cioè di combinazione di una competenza per materia e di competenza per valore è quello dell’art 7co2 cui il giudice di pace è competente “per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchè il valore della controversia non superi € 15493,71. Il potere del giudice di pace di trattare e decidere la causa è attribuito secondo il criterio della materia, ma la competenza cosi determinata non è assoluta, bensì limitata.
Per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza la regola fondamentale è che il valore, agli effetti della determinazione della competenza, si determina dalla domanda. La domanda va considerata nel suo obiettivo petitum, senza alcuna preventiva indagine sulla sua fondatezza.
L’art 14 detta i criteri per la valutazione delle cause “relative a somme di denaro e di quelle relative a beni mobili”: la competenza si determina in base alla somma indicata in domanda, o al valore del bene mobile dichiarato dall’attore.
Occorre distinguere le cause relative a somme di denaro da quelle relative a beni mobili.
Per le prime, se l’attore indica il valore della somma non rileva l’eventuale contestazione di tale valore da parte del convenuto: la questione del valore indicato nella domanda rileva sia ai fini della competenza, sia ai fini del merito.
Diversamente per le cause relative a beni mobili. La determinazione del valore incide solo sulla competenza, non anche sul merito: se ad esempio chiedo la restituzione di un violino, il mio diritto alla restituzione sussiste sia se si tratta di uno Stradivarius appartenuto a Paganini stimato 1 milione d euro, sia se esso non è altro che un comunissimo violino di infimo valore.
La legge fissa poi numerosi altri criteri di determinazione della competenza per valore. Cosi, in caso di richiesta da parte di + soggetti, o contro più soggetti, dell’adempimento per quote di un’obbligazione, il valore della causa si determina dall’intera obbligazione.
Il valore delle controversie per divisione si determina calcolando il valore della massa attiva da dividersi.
Per la determinazione della competenza sulle controversie immobiliari l’art 15 sembra imporre un calcolo convenzionale sulla base del valore catastale dell’immobile.
Parlando di cause relative ai beni immobili ci si riferisce alle cause in cui oggetto dell’accertamento sono diritti reali su immobili: la competenza relativa ai diritti personali al godimento di immobili è determinata infatti tenendo conto del titolo del rapporto, con applicazione dell’art 12 co1, sicchè si potrebbe talora avere una competenza del giudice di pace.

Competenza per territorio
Veniamo ora alla competenza per territorio (foro della causa).
Ci sono da un lato i c.d. fori generali, dall’altro, i c.d. fori speciali. I primo sono quelli che – in mancanza di disposizione contraria – sono determinati in funzione di un criterio di localizzazione del convenuto, indipendentemente dal tipo di controversia sottoposta a giudizio. I secondi sono invece riservati dalla legge alla trattazione di specifiche controversie.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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