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I contratti bancari attivi: apertura di credito e anticipazione bancaria


Con l’apertura di credito “la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo o a tempo indeterminato”.
Il cliente è, in linea di massima, libero di determinare le modalità d’uso della somma di cui gli viene concessa la disponibilità.
Se l’apertura è regolata in conto corrente egli può, con successivi versamenti, ripristinare la disponibilità.
La libera utilizzabilità da parte del cliente della disponibilità finanziaria spiega perché, in deroga agli ordinari principi in tema di garanzie, quelle concesse per l’apertura del credito non si estinguano anche se il cliente nulla debba alla banca perché non ha ancora utilizzato l’apertura o perché ha integralmente ripristinato la disponibilità.
Sul mantenimento dell’apertura di credito si regge spesso la sopravvivenza stessa delle imprese: il che rende di estrema delicatezza la disciplina del recesso:
- il codice distingue a seconda che il contratto sia a tempo determinato o indeterminato; nel primo caso, salvo patto contrario, il recesso anticipato è ammesso solo per giusta causa; nel secondo può avvenire anche ad nutum, dando all’altra parte il preavviso previsto dal contratto, dagli usi, ovvero, in mancanza, di 15 giorni;
- n.u.b. e condizioni generali di contratto prevedono il recesso ad nutum anche nell’apertura di credito a tempo determinato e il preavviso per l’efficacia del recesso viene ridotto ad 1 solo giorno: la banca, come suol dirsi, in qualsiasi momento potrebbe “chiudere i rubinetti del credito” all’impresa provocandone la crisi.
Si va consolidando un orientamento giurisprudenziale che ritiene illegittimo l’esercizio del recesso da parte della banca ove contrario a buona fede, cioè quando esso appaia, per modi e tempi, ingiustificato, arbitrario e imprevedibile, così da ledere il legittimo affidamento del cliente.
E’ il fenomeno della brusca rottura del credito dal quale discende l’inefficacia del recesso e la responsabilità risarcitoria della banca.
Quando la concessione di credito sia assistita da pegno su titoli o merci può assumere la forma dell’anticipazione bancaria.
In questo caso:
- il cliente, ove effettui rimborsi parziali delle somme anticipate e se il credito residuo resta sufficientemente garantito, ha diritto, in deroga al principio dell’indivisibilità della garanzia, di ritirare merci in misura proporzionale alle somme rimborsate;
- la diminuzione del valore dei beni per oltre 1/10 rispetto a quello del momento della conclusione del contratto consente alla banca la richiesta di un supplemento di garanzia in difetto del quale essa può procedere alla vendita dei beni soddisfacendosi sul ricavato.
L’operazione risponde alla funzione di consentire all’imprenditore di utilizzare i titoli e le merci dati in pegno contestualmente al graduale rimborso delle somme anticipate.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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