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Distinzione fra diritto soggettivo e interesse legittimo durante il controllo fiscale


Posto dunque che una tutela attinente alle situazioni giuridiche che al riguardo vengono specificamente in considerazione vi ha da essere, si appalesa pertinente, in punto di individuazione dell’organo giurisdizionale legittimato a fornirla, la distinzione fra diritto soggettivo e interesse legittimo.
Quanto sopra precisato, possiamo adesso occuparci della questione assai delicata concernente la sorte dei mezzi di prova illegittimamente acquisiti.
La giurisprudenza, dopo alcune oscillazioni, è pervenuta all’accoglimento della tesi dell’inutilizzabilità delle prove suddette.
Nell’esprimere la nostra adesione a tale tesi, una precisazione ci sembra indispensabile: ci riferiamo al dato per cui nel nostro caso l’illegittimità nella acquisizione della prova, conseguente alla violazione dei limiti di ammissibilità o delle modalità di assunzione della stessa, non viene consumata all’interno del processo, ma prima e al di fuori della sua celebrazione e, in specie, in sede di istruttoria amministrativa.
Ciò vuol dire, da un lato, che siamo in presenza di un potere istruttorio esercitato dall’amministrazione finanziaria travalicando i tassativi limiti e modalità nel rispetto dei quali risulta circoscritta la possibilità di sacrificare la sfera di libertà del contribuente; e, dall’altro e correlativamente, che la sanzione pertinente a fronte dell’illegittimo esercizio del potere istruttorio non può che essere l’inutilizzabilità della prova in tal modo acquisita, talché la medesima non è suscettibile di trovare ingresso nel processo tributario successivamente insorto.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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