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Compenso e divieti degli amministratori

Gli amministratori hanno diritto ad un compenso per la loro attività, determinato nell'atto costitutivo o nell'atto di nomina, che può consistere in una partecipazione agli utili della società o nell'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione (i c.d. stock options).
Modalità e misura del compenso sono determinati dall'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina.
Gli amministratori di s.p.a. non possono assumere la qualità di soci a responsabilità illimitata in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o altrui, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti (divieto di concorrenza).
L'inosservanza del divieto espone l'amministratore alla revoca all'ufficio per giusta causa e al risarcimento degli eventuali danni arrecati alla società.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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