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La disciplina dei termini e il problema della rimessione in termini


Occorre ora esaminare la disciplina dei termini concentrando l'attenzione soprattutto sui termini perentori.
I termini a pena di decadenza sono qualificati come perentori e possono essere stabiliti soltanto dalla legge o dal giudice, ove a ciò espressamente autorizzato dalla legge; i termini perentori sono improrogabili.
Ne segue che la violazione dei termini perentori è sempre rilevabile d'ufficio.
Il decorso di un termine perentorio determina a danno della parte la perdita di un potere processuale.
Da sempre è stato notato come le esigenze di celerità e di certezza che sono alla base della previsione di termini perentori devono cedere a fronte della circostanza che il mancato esercizio del potere processuale entro il termine sia dipeso da fatto non imputabile alla parte.
In tal senso muovono consapevolmente non solo le molte disposizioni che prevedono ipotesi tipiche di rimessione in termini, ma anche le numerose decisioni della Corte costituzionale che o hanno allargato ipotesi già esistenti di rimessione in termini o hanno agito nel senso di collegare il momento da cui inizia a decorrere il termine perentorio ad un momento di cui la parte abbia una conoscenza effettiva.
Una disciplina adeguata del rimedio della rimessione in termini dovrebbe tener conto:
del se la rimessione in termini concerna poteri interni ad un grado di giudizio o invece poteri di impugnazione (o comunque esterni al giudizio oramai conclusosi per estinzione): conseguentemente valutare l'opportunità o no di prevedere, per esigenze superiori di certezza, un termine finale di sbarramento oltre il quale non sarebbe più possibile la reintegrazione nel potere di impugnare;
della opportunità di prevedere un termine perentorio entro il quale debba essere esercitato il potere di chiedere la rimessione in termini, termine decorrente dal giorno in cui è cessato l'evento incolpevole che ha impedito l'esercizio tempestivo del potere.
A differenza dei termini perentori, i termini ordinatori possono essere prorogati dal giudice.
La proroga deve però essere disposta prima della scadenza, non può avere una durata superiore al termine originario e non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi di particolare gravità.
Distinti sia dai termini ordinatori sia dei termini perentori e sono quei termini indicati dalla legge al giudice al fine di consentire che il processo si svolga secondo determinati tempi, termini il cui mancato rispetto è sanzionato non con la perdita di un potere o con l'invalidità dell'atto compiuto oltre il termine, bensì unicamente sul piano disciplinare (termini dilatori).

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