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La disciplina della nullità dell'atto di citazione: i tre sotto-atti da cui è composto l'atto di citazione


Mi sembra opportuno trattare della nullità dell'atto di citazione: non solo perché, trattandosi dell'atto introduttivo del processo, è un atto che assume una importanza tutta particolare, ma anche perché un tale esame consentirà di saggiare sullo specifico di un singolo atto concetti complessi esposti in via necessariamente troppo astratta.
Secondo la disciplina dell'art. 163 c.p.c., così come modificato dalla l. 581/50 e dalla l. 353/90, la citazione è un atto formalmente unitario che contiene, però, tre sotto-atti, scindibili sul piano strutturale e soprattutto funzionale:
- L'atto di esercizio dell'azione: è l'atto con il quale si "fa valere un diritto in giudizio".
A livello di struttura sono requisiti di forma-contenuto di tale atto gli elementi di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell’art. 163 c.p.c., nella misura in cui l'indicazione delle parti, della "cosa oggetto della domanda", dei "fatti e degli elementi diritto", e delle "conclusioni" servono per l'individuazione del diritto fatto valere in giudizio e del provvedimento giurisdizionale (di mero accertamento, di condanna, costitutivo) richiesto.
- L'atto di vocatio in ius: è l'atto di attivazione del contraddittorio.
A livello di struttura sono requisiti di forma-contenuto di tale atto gli elementi di cui ai nn. 1, 2 (nei limiti entro cui sono funzionali alla mera individuazione di attore e convenuto) e 7 dell’art. 163 c.p.c. e all'art. 163 bis c.p.c., nella misura in cui l'indicazione del giudice davanti al quale la domanda è proposta, delle parti, del giorno dell'udienza di comparizione, l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di 20 o 10 giorni implica la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. servono a consentire al convenuto l'esercizio tempestivo dei suoi poteri difensivi.
- L'atto preparatorio dell'udienza: è costituito dagli elementi di cui al n. 4 dell’art. 163 c.p.c., nella misura in cui questi non siano indispensabili per l'individuazione dello stesso diritto fatto valere in giudizio e del provvedimento giurisdizionale richiesto.

L'analisi funzionale completa e chiarisce quella strutturale:
- Scopo dell'atto di esercizio dell'azione è il mettere il giudice in condizione di emanare una pronuncia di merito che accerti l'esistenza o inesistenza del diritto fatto valere in giudizio nel rispetto del principio della domanda.
Scopo dell'atto di vocatio in ius è il mettere il convenuto in condizione di difendersi.
- Scopo della cosiddetta attività preparatoria dell'udienza, infine, non concerne né il consentire al giudice l'esercizio della funzione giurisdizionale, né il realizzare il principio del contraddittorio; attiene al consentire che il processo, quale serie di atti diffusa nel tempo e destinata a concludersi con la statuizione di merito del giudice, si svolga in modo ordinato, ragionevole e non alluvionale.

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