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ART.2636 - Illecita influenza sull’assemblea

E’ una norma che condivide con l’art.2625 la natura di norma dedicata a disciplinare i corretti equilibri all’interno delle società. È disciplinata all’art.2636 del codice civile e dopo il 2002 non è stata più modificata.
Questa norma affonda le radici nella norma generale che nella versione precedente era la norma che dettava in generale le sanzioni per la violazione degli obblighi incombenti sugli amministratori.
È una delle poche norme che nel passaggio dalla disciplina preriforma del 2002, alla riforma del 2002 non ha vista abbassata la cornice della pena. È sparita la pena pecuniaria, perché il legislatore nei reati societari non la usa mai nel 2002 (solo nell’impedito controllo si trova, ma perché si tratta di un illecito amministrativo), ma il valore della pena detentiva è rimasta immutata: da 6 mesi a 3 anni di reclusione.
Se dobbiamo collocare questo reato dobbiamo dire che è più grave di una falsa comunicazione sociale senza danno. Addirittura prima della legge sul risparmio questa norma era più grave persino delle false comunicazioni sociali con danno.
Il legislatore ha mantenuto questa sanzione così afflittiva perché voleva ribadire come all’interno della compagine societaria, l’organo assembleare sia l’organo che il legislatore ha voluto valorizzare come organo più importante. Quindi l’idea di non cambiare la pena è perché vuole assicurare una tutela rafforzata dei beni per coloro che impiegano i capitali all’interno della società.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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