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Il diritto d'autore

Diritto d’autore (art. 1 legge 633/1941 C.C.)

Tecnica di protezione della creazione intellettuale, che oggi interessa anche prodotti industriali, per delle scelte specifiche del legislatore, e da una tecnica di protezione diversa da quella brevettuale, risultando più adeguata alle esigenze del mercato. È una tecnica di tutela adeguata anche agli operatori economici. Nella legge si può trovare la protezione di altri diritti, che non sono diritti d’autore, e sono diritti connessi al diritto d’autore, ossia diritti che proteggono opere intellettuali “meno creative” (esempio: il diritto che spetta agli interpreti ed esecutori di un’opera, come cantanti, musicisti; il diritto che spetta all’autore di fotografie). Per il titolare di un diritto d’autore, il problema è un po’ come quello dell’inventore, ossia essere sicuro che ha creato un’opera e potrà avere lo sfruttamento esclusivo di tale opera, sia nel suo paese di appartenenza che nel resto del mondo. Il diritto d’autore non prevede la registrazione di un’opera, l’opera è tutelata in quanto sia creata. È la creazione la fonte costitutiva del diritto, non occorre nessuna brevettazione. In questo caso, però, il problema è che ciascun autore riceveva dal suo stato di appartenenza, la protezione per le opere che lui creava in quel paese. Se un individuo arriva dall’estero, dichiarando di aver creato un’opera, lo Stato concede protezione anche a questo soggetto, lo riconosce solo se il paese d’origine farà lo stesso con i cittadini italiani. Non si sa se gli Stati offrano la stessa protezione, e una persona si potrebbe ritrovare con tutele diverse. Da molto tempo, si è provveduto a sottoscrivere delle convenzioni internazionali, rendendo omogenee la protezione del diritto d’autore. Omogeneizzazione non semplice, per via di filosofie diverse che esprimono la tutela del diritto d’autore, vedendo contrapposti paesi del diritto latino, rispetto a paesi del diritto anglosassone come gli Stati Uniti. Una quasi omogeneizzazione è stata recente. Le convenzioni internazioni esistenti sono abbastanza diffuse, da garantire agli autori una sostanziale omogeneità della protezione, e la certezza che tutti i paesi che sottoscrivono alla convenzione, riconoscono le loro opere, seppur create in un paese diverso. No registrazione, si riconoscimento di opere ovunque create nell’ambito di paesi aderenti alla convenzione.
Omogeneità molto forte in ambito europeo, medio – forte in ambito mondiale. Opere protette, creazioni intellettuali che appartengono a settori ben identificati, come la letteratura, musica, cinematografia, architettura. Opere come programmi per elaboratore e banche dati sono giunte più tardi.

Storia del diritto d'autore

Il diritto d’autore è nato come diritto di protezione delle opere letterarie stampate. Le prime norme del Settecento assicuravano che un’opera stampata non potesse essere riprodotta da chiunque, garantivano all’autore dell’opera un’esclusiva di riproduzione dell’opera stessa, per evitare che, una volta consegnata l’opera, questa potesse essere economicamente sfruttata da chiunque, senza che l’autore ci potesse più guadagnare qualcosa. Due ragioni invocate per l’introduzione delle norme sul diritto d’autore, le prime introdotte in Inghilterra e Francia. Prima ragione simile a quella che giustifica la protezione delle invenzioni, ossia l’idea che garantendo l’esclusiva nello sfruttamento economico dell’opera, gli autori siano indotti a creare e svelare le opere, a metterle a disposizione di tutti e tutti ne possano godere. A questa concezione se ne contrappone una che da più importanza all’autore, sottolineando come le opere da proteggere col diritto d’autore, vanno protette perché sono il frutto del lavoro, appartengono per diritto naturale all’autore. Questa prospettiva giustifica l’idea di dare un diritto di sfruttamento lungo, e di riconoscere gli aspetti morali, cioè il diritto dell’autore di ritirare l’opera dal commercio; è una prospettiva che vede l’opera più legata all’autore. L’autore ambisce a una protezione diversa da quella dell’inventore. L’opera intellettuale è la rappresentazione, esternazione o espressione di idee, di sentimenti, di contenuti: l’autore non vuole l’esclusiva nei contenuti, ma nei modi in cui li esprime, li descrive, li sente. Il diritto d’autore proteggere tutti i manuali di scienze, fisica, matematica, ingegneria, che raccontano o esprimono, con la particolare capacità espressiva e organizzativa dell’autore, gli stessi argomenti, regole e invenzioni. Nel diritto d’autore, l’esclusiva è personale, l’opera è ciò che esprime l’autore. Nel contempo, riconoscere una protezione esclusiva all’autore, non toglie così tanto all’umanità, non impedisce ad altri di riscrivere più o meno le stesse cose, in maniera personale.
Il diritto d’autore garantisce la protezione della rappresentazione delle idee, non delle idee in quanto tali. Il diritto d’autore nasce come tecnica di tutela di opere, che puntano a esprimere, comunicare idee, sentimenti, opinioni, ma non pretendere l’esclusiva su quelle idee o sentimenti, ma sul modo creativo in cui l’autore l’ha esternate. La protezione che ha l’autore, si limita al suo apporto, lavoro, ciò che c’è di suo nell’opera, non al contenuto. I contenuti, però, fanno parte dell’espressione. Se si scrive un romanzo e s’inventano dei personaggi, il diritto d’autore da diritto a rivendicare la trama essenziale dell’opera. Se da questa storia, un soggetto ci ricava un film, non può farlo autonomamente; se nel film è riconoscibile il romanzo, vi è violazione del diritto d’autore. Quando si dice che il diritto d’autore tutela la forma dell’opera, ciò che si tutela è il frutto dell’autore, non solo la forma esteriore vista nella sua composizione completa, ma anche gli aspetti essenziali che definiscono la forma interna dell’opera.

Estensione del diritto d'autore

Il diritto d’autore si estende anche a opere meno espressive, come i programmi per elaboratore e le banche dati. I programmi per elaboratore sono istruzioni che l’operatore da alla macchina per eseguire un comando, per ottenere un risultato in termini elettronici. Sono protetti come opere letterarie, perché l’idea è che l’insieme delle istruzioni che l’operatore scrive in linguaggio sorgente, indirizzate alla macchina e convertite in impulsi elettronici che fanno girare il computer, rappresenta un’opera letteraria. Per questo, c’è l’esigenza di una tutela specifica. Questi programmi si ritiene che possano essere tutelati col brevetto, quando sono inseriti dentro una macchina per darle una funzione; si brevetta una macchina con il suo sistema software interno. Si sta tutelando la funzione, il risultato tecnico, che la macchina consente di avere. Per i programmi da soli, invece, come Windows, si voleva che fossero tutelati non per il comando ottenuto, perché i programmi possono realizzare con metodi diversi le stesse funzioni. La scelta di proteggere i programmi, col diritto d’autore, nasce dall’obiettivo di riservare la tutela al modo in cui, il programmatore ha organizzato le istruzioni della macchina per una certa funzione. Nella protezione del diritto d’autore, la legge chiarisce quali opere sono protette e meritevoli di tutela, come opere letterarie, scientifiche, drammatiche, in forma scritta e orale; composizioni musicali con o senza parole; opere coreografiche, se fissata la traccia per iscritto.
Quando si parla di programmi per elaboratore, sono esclusi dalla tutela, idee e principi che sono alla base di qualsiasi elemento del programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce, ossia l’esclusiva che può richiedere il programmatore, non si può estendere a passaggi indispensabili per la funzione. È tutelata la capacità del programmatore di dare le istruzioni in un certo modo al computer, per avere un certo risultato. Vengono tutelati programmi col diritto d’autore per, siccome è possibile ottenere stesse operazioni con programmi diversi, assicurarsi l’esclusiva per un certo modo di fare le operazioni, ma non l’esclusiva sulle operazioni in sé. Quindi, il programma per elaboratore è trattato come un manuale d’istruzioni, tutelato come opera letteraria dal diritto d’autore. Si protegge il modo in cui le istruzioni sono date, non la funzione applicativa che la macchina fa. Il diritto d’autore ha una durata enorme, dura per tutta la vita dell’autore e anche dopo la sua morte, a favore degli eredi, per periodi di tempo che sono variati, prima 50 anni, poi 70 e poi 40. Quello che conta è tutta la vita dell’autore, che punterà sulle entrate derivanti da questo diritto. Il diritto d’autore non tutela l’utilità, bensì l’espressione dell’autore, giustificando il fatto che l’autore non ha solo diritto di sfruttamento economico, ma anche diritto morale che gli consente di essere riconosciuto autore, e ritirare l’opera dal commercio se si pente. Il pentimento dell’autore si può verificare, se l’autore modifica le sue idee, essersi pentito di aver scritto di certe cose, considerare insopportabile per lui l’aver messo in commercio un’opera in cui non si riconosce più. Si può paragonare l’opera protetta dal diritto d’autore, all’industria design, i disegni industriali, in cui la protezione riguarda la forma esteriore del prodotto.

Il disegno industriale

Il disegno industriale, che presenta carattere creativo e valore artistico, può accedere al diritto d’autore. Il diritto d’autore prescinde dal valore dell’opera; ci sono casi in cui questa regola riceve qualche aggiustamento specifico. L’opera deve avere una sua originalità, non deve copiare l’opera di un altro autore. Opera che non deve essere di grande livello. In certi casi, la legge è più rigida nel consentire l’accesso alla protezione come diritto d’autore perché, rispetto a certe opere, ritiene che per quanto creative non siano meritevoli di una protezione lunga, quanto quella data al diritto d’autore. Il disegno industriale è quella forma estetica individuale, che ha un prodotto industriale e può essere protetto con la registrazione, che da un’esclusiva di 25 anni. Disegno industriale può essere considerato anche opera creativa, che accede anche alla protezione del diritto d’autore, ma il legislatore chiede che abbia valore artistico. Il disegno industriale, quando accede al diritto d’autore, per poter essere protetto come opera, non essendo un diritto che da un’utilità, e non essendo forma utile come il modello d’utilità, deve essere puro, è pura forma estetica e ha anche valore artistico. L’opera deve avere carattere creativo significa che deve essere nuova e originale; deve esprimere la personalità dell’autore. Opera tutelata nella sua esteriorità, nel modo di esprimere idee, sentimenti, ecc. Le mere idee non sono protette dal diritto d’autore, ad esempio sono esclusi i format televisivi, gli slogan pubblicitari. Se ci sono pubblicità, con filmati particolari, sono protette dal diritto d’autore, ma non lo slogan in se. L’opera deve esprimere idee, non deve essere pura espressività. Il diritto d’autore è un diritto che guarda al futuro, non solo nella selezione delle opere, ma anche nelle tecniche di protezione. La protezione del diritto d’autore è un diritto esclusivo di sfruttamento economico; un diritto esclusivo che, quando è nato il diritto d’autore, si limitava al diritto di copiare, tanto è vero che in inglese il diritto d’autore si chiama copyright. Nel tempo, il diritto di riprodurre l’opera, si è arricchito. Man mano che le tecniche di comunicazione si evolvevano, il rischio di una copiatura, di sfruttamento economico da parte di altri, s’estendeva a tecniche di sfruttamento dell’opera diverse. L’autore può vantare un suo diritto esclusivo di riprodurre l’opera, di fare la prima pubblicazione, di e di farla eseguire, rappresentarla, e il diritto copre qualunque forma di esternazione. Sono state inserite tecniche di protezione sofisticate, elaborate rispetto alle singole opere, con un sistema teso a garantire all’autore, un’esclusiva su qualunque sfruttamento. È tutelato molto il lavoro dell’autore. Il diritto d’autore s’acquista con la creazione dell’opera e spetta all’autore dell’opera, premiato per il suo lavoro intellettuale. Acquisto a titolo originario. Ciò non esclude che ci possano essere altri modi d’acquisto; ci sono regole particolari per quanto riguarda opere che sono frutto di parti separate, come l’opera cinematografica, in cui si ha il diritto di tutti gli autori che hanno contribuito alla scenografia, ai dialoghi, ecc.
Ma i diritti di sfruttamento economico di tale opera, spettano al produttore. Nel diritto d’autore, il diritto morale è incedibile, mentre i diritti di sfruttamento economico possono essere ceduti, ossia l’autore ceda tali diritti a qualcuno per il quale crea l’opera. Si possono avere due situazioni: ipotesi ricorrente è l’opera su condizione (esempio: impegnarsi per una casa editrice a scrivere romanzi), si ha un contratto d’opera, in cui i diritti di utilizzazione economica saranno acquistati dal committente dell’opera. Tale contratto fa si che il diritto possa essere trasferito, ma non è un trasferimento automatico che avviene con la creazione dell’opera, bensì con la sua accettazione. Stessa regola si può applicare nel caso in cui ci sia il dipendente, il contratto di lavoro. L’autore rimane indipendente, il datore di lavoro avrà diritto ai diritti di sfruttamento economico. Se si fa il contratto di edizione, all’editore si darà il diritto di riprodurre l’opera, non il diritto di rielaborazione. Se si è un giornalista, il giornale prenderà il diritto di sfruttamento degli articoli, ma nulla vieterà di riprenderli per scrivere un libro. Il contratto deve essere scritto bene. Ci sono delle deroghe, che riguardano i diritti di utilizzazione economica delle banche dati e del disegno industriale, che passano al datore di lavoro. Normalmente si ritiene che, passano al datore di lavoro, i diritti di utilizzazione strettamente connessi col tipo di lavoro svolto, per una particolare cura verso la creatività dell’autore. 

Tratto da DIRITTO INDUSTRIALE di Valerio Morelli
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