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Natura dell'accertamento fiscale sulla dichiarazione tributaria del contribuente


Il controllo contemplato dall’art. 36 bis d.p.r. 600/73 viene compiuto sulla scorta esclusiva dei dati risultanti dalla dichiarazione del contribuente o del sostituto e dalle informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria attraverso l’anagrafe tributaria.
Onde una serie di corollari: il controllo è generalizzato; non viene svolta alcuna attività istruttoria né viene instaurato alcun contraddittorio; non è prescritta nell’ambito della comunicazione che deve essere fatta l’indicazione dei motivi.
Dal suo canto l’art. 36 ter d.p.r. 600/73 prevede un controllo pur sempre formale, ossia non esteso al merito, ma in questi casi l’amministrazione finanziaria non si limita al riscontro testuale ed automatico degli elementi contenuti nella dichiarazione, ma li pone a confronto con quelli desunti da altri documenti richiesti al contribuente o al sostituto di imposta nonché dalle dichiarazioni e dagli elenchi di soggetti terzi.
Il controllo viene effettuato a campione sulla base di criteri selettivi; essendo prevista una sia pur limitata attività istruttoria, è prescritta instaurazione di un contraddittorio; l’esito del controllo deve essere comunicato all’interessato e allo stesso devono essere forniti i motivi che stanno a fondamento della verifica.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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