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Notifica di avviso dell'accertamento fiscale


Questi chiarimenti aiutano ad operare nel modo corretto il coordinamento tra gli articoli in esame e l’art. 38 d.p.r. 600/73.
Se, infatti, i primi consentissero agli organi dell’amministrazione finanziaria di omettere la previa notifica dell’atto di accertamento e di procedere direttamente all’iscrizione a ruolo, allora bisognerebbe ritenere che il legislatore sia incorso in un’omissione o in un difetto di coordinamento là dove non ha provveduto ad abrogare il citato art. 38.
La conclusione viceversa muta se, come a noi sembra, si deve assegnare agli artt. 36 bis e 36 ter un ambito più circostanziato: in specie assumendo che la notifica dell’avviso di accertamento sia ancora indispensabile ove l’ufficio intenda contestare le deduzioni e/o le detrazioni indicate in dichiarazione sotto il profilo della loro effettiva sussistenza in fatto così come affermato e documentato dal contribuente.
Quelle delineate dagli artt. 36 bis e 36 ter sono pur sempre altrettante procedure di accertamento, ancorché semplificate e peculiari in quanto i loro esiti acquistano rilevanza all’esterno non per il tramite dell’atto/avviso di accertamento, bensì attraverso l’atto/iscrizione a ruolo.
In conclusione, è dato cogliere come lo svolgimento del quadro legislativo disveli di una carica innovativa con la quale l’interprete deve fare i conti.

Non v’è dubbio che per lungo tempo è rimasto fermo il principio per cui l’atto di accertamento doveva trasfondersi nell’avviso di accertamento notificato al contribuente ed avente il corredo di una congrua motivazione a garanzia dello stesso.
Viceversa, in prosieguo, siffatto principio ha subito deroghe sempre maggiori: in un primo tempo con le disposizioni trasfuse negli attuali artt. 36 bis e 36 ter d.p.r. 600/73, e poi con l’istituzione ancorché temporanea della minimum tax (oggi abolita), la cui peculiare disciplina ha comunque ampliato la breccia nel disegno unitario del sistema precedente, operando un mutamento procedurale consistente nel trasferire l’atto sostanziale di accertamento della base imponibile dal terreno dell’avviso di accertamento a quello dell’atto della riscossione (iscrizione a ruolo).
Volendo ulteriormente chiarire la nostra visione d’assieme, è dato affermare che, allo stato, l’attività di accertamento, avente ad oggetto la determinazione della base imponibile e/o dell’imposta, non è più collegabile in modo esclusivo ad un atto specifico (l’avviso di accertamento); al contrario, detta attività va vista ed esaminata nell’ottica di procedure differenziate successivamente introdotte dalla stessa legge, procedure che possono sfociare a seconda dei casi in atti tipologicamente diversi.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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