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L’accertamento analitico e l’accertamento sintetico della dichiarazione dei redditi


La rettifica della dichiarazione delle persone fisiche per il tramite dell’accertamento analitico investe i singoli redditi nella loro connotazione genetica, risultante dal collegamento con la relativa fonte produttiva.
L’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione possono essere desunte dalla medesima, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie raccolti nell’espletamento dei poteri istruttori di cui è titolare l’amministrazione finanziaria, con facoltà di far ricorso altresì a presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
A siffatto accertamento si contrappone l’accertamento sintetico, avente ad oggetto la determinazione del reddito complessivo senza passare per la previa identificazione delle singole e specifiche fonti produttive, sì che in tal modo diventa possibile recuperare a tassazione anche redditi di fonte sconosciuta.
Quanto alla disciplina dell’accertamento sintetico i punti salienti sono i seguenti:
a. la determinazione sintetica del reddito complessivo netto del contribuente può essere operata sulla base di elementi e circostanze di fatto certi e in relazione al contenuto induttivo di questi allorquando il reddito complessivo così accertabile risulta superiore di almeno ¼ rispetto al dichiarato;
b. a tal fine, l’ufficio, con le modalità stabilite mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, può accertare un maggior reddito complessivo in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, qualora il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta;
c. l’accertamento in questione può far leva altresì sulla spesa per incrementi patrimoniali, nel qual caso peraltro la stessa si presume sostenuta con redditi perseguiti nell’anno in cui è stata effettuata in nei cinque precedenti.
È fuori discussione che nella sua originaria formulazione l’art. 38 d.p.r. 600/73 privilegiasse l’accertamento analitico, facendo assurgere a presupposto del legittimo esperimento della rettifica in via sintetica la previa verifica con riguardo ai singoli redditi e, quindi ed in definitiva, la determinazione analitica di detti singoli redditi.
Sennonché, la situazione è mutata a nostro avviso con le modifiche apportate dalla l. 413/91, laddove si è soppresso il riferimento al reddito analiticamente determinato.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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