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L’accertamento extracontabile della dichiarazione dei redditi


Venendo ora all’accertamento extracontabile, questo consente all’ufficio di determinare il reddito di impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza:
a. quando il reddito d’impresa non è stato indicato nella dichiarazione;
b. quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per cause di forza maggiore;
c. quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate, ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse;
d. quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici.
Il tratto saliente che accomuna i presupposti legittimanti il ricorso all’accertamento in questione è costituito dalla inutilizzabilità dell’impianto contabile, dovuta, alternativamente, all’inadempimento dell’obbligo fondamentale di dichiarare il reddito di impresa, all’inesistenza dell’impianto medesimo o alla sua pur oggettiva indisponibilità, all’inaffidabilità delle scritture desunta da comportamenti patologici.
Si devono raggiungere alcune importanti precisazioni.
In primo luogo, occorre ribadire che per il tramite di siffatto accertamento non muta l’oggetto dell’imposizione, questo essendo costituito pur sempre dal reddito effettivamente prodotto.
Non è lecito attribuire all’accertamento extracontabile una connotazione sia pur larvatamente sanzionatoria, se è vero che esso risulta esperibile anche in ipotesi non configuranti comportamenti illegittimi da parte del contribuente (ci riferiamo all’ipotesi di indisponibilità delle scritture per causa di forza maggiore).
In secondo luogo, bisogna mettere in guardia contro il pericolo di confonde tra loro i diversi piani che in questa sede vengono in considerazione, e precisamente quello procedurale e quello probatorio.
Invero, se si ha riguardo al modus procedendi, la differenza tra l’accertamento contabile e quello extracontabile è netta: nel primo caso ci si muove, necessariamente, sul terreno della modifica e/o integrazione dei singoli elementi attivi o passivi per pervenire alla quantificazione del reddito imponibile; mentre nel secondo la ricostruzione del reddito costituisce l’oggetto diretto e immediato dell’attività accertatrice.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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