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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - CAPO III – ART. 45

ART.45 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI CAPITALE
1. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo 4498 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 44 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.
COMMA 1 : questi redditi sono solo positivi e non possono avere nessun costo associato tale per cui questi redditi devono essere rettificati dei relativi costi.
Ad esempio le plusvalenze realizzate dall’acquisto e poi dalla vendita di un azione, è da considerare aleatoria e quindi non è un reddito di capitale, perché per il legislatore redditi da capitale sono solo i frutti.
Il reddito di capitale è dato dai frutti che derivano dall’impiego di capitale. Per il legislatore i frutti sono sempre positivi.
Metaforicamente non va confuso l’albero con i frutti, se si vende l’albero non si realizza reddito da capitale.
Anche i dividendi sono positivi, perché al massimo se non ci sono utili, non ci sono dividendi. Stessa cosa se ci sono perdite, viene richiesto il reintegro del capitale.
Ad esempio per acquistare un’azione o un’obbligazione mi possono essere indebitato (ad esempio ricorrendo ad un finanziamento) e in questo caso devo pagare degli interessi passivi, che non sono fiscalmente deducibili. Il legislatore per le persone fisiche non riconosce eventuali interessi passivi come deducibili, perché non sono direttamente collegabili all’impiego di capitale.
Percepiti nel periodo di imposta vuol dire che bisogna considerare la maturazione, che avviene nel momento in cui si percepiscono le somme.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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